Gradatim est appellandum. Le impugnazioni si fanno per gradi

AutoreGiuseppe Maria Gallo
Pagine340-341

Page 340

L’art. 17, comma 1, lett. n), della legge delega sulla competenza penale del giudice di pace (L. n. 468/1999) prevedeva espressamente l’appellabilità di tutte le sentenze emesse dal giudice di pace, ad eccezione di quelle applicative della sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria, strutturando, per l’effetto, circa le sentenze di proscioglimento, un regime di impugnabilità più ampio di quello previsto, per il giudizio ordinario, dall’art. 593, comma 3 (modificato dall’art. 18 della stessa legge delega), che escludeva l’appello avverso le sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria od anche con pena alternativa.

In appresso, la L. 128/2001 ha modificato il portato dell’art. 593, comma 3, limitando la portata del divieto di appello alle sole sentenze di condanna alla pena dell’ammenda ed alle sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda o con pena alternativa.

Nessuna innovazione, invece, in ordine al regime di impugnazione previsto per le sentenze emesse dal giudice di pace.

Con la legge 46/2006, l’istituto delle impugnazioni ha subito un ulteriore cambiamento di rotta, operando la disciplina sia sul testo dell’art. 593 (in cui è affermato il principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sia su quello dell’art. 36 del D.L.vo 274/2000 (Impugnazione del pubblico ministero).

Il contenuto, modificato, dell’art. 36 del decreto citato ammette il potere del P.M. di proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e, parimenti, esclude, a seguito della soppressione dell’inciso «e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa», che questi possa proporre analogo rimedio avverso le sentenze di assoluzione.

Il P.M. può, in ogni caso, proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.

L’imputato, a sua volta, può proporre appello (art. 37):

  1. contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria;

  2. contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

Insomma, se viene esercitata l’azione civile in sede penale innanzi al giudice di pace, anche la sentenza applicativa della sola...

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