E-government e società dell'informazione: la prima legge regionale

AutoreMarina Pietrangelo
CaricaAssegnista di ricerca presso l' Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR e Dottoranda di ricerca in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi presso l'Università degli studi di Genova.
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Marina Pietrangelo Dottoranda di ricerca in Metodi e tecniche della formazione e della valutazione delle leggi presso l'Università degli studi di Genova.

    Questo testo, pubblicato qui con alcune integrazioni, è già apparso in Rivista italiana di comunicazione pubblica, 1, 2004.

@1. La legge regionale nel quadro costituzionale

La Regione Toscana ha approvato nei mesi scorsi una legge quadro in materia di amministrazione elettronica e società dell'informazione. Si tratta della legge Regione Toscana 26 gennaio 2004, n. 1 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 30 gennaio 2004, n. 3) recante norme su Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana1.

Essa rappresenta la prima disciplina regionale organica della materia all'indomani della riforma costituzionale del Titolo V che ha ridisegnato in generale le competenze legislative di Stato e Regioni2. Page 146

@@1.1. La competenza legislativa regionale

La legge della Regione Toscana sembra ben collocarsi nel nuovo quadro costituzionale che affida allo Stato legislatore esclusivamente il "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione), riservando invece proprio alla legislazione regionale residuale o esclusiva la competenza nella materia di cui si discute3.

Materia che, se è vero che attiene per molta parte all'organizzazione degli uffici ed all'attività amministrativa, tuttavia è pur vero che si caratterizza soprattutto per le finalità sociali cui è da sempre orientata.

Ora, la disciplina dell'organizzazione degli apparati regionali innanzitutto, ma anche di quelli degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia statutaria e regolamentare ed in osservanza del criterio di proporzionalità, è senza dubbio di competenza legislativa esclusiva del legislatore regionale.

Quanto invece ai fini sociali connaturati allo sviluppo dell'amministrazione elettronica ed alla promozione della società dell'informazione, ci sembra che essi possano essere agevolmente inquadrati anche nel più generale obiettivo che il comma 7 dell'articolo 117 della Costituzione ("le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica") assegna alla legislazione regionale.

Non v'è dubbio, infatti, che lo sviluppo del governo elettronico e della società dell'informazione possa fortemente concorrere al superamento degli ostacoli che impediscono la realizzazione di una democrazia compiu- Page 147 ta ed il progresso della vita sociale, culturale ed economica, specie se si considera che società dell'informazione e della conoscenza vuol dire politiche per l'inclusione digitale (o per la rimozione del cosiddetto digital divide), per l'accesso, per la partecipazione. In definitiva, politiche a sostegno dei nuovi diritti di libertà. Ma su questo aspetto torneremo successivamente.

E allora il comma 7 sopra citato, che in qualche modo fa riferimento ad una species del più generale principio di eguaglianza sostanziale posto dal secondo comma dell'articolo 3 Cost. e ne affida testualmente l'attuazione al legislatore regionale, sembra proprio confortarci nel sostenere che la novella costituzionale ha espressamente riconosciuto anche alla legge regionale il compito di dare attuazione al principio solidaristico sancito dall'art. 3, co. 2, Cost. Così ponendo le basi per un rafforzamento sul territorio regionale delle eventuali tutele già poste dal legislatore statale4. Una prima e molto attesa indicazione della Corte costituzionale sul punto è giunta solo pochi mesi or sono con la sentenza n. 17 del 20045.

Nel dichiarare non fondata la questione -sollevata dalla Regione Basilicata per violazione dell'art. 117 Cost. - della legittimità costituzionale di una disposizione di legge statale, la Consulta ha contribuito a chiarire quale sia l'ambito della materia di legislazione esclusiva statale "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale regionale e locale" (art 117, co. 2, lett. r), Cost.).

Secondo la Corte, il citato "coordinamento informativo" va inteso come "un potere limitato (per quanto riguarda le Regioni) ad un coordinamento meramente tecnico, per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comuni- Page 148 cabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione". E tale interpretazione è stata poi ribadita in una decisione immediatamente successiva (Corte Cost. n. 36/20046), laddove, con riguardo ad alcuni obblighi informativi di Regioni ed enti locali nei confronti dell'amministrazione statale, si è precisato che tra i compiti di tale amministrazione rientra anche la definizione delle "modalità tecniche di attuazione di tali obblighi informativi, che devono necessariamente rispettare criteri di omogeneità ai fini della comparazione del consolidamento dei dati", pur avendo ad oggetto i dati trasmessi materia di legislazione concorrente (nel caso di specie "il coordinamento della finanza pubblica").

In sostanza, in questa seconda decisione sembra che la Corte correttamente abbia distinto tra competenza legislativa nella materia "finanza pubblica" e competenza legislativa nella materia "coordinamento informativo".

Nel primo caso siamo nella sfera del concorso tra Stato e Regioni, nel secondo, invece, compete esclusivamente allo Stato definire, con legge o legittimamente -secondo la Consulta - rinviando a norme di rango secondario, le modalità del coordinamento dei dati inviati dalle singole Regioni e dai singoli enti locali.

La finalità del coordinamento resta innanzitutto quella del monitoraggio dei dati, della loro comparazione e del loro consolidamento, per cui occorre che le modalità della trasmissione siano definite in modo omogeneo. E se questo è l'ambito entro cui è tenuto a muoversi il legislatore statale, evidentemente la disciplina di tutto "ciò che residua" è rimessa alla legge regionale.

Non è questa la sede per approfondire i numerosi interrogativi sul confine tra l'ambito dell'intervento legislativo statale e quello della legge regionale, che, pure alla luce delle utili pronunce della Corte, tuttavia permangono. Ci è parso ad ogni modo necessario darne conto sinteticamente dovendo riferire sulla legge della Regione Toscana che, come già detto in principio, a nostro avviso sembra conforme alle nuove disposizioni costituzionali sulle competenze legislative di Stato e Regioni. Page 149

@@1.2. I diritti di libertà

Nel paragrafo precedente si è fatto cenno ai diritti di libertà, sostenendo che una normativa che disciplini aspetti dell'e-government e più in generale della società dell'informazione inevitabilmente interseca tali diritti, collocandosi in toto proprio nella sfera del rapporto tra tecnologie e libertà. Partendo dall'assunto condiviso che le tecnologie "rappresentano uno sviluppo delle libertà; anzi le libertà si sono potute notevolmente accrescere ed espandere verso nuove frontiere dell'agire umano proprio grazie al progresso tecnologico"7, occorre ora comprendere quanto l'intervento del legislatore (regionale nel caso qui indagato) possa agevolare l'attuazione di tali diritti e a quali diritti di libertà in particolare ci si riferisca.

Ricordiamo innanzitutto che, in linea di principio, i diritti di libertà non necessitano di interventi legislativi per poter essere esercitati in concreto. Tuttavia "se ciò è vero in linea di principio, lo è di meno allorché il diritto di libertà, per una sua ottimale attuazione, implichi la necessità di avvalersi di un mezzo che non sia naturalmente a disposizione di tutti"8.

E le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che a questo punto assumiamo senz'altro come strumento funzionale all'esercizio dei diritti di libertà, ancora oggi risiedono nella disponibilità di pochi e non potrebbero, dunque, che giovarsi grandemente di un intervento legislativo di sostegno e promozione.

Veniamo ora a considerare la species di diritto di libertà interessata dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche, ovvero quel nuovo diritto di libertà che proprio il connubio tra tali tecnologie e le tra- Page 150 dizionali libertà costituzionali ha generato. È il diritto di libertà informatica, un diritto che oggi peraltro, con l'avvento di Internet, si pone non più solo come una nuova forma di libertà personale, ovvero il diritto di controllare le informazioni sulla propria persona (il diritto dello habeas data) e al contempo quello di non rendere di pubblico dominio certe informazioni di carattere riservato, ma anche e soprattutto come una pretesa di libertà in senso attivo. Si parla oramai di una nuova libertà informatica, che è la libertà "di valersi degli strumenti informatici per fornire e ottenere informazioni di ogni genere. È il diritto di partecipazione alla società virtuale, che è stata generata dall'avvento degli elaboratori elettronici nella società tecnologica"9.

E non crediamo sia una forzatura sostenere che la legge della Regione Toscana evochi proprio questa libertà, quando definisce i principî e e le regole dell'agire comune nell'era digitale10.

@2. I Principî della nuova legge

Veniamo allora a considerare più da vicino i principî fissati dal legislatore toscano per guidare le azioni dei soggetti pubblici del territorio, ma anche per orientare l'operato della comunità nel suo insieme. Intanto ci sembra che la LR n. 1/2004 sia ampiamente ascrivibile alle cosiddette azioni "motivanti", ma per molti versi anche a quelle cosiddette "abilitanti", e che assuma senz'altro l'e-government...

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