PROVVEDIMENTO 24 agosto 2010 - Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari. (10A11569)

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare l'art. 22;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 41, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in base al quale con provvedimento della Banca d'Italia, su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria, sono emanati indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di cui all'art. 11 del citato decreto e per i soggetti indicati all'art. 13, comma 1, lettera a);

Visto, altresi', l'art. 28, comma 7, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, in base al quale i destinatari prestano particolare attenzione a qualsiasi rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a favorire l'anonimato e adottano le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 i destinatari «inviano alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entita', natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita' economica e dell'attivita' svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivita' svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico»;

Su proposta della Unita' di informazione finanziaria;

Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria;

Dispone:

Art. 1

Definizioni

  1. Nel presente provvedimento e nel relativo allegato si intendono per:

    1. «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

    2. «conti correnti di corrispondenza»: i conti tenuti dalle banche, tradizionalmente su base bilaterale, per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni);

    3. «rapporti assimilabili a conti di corrispondenza»: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, cassette di sicurezza, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);

    4. «conti di passaggio»: rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela;

    5. «rapporti assimilabili ai conti di passaggio»: i rapporti comunque denominati intrattenuti tra enti creditizi e finanziari sui quali al cliente dell'ente corrispondente e' attribuita la facolta' di eseguire direttamente anche solo parte delle operazioni di loro pertinenza;

    6. «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, «qualsiasi...

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