CIRCOLARE 1 marzo 2002, n. 3945 - Giustificazione e verifica delle offerte anomale nei pubblici appalti di lavori dopo la sentenza 27 novembre 2001 della Corte di giustizia

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

  1. La Corte di giustizia delle Comunita' europee ha emanato una decisione interpretativa (cfr. Corte di Giustizia, sezione sesta, 27 novembre 2001, procedimenti riuniti C-285/99 e C-286/99) sulla compatibilita' della disciplina italiana delle offerte anomale nei pubblici appalti con il diritto comunitario e segnatamente con l'art.

    30, n. 4 della direttiva 93/37/CE che coordina le procedure di aggiudacazione degli appalti pubblici di lavori.

    Si rammenta che le decisioni della Corte di giustizia pronunciate nell'ambito di una procedura pregiudiziale per l'interpretazione del diritto comunitario hanno effetti diretti nell'ordinamento italiano, vincolando sia i giudici che le pubbliche amministrazioni al rispetto delle loro statuizioni. In attesa di un piu' organico intervento legislativo si ritiene opportuno richiamare i principi contenuti nella decisione e chiarire l'interpretazione da applicare al vigente art. 21, comma 1-bis della legge n. 109 del 1994 e alle conseguenziali norme dettate dal regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alla luce di dette indicazioni giurisprudenziali. Si ricorda che il recepimento dei principi comunitari ha indotto all'inserimento di apposita norma nello schema del disegno della legge comunitaria per l'anno 2002.

  2. La normativa vigente impone agli imprenditori che partecipano ad una gara regolata dalla legge n. 109 del 1994 di fornire, gia' in fase di presentazione dell'offerta, giustificazioni dei prezzi, redatte su appositi moduli per almeno il 75% del prezzo di base dell'asta. L'amministrazione aggiudicatrice considera come anormalmente basse quelle offerte che presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia calcolato secondo una formula matematica che si fonda sulla media di tutte le offerte presentate nel contesto di gara: la norma ha autorizzato alla stregua di un criterio puramente letterale un'interpretazione secondo la quale l'esclusione puo' avvenire unicamente sulla base di una valutazione effettuata dall'autorita' competente delle giustificazioni fornite in sede di presentazione delle offerte con conseguente esclusione dell'obbligo per la stazione appaltante di richiedere in ogni caso la presentazione di ulteriori giustificazioni successive al momento della valutazione di un'offerta come anomala.

    L'art. 21, comma 1-bis della legge n. 109 del 1994, inoltre, enumera tassativamente le giustificazioni che...

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