Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine859-870

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@TRIBUNALE DI LOCRI Uff. del Gup, 30 aprile 2009, n. 80. Est. Amadei - Imp. Figliomeni ed altri

Inquinamento - Rifiuti - Bonifica di siti inquinati - Mancata individuazione dei responsabili - Intervento surrogatoria del Comune - Organi comunali competenti all’emissione dei provvedimenti - Individuazione - Ragioni.

A norma dell’art. 17 comma 9 D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22 (ora art. 250 D.L.vo 12/06), qualora responsabili dell’inquinamento non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati sono realizzati d’ufficio dal Comune territorialmente competente e la competenza specifica ad emettere i relativi provvedimenti va individuata in capo al tecnico comunale, stante le disposizioni, inerenti al riparto di competenze fra organi di indirizzo politico e organi burocratici, di cui all’art. 107 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, il quale attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente, mentre quello di specie trattasi certamente di un mero atto di gestione. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 17; D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, art. 250) (1).

    (1) Per Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 1999, Palascino, pubblicata in questa Rivista 1999, 268, è sottoposto a sanzione penale non solo chiunque «cagiona l’inquinamento» ma anche chiunque «cagiona un pericolo concreto e attuale di inquinamento»; di tale reato (nella specie configurato per l’omessa adozione di misure igienico-sanitarie, come copertura e compattazione dei rifiuti gettati in un’area destinata, con ordinanza urgente del sindacato, a discarica) possono rispondere anche gli amministratori del comune (nella specie, sindaco e assessore al territorio), e non soltanto gli organi tecnici.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – In data 25 febbraio 2009 il P.M. in sede chiedeva procedersi al rinvio a giudizio degli odierni imputati in ordine al reato di omissione di atti d’ufficio così come compiutamente descritto nel poc’anzi riportato capo d’imputazione.

Il presente procedimento trae origine dai sopralluoghi compiuti dalla Provincia di Reggio Calabria-Servizio smaltimento rifiuti e dalla Sezione C.C. di Siderno, rispettivamente il 20 gennaio 2004 ed il 21 maggio 2004, lungo il letto della fiumara Novito, area di proprietà del demanio fluviale, che costituisce il confine tra i comuni di Locri e Siderno, ove veniva riscontrata la presenza di una notevole quantità di rifiuti speciali di vario genere ivi abbandonati, come grossi cumuli di pneumatici usati, materiale inerte, carcasse di autoveicoli e di animali, materiali ingombranti di vario genere (elettrodomestici, mobili, scaldabagni, ecc.), materiale ferroso vario e lastre di eternit (vedi, in particolare, i fascicoli fotografici in atti).

All’esito dell’ulteriore attività di indagine, effettuata soprattutto attraverso l’acquisizione documentale, emerge ancora che la presenza di tali rifiuti era stata segnalata alle autorità comunali di Siderno e Locri in data 25 maggio 2004.

Di conseguenza, il Comune di Siderno, nella persona del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, l’odierno imputato Errigo Vincenzo, con missiva prot. 0013466 del 25 giugno 2004, interessava gli Uffici della Provincia - Settore ambiente energia e smaltimento rifiuti di Reggio Calabria, nonché la Regione Calabria Uffici dell’assessorato al demanio e del commissario delegato per l’emergenza ambientale di Catanzaro, avvertendoli che aveva provveduto a contattare la ditta Ecologia Oggi per accertare, verificare e quantificare la natura dei rifiuti depositati lungo la parte del torrente Novito, per la quale è competente il Comune di Siderno.

A sua volta, il Comune di Locri - Area tecnico-manutentiva, nella persona del responsabile, l’odierno imputato Tallarida Alessandro, con ordinanza n. 8 prot. 10816 datata 1 luglio 2004, inoltrata con prot. n. 11928 del21 luglio 2004 alla Regione Calabria ed alla Provinciale di Reggio Calabria, notificata rispettivamente il 2 agosto 2004 ed il 29 luglio 2004, ordinava ai predetti uffici, ai sensi dell’art. 14 comma 3 e dell’art. 20 comma 1 lett. c), D.L.vo n. 22/1997, la rimozione entro trenta giorni dei rifiuti e la successiva bonifica dei luoghi relativamente all’argine destro del torrente Novito, con la contestuale avvertenza che, trascorso tale termine, l’Ufficio tecnico comunale di Locri provvedeva in esecuzione a loro danno con recupero delle somme anticipate.

Anche il Comune di Siderno - Ufficio tecnico comunale, nella persona del suddetto responsabile, emanava un analogo provvedimento. In particolare, in data 3 agosto 2004 con lettera protocollata con il n. 0016589 in data 5 agosto 2004, trasmetteva agli Uffici della Regione Calabria in Reggio Calabria e della Provincia di Reggio Calabria l’ordinanza n. 2 prot. 0016492 del 3 agosto 2004, notificata ad entrambe il 9 agosto 2004, con la quale intimava agli stessi, sempre ai sensi dell’art. 14 comma 3 e dell’art. 20 comma 1 lett. c), D.L.vo n. 22/1997, la rimozione entro trenta giorni dei rifiuti e la successiva bonifica dei luoghi, relativamente all’argine sinistro del torrente Novito,Page 860 sempre con la contestuale avvertenza che, trascorso tale termine, l’Ufficio tecnico comunale di Siderno provvederà in esecuzione a loro danno con recupero delle somme anticipate.

A sua volta, la Regione Calabria - Servizio difesa idraulica, con lettera prot. 5218 del 5 agosto 2004, in risposta all’ordinanza n. 8 prot. 10816 del 1º luglio 2004 del Comune di Locri, comunicava la propria non competenza alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, rimanendo l’incarico ai Comuni interessati. Comunicava altresì la non disponibilità di somme per l’esecuzione di eventuali lavori che comunque vanno preventivamente autorizzati e finanziati dall’Organo Regionale superiore competente, del quale rimaneva in attesa di ricevere eventuali disposizioni. Inoltre, con analoga nota del 23 settembre 2004, la Regione Calabria comunicava le medesime determinazioni al Comune di Siderno in risposta alla predetta ordinanza n. 2 del 3 agosto 2004, mentre, con successiva nota del 13 ottobre 2004, il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Siderno ribadiva la sua precedente richiesta.

Nel frattempo, in data 19 agosto 2004, l’Asl n. 9 di Locri-U.O. di Igiene pubblica segnalava che, a seguito di sopralluogo ispettivo igienico sanitario presso il torrente Novito, veniva constatata la presenza di rifiuti speciali pericolosi, tra cui lastre di eternit, i quali, «se non smaltiti in sicurezza, potrebbero essere causa d’inquinamento ambientale causando danni alla salute pubblica». Analoga segnalazione da parte dell’Asl veniva compiuta il 23 marzo 2005, ove si sottolineava che i rifiuti «oltre a deturpare l’ambiente circostante possono essere causa di probabile inquinamento ambientale».

Da parte degli operanti di P.G. venivano altresì compiuti numerosi transiti e soste sui luoghi interessati dal dissesto ambientale al fine di identificare gli eventuali autori degli abbandoni di rifiuti, senza però conseguire alcun risultato.

Infine, in data 29 settembre 2004, veniva effettuato dagli operatori di P.G. un’ulteriore ispezione all’interno dell’alveo e sugli argini del torrente Novito, ove si riscontrava che la situazione di dissesto ambientale era del tutto invariata non essendo stato preso alcun provvedimento dalle autorità competenti finalizzato alla rimozione dei rifiuti presenti ed alla bonifica del sito.

Sulla base delle circostanze così come finora illustrate, va in primo luogo sottolineato che, secondo la condivisibile giurisprudenza amministrativa (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2005, sent. n. 4525, in motivazione), nel caso in esame, relativamente al rimedio esperibile da parte della pubblica amministrazione per la presenza di una grande quantità di rifiuti sull’alveo del torrente Novito, era in realtà applicabile il procedimento di cui all’allora vigente art. 17, e non l’art. 14, del D.L.vo n. 22/1997. Il citato art. 14 prevede il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e pone l’obbligo di procedere alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi a carico dell’autore della violazione, con obbligo solidale del proprietario (o dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area) solo se imputabili della violazione a titolo di dolo o colpa. La fattispecie del mero abbandono o deposito di rifiuto va invece distinta da una situazione di vero e proprio inquinamento, oppure, come nel caso di specie, di un pericolo concreto ed attuale di inquinamento, di un determinato sito che è invece previsto dall’art. 17 dello stesso decreto legislativo. Tale norma disciplina la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati ponendone l’obbligo a carico dei responsabili dell’inquinamento (comma 2); demanda al Comune (comma 9), ove i responsabili non provvedano o non siano individuabili, come nel caso di specie, la realizzazione d’ufficio dei relativi interventi; dispone che detti interventi costituiscano onere reale sulle aree inquinate (comma 10), mentre la relativa spesa è assistita da privilegio speciale immobiliare sulle aree stesse, inapplicabile nel caso di specie stante la natura demaniale del sito, oltre che da privilegio generale mobiliare (comma 11), altrettanto inapplicabile nel caso di specie stante la mancata individuazione del responsabile.

Atteso altresì che il citato comma 9 dell’art. 17 demanda gli interventi d’ufficio di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale genericamente al «Comune territorialmente competente», è evidente che, a differenza dell’art. 14 ove viene indicato...

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