Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1363-1370

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@TRIBUNALE DI LA SPEZIA 19 settembre 2008, n. 972. Est. De Bellis - Imp. Hammami ed altro

Sicurezza pubblica - Stranieri - Esibizione di un documento d'identità - Inottemperanza - Applicabilità dell'aggravante ex art. 61, n. 11 bis, c.p. - Esclusione.

La circostanza aggravante ex art. 61, n. 11 bis, c.p., è incompatibile con la contestazione del reato di cui all'art. 6 comma 3 del D.L.vo 286/98, poiché altrimenti si farebbe gravare sugli imputati con un aumento di pena la condizione di illegittima permanenza nello Stato italiano che di fatto è già elemento costitutivo del reato predetto, in quanto l'impossibilità di presentare documenti nasce per il cittadino extracomunitario proprio dal fatto di essere clandestino sul territorio italiano. (D.L.vo 25 luglio 1998, art. 286; c.p., art. 61) (1).

    (1) La sentenza si segnala per l'interesse che riveste il principio di diritto affermato, relativo all'applicazione di un aggravante introdotta solo recentemente con il «decreto sicurezza» (D.L. 23 maggio 2008, n. 92 conv., con modificazioni, in L. 24 luglio 2008, n. 125, consultabile in questa Rivista 2008, 969).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - A seguito di convalida dell'arresto di Hammami Salah e Abdallah Tarek, si procedeva a giudizio direttissimo nei loro confronti, quali imputati dei reati descritti in epigrafe (capo a: art. 337 c.p.; capo b: art. 73 D.P.R. 309/90; capo c: art. 6, comma 3, D.L.vo 286/98).

L'udienza di convalida dell'arresto dei due imputati, che si avvalevano entrambi della facoltà di non rispondere, veniva tenuta in data 8 agosto 2008 dal giudice dr.ssa Perazzo, in periodo feriale.

All'esito della convalida, i due arrestati venivano sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere.

Il pubblico ministero contestava in via suppletiva il reato di cui all'art. 6 comma 3 D.L.vo 286/98 e contestava altresì in relazione a tutti i reati la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 bis c.p.

Gli imputati accettavano le contestazioni suppletive.

I difensori chiedevano termine a difesa, rinunciando contestualmente alla sospensione feriale dei termini.

L'udienza del 19 agosto 2008, sempre in periodo feriale, essendo impedita la dr.ssa Perazzo, veniva tenuta dal dr. Faravino.

Gli imputati avanzavano istanza di rito abbreviato. Le parti discutevano il processo. Il tribunale, ritenendo necessario stabilire il quantitativo di stupefacente detenuto dagli imputati (tale dato non risultava indicato in nessun atto del processo), disponeva un'integrazione probatoria in tal senso, nominando un perito e rinviando l'udienza per il conferimento dell'incarico.

All'udienza del 26 agosto 2008 (sempre in periodo feriale) veniva conferito incarico peritale e si rinviava ad altra udienza per consentire al perito di rispondere ai quesiti.

All'udienza del 9 settembre 2008, innanzi allo scrivente dr. Mario De Bellis, rilevato che il dr. Faravino era impedito e che le difese insistevano nella rinuncia alla sospensione feriale del processo, il tribunale invitava nuovamente le parti ad avanzare le loro richieste. I difensori rinnovavano la richiesta di rito abbreviato. Le parti discutevano il processo. Il tribunale, ritenendo necessario stabilire il quantitativo di stupefacente detenuto dagli imputati, disponeva un'integrazione probatoria in tal senso, nominando un perito (in effetti nella persona del dr. Bosi il quale di fatto aveva già espletato la perizia). Il perito riferiva in merito al quantitativo di stupefacente sequestrato.

Il pubblico ministero ed il difensore concludevano come da verbale.

All'esito questo giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza, alla stregua delle risultanze processuali.

Dall'istruttoria sono infatti emerse le seguenti circostanze.

Non vi è innanzitutto dubbio che gli imputati abbiano posto in essere il reato di resistenza al pubblico ufficiale.

Risulta infatti chiaramente dal verbale di arresto che Abdallah Tarek spintonava il carabiniere Angelotti per cercare di scappare, nel mentre che l'imputato Hammami Salah spintonava e dava calci all'appuntato Toschi nel tentativo di sottrarsi anche lui al controllo.

Non è accettabile la tesi difensiva secondo la quale i carabinieri avrebbero sostanzialmente inventato la resistenza per dare maggior forza all'arresto.

Si osserva infatti che, pur nella sua concisione, il verbale di arresto descrive chiaramente una condotta che integra gli estremi del reato di cui all'art. 337 c.p.

Gli imputati, d'altronde, avvalendosi della facoltà di non rispondere, non hanno in alcun modo negato di avere tenuto la condotta loro contestata, per cui la tesi difensiva si basa su un mera supposizione.

È pure irrilevante la mancanza di referti medici di lesioni subite dai carabinieri, non essendo necessario ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 337 c.p. che la parte offesa subisca lesioni personali.

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Il tribunale ritiene invece che non sussista prova certa del reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.

A tal proposito si osserva che gli imputati venivano visti intenti a confezionare dosi di stupefacenti (hashish) e veniva altresì trovato uno spinello.

Come riferito dal perito, l'hashish sequestrato contiene mg. 16,8 di Delta-9-THC, ovvero un quantitativo inferiore al minimo stabilito con decreto ministeriale come limite dello stupefacente che può ritenersi destinato a consumo personale.

Si deve ora osservare come, in tema di delitti relativi a sostanze stupefacenti, l'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 punisca l'ipotesi della «detenzione illecita» come previsione «di chiusura», implicitamente comprendente di tutti gli altri comportamenti incriminati dalla norma penale. Il concetto di detenzione, più in particolare, racchiude, oltre il fatto della relazione materiale con la sostanza stupefacente, anche la possibilità di disporre della droga senza il contatto con essa in virtù di un titolo giuridico attributivo di detta facoltà (cfr. Cass., sez. IV, 17 marzo 2005 n. 20576, Arenzani).

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