Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine791-798

Page 791

@CORTE DI APPELLO DI SALERNO 10 agosto 2007, n. 1354. Pres. Russo - Est. Bochicchio - Imp. X

Stupefacenti - Attenuanti - Lieve entità del fatto - Lavoro di pubblica utilità - Applicabilità - Condizioni.

L'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, conv., con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che il giudice, nel caso in cui il fatto sia di "lieve entità", se il reato è commesso da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, possa applicare, in luogo della pena detentiva e pecuniaria, su richiesta dell'imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' art. 54 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73; D.L.vo. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54).

IN DIRITTO. - Premesso che con sentenza del 9 agosto 2007 questa Corte ha applicato a X, già condannato in primo grado alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per violazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per il tempo residuo da espiare, prevista dall'art. 73 co. 5 bis D.P.R. n. 309/1990;

Rilevato che il X è in custodia cautelare dal 21 settembre 2006 ed ha già scontato, al 9 agosto 2007, mesi dieci e giorni venti di talché residuano mesi cinque e undici giorni di reclusione, oltre alla pena pecuniaria di euro 2.000,00, equivalente ad un mese e ventidue giorni di pena detentiva con scadenza complessiva al 13 marzo 2008;

Rilevato altresì che il predetto risiede nel Comune di Battipaglia (SA) e pertanto appare opportuno che svolga il lavoro presso tale Ente o altro indicato dal menzionato Comune secondo le modalità prescritte dall'art. 54 D.L.vo n. 274/2000;

Che in base alla disposizione da ultimo citata l'Ufficio deputato alla vigilanza dell'esecuzione da parte del X della sanzione applicatagli è l'UEPE (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna), sito presso il competente Centro Servizi Sociali di Salerno;

P.Q.M.

Dispone che X, in atti generalizzato, svolga il lavoro di pubblica utilità ex art. 73 co. 5 bis D.P.R. n. 309/1990 presso il Comune di Battipaglia o altro Ente dal primo indicato secondo le modalità illustrate in parte motiva, per il residuo della pena irrogatagli e da espiare;

Delega l'UEPE (Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna) istituito presso il competente Centro Servizi Sociali di Salerno. (Omissis).

Page 793

@CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Sez. I, 24 maggio 2007, n. 605. Pres. ed est. Mazza - Imp. Demi

Armi e munizioni - Alterazione - Trasformazione di arma comune in un "fucile a canne" - Qualificazione dell'arma come da guerra - Esclusione - Ragioni. Armi e munizioni - Alterazione - Trasformazione di arma comune in un "fucile a canne mozze" - Speciale attenuante di cui all'art. 5 L. 2 ottobre 1967, n. 895 - Inapplicabilità - Ragioni.

La trasformazione di un arma comune da sparo (fucile sovrapposto Marocchi calibro 12) in un "fucile a canne mozze", a seguito delle riduzioni delle canne e del calcio, sebbene determini un potenziamento dell'offensività nell'uso a breve distanza, non è sufficiente a snaturare le originarie caratteristiche di arma comune del fucile in questione ed a trasformarlo in arma da guerra; ciò in quanto tale arma non è destinata neppure potenzialmente al moderno armamento delle truppe nazionali oPage 794 estere, né può utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra, né è predisposta al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica. (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 3) (1). La circostanza attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art. 5 della L. n. 895 del 1967, non è configurabile nel caso di detenzione di un fucile di provenienza furtiva trasformato in "fucile a canne mozze" a seguito del taglio delle canne e dell'accorciamento del calcio, in considerazione della potenzialità di fuoco maggiorata e della maggiore facilità di occultamento dell'arma durante il trasporto che la rende particolarmente idonea al compimento di azioni criminose. (L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5; L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 3) (2).

    (1) Si veda Corte app. pen. Trento, 21 novembre 1986, Pignago, in questa Rivista 1987, 463, secondo cui l'accorciamento della canna e la sostituzione del calcio di una carabina da caccia, realizzati al fine di rendere più agevole il suo porto e il suo occultamento per l'esercizio illecito della caccia, integrano la fattispecie normativa di cui all'art. 3, legge n. 110 del 1975.

    (2) Per Cass. pen., sez. I, 27 maggio 1983, Cursale, in Cass. pen. 1984, 1518, l'aumento della potenzialità offensiva di un'arma mediante alterazione delle caratteristiche meccaniche deve essere considerato non in assoluto, e cioè nel senso che la capacità di offesa sia aumentata in relazione ad ogni possibilità di impiego, ma con riguardo alle diverse situazioni in cui l'arma può essere impiegata. Più netta Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1983, Holzmann, in Giur. it. 1983, II, 392, secondo la quale l'alterazione dell'arma nelle originarie caratteristiche meccaniche al fine di ottenerne un aumento della potenzialità offensiva o una maggiore agevolezza del porto, dell'uso o dell'occultamento, integra sempre gli estremi del delitto di cui all'art. 3 L. n. 110/75.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con sentenza in data 4 aprile 2006 del G.U.P. del Tribunale di Cremona, Demi Fabjan veniva condannato, in ordine ai reati di cui agli artt. 648 c.p. e 2 L. 895/67 descritti in rubrica (esclusa quanto al secondo l'ipotesi "attenuata" di cui all'art. 7 stessa legge), concesse attenuanti generiche alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa (p.b. per la ricettazione: anni 3 e mesi 6 ed euro 1.500,00, ridotta ex art. 62 bis c.p., ad anni 3 ed euro 1.000,00, aumentata per la continuazione ad anni 3 mesi 4 ed euro 1.500,00, quindi ridotta per il rito).

Il fatto per cui si procede è del tutto pacifico, essendo stato sorpreso il prevenuto in possesso dell'arma di provenienza furtiva (e trasformata in un c.d. "fucile a canne mozze" mediante taglio delle canne e accorciamento del calcio).

Sotto il profilo della qualificazione giuridica della detenzione dell'arma in questione, il G.U.P., come si è accennato, ha ritenuto, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'ipotesi di cui all'art. 7 L. 895/67 fosse da considerarsi una mera attenuante, inapplicabile nel caso di specie per le seguenti ragioni:

- l'alterazione dell'arma aveva comportato che venissero snaturate le originarie caratteristiche di "arma comune" ed aveva attribuito al fucile caratteristiche completamente nuove, tanto che si era ormai in presenza di un'arma la cui detenzione, vendita e porto non sono consentiti all'interno dell'ordinamento vigente;

- la diversa interpretazione della norma porterebbe, nel caso di specie, a far ritenere sottoposto al medesimo trattamento sanzionatorio la detenzione illegale di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT