Giurisprudenza di Merito

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@TRIBUNALE DI LA SPEZIA 26 novembre 2007. Est. De Bellis - Imp. Gianrossi.

Rivelazione di segreto professionale - Segreti scientifici o industriali - Nozione di segreto industriale non brevettato - Individuazione.

In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, la nozione di segreto industriale non brevet- tato, oggetto del reato di cui all'art. 623 c.p., ha subìto una notevole riduzione a seguito dell'entrata in vigore del codice della Proprietà industriale (D.L.vo n. 30/2005) che all'art. 98 considera meritorie di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; e siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. È da ritenersi, pertanto, superata la pregressa giurisprudenza che aveva dato una nozione ampia del concetto di segreto industriale, intendendo per tale quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione. (C.p., art. 623; D.L.vo 10 febbraio 2005, n. 30, art. 98) (1).

    (1) Sull'argomento si veda Trib. di Monza, 25 gennaio 2005, in Juris Data, ed. Giuffrè n. 4/2007, secondo cui oggetto di tutela dell'art. 623 c.p., è l'esercizio indisturbato dell'attività industriale nei riguardi di quelle nozioni tecniche, non necessariamente brevettabili, che costituiscono la base vitale dell'impresa sul piano della concorrenza nel senso che la loro conoscenza può essere idonea a rafforzare la posizione di altre ditte svolgenti la loro attività nello stesso campo o a pregiudicare la propria industria. Tuttavia, secondo il giudice di merito, tale disposizione garantisce una forma di tutela limitata perché concessa non erga omnes ma solo nei confronti di certe categorie di persone che siano venute a conoscenza di notizie destinate a rimanere segrete per ragioni connesse al loro stato o ufficio, alla loro professione od arte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con decreto di citazione in data 17 giugno 2004 il pubblico ministero disponeva la citazione a giudizio di Alberto Gianrossi quale imputato del reato descritto in epigrafe.

(Omissis).

All'esito (dell'istruttoria n.d.r.) questo Giudice assolveva l'imputato, in ordine al reato ascrittogli, alla stregua delle risultanze processuali.

Dall'istruttoria sono infatti emerse le seguenti circostanze.

È incontestato che l'imputato sia legale rappresentante della Alfamar srl e che a tale società fosse stata affidata la manutenzione di macchinari che la Nuovo Pignone spa aveva realizzato per il committente K.P.O. (Karachaganak Petroleum Operating), che li aveva installati in Kazakistan.

Il teste Carlo Mascarino riferiva di essere stato a lungo dipendente della Nuovo Pignone spa e successivamente, negli anni di interesse per il processo, della Alfamar spa. Successivamente era tornato nuovamente alle dipendenze della Nuovo Pignone.

Nell'anno 2000 si trovava in Kazakistan per curare (per conto della Alfamar) la manutenzione di alcune macchine costruite dalla Nuovo Pignone spa e acqui- state dalla K.P.O.

Ad un certo momento si verificò la necessità di sostituire un pezzo, denominato bussola o camicia (nella sostanza un pistone).

Il pezzo di ricambio arrivò dalla Alfamar (timbrato Alfamar come costruttore) ma per montarlo occorrevano i disegni costruttivi, altrimenti non era possibile valutare i margini di tolleranza.

Il teste riferiva infatti che si trattava di un pezzo che doveva essere inserito con una forzatura nel corpo macchina e che il pezzo vecchio si distruggeva nella operazione di estrazione dalla macchina.

Per altro verso, dal libretto di manutenzione (c.d. daily report) non risultava che tale operazione fosse mai stata effettuata in precedenza.

Il Mascarino chiese dunque alla Alfamar i disegni costruttivi relativi alla bussola e tali disegni costruttivi gli furono inviati tramite fax.

Al teste veniva esibito il fax in atti con allegati disegni costruttivi (si tratta di atto su carta intestata Alfamar, datato 14 dicembre 2000, inviato ad Albini e Mascarino e firmato da «Alberto» nel quale si parla della bussola ed al quale vengono allegati i disegni costruttivi contrassegnati Nuovo Pignone; si noti che non risulta il numero di telefono/fax inviante). Il Mascarino riconosceva i documenti esibitigli come quelli visionati in Kazakistan e poi consegnati alla Nuovo Pignone.

Il teste precisava che il fax gli veniva consegnato da Albini (inizialmente indicato erroneamente come Per- Page 178 rotti, collega di lavoro dell'Albini), il quale gli diceva che era Gianrossi che gli aveva inviato il fax.

Il teste precisava ancora che l'Alberto che firmava il fax era l'imputato Alberto Gianrossi.

La circostanza che la Alfamar fosse in possesso di disegni costruttivi della Nuovo Pignone apparve strana al Mascarino che fotocopiò il fax e, tornato poi alle dipendenze della Nuovo Pignone, lo rammostrò ad un dirigente, l'ing. Dini.

Il Mascarino riferiva da ultimo che la bussola era un pezzo unico e che secondo lui non era riproducibile senza averne i disegni costruttivi, in quanto le misure non potevano prendersi né mentre la bussola era incorporata nella macchina (in quanto era inserita previa forzatura) né previa estrazione, perché tale ultima operazione danneggiava il pezzo.

Il teste Piero Salvadori, presidente del consiglio di amministrazione della Nuovo Pignone spa, riferiva di essere venuto a conoscenza da altro dipendente della Nuovo Pignone, Dini Fabrizio, che tale Mascarino Carlo, che in passato era stato dipendente della Nuovo Pignone e successivamente era passato alle dipendenze della Alfamar, nel periodo in cui lavorava appunto per la Alfamar era entrato in possesso di disegni costruttivi relativi ad una bussola di una macchina realizzata dalla Nuovo Pignone.

Il teste riferiva che i disegni costruttivi delle macchine costruite dalla Nuovo Pignone si dovevano considerare segreti e non erano portati a conoscenza di nessuno all'esterno della società.

Agli acquirenti delle macchine prodotte dalla Nuovo Pignone, la società fornisce un manuale d'uso, nel quale di regola non sono inseriti i disegni costruttivi.

Il teste Roberto Fiaschi, in servizio alla Guardia di Finanza, riferiva di avere eseguito, su delega dell'autorità giudiziaria, una perquisizione presso la sede della Alfamar e di avere ritrovato una bussola con caratteristiche similari a quelle della Nuovo Pignone (secondo l'indicazione fattagli da un dipendente della Nuova Pignone nominato ausiliario di polizia giudiziaria).

Il teste riferiva inoltre che dall'esame della memo- ria del computer dell'imputato non emergeva alcun fax corrispondente a quello a suo tempo consegnato dal Mascarino.

I consulenti tecnici della difesa dell'imputato Marino Granchi e Ivano Costantini hanno riferito come esista una pratica operativa (c.d. reverse engineering) che consente di costruire pezzi del tutto identici a quelli originali senza avere a disposizione i disegni costruttivi, attraverso semplici misurazioni del pezzo da copiare.

I consulenti hanno altresì escluso che...

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