Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine53-66

Page 53

@TRIBUNALE DI TERNI 23 novembre 1999. Est. Santoloci - Imp. Bernardini.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Disciplina ex art. 1, lett. bb) del D.L.vo n. 152/1999 - Deroga ad opera della norma-base per i rifiuti liquidi del D.L.vo n. 22/1997 - Trasferimento verso la previsione normativa del D.L.vo n. 152/1999 - Condizioni.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Nozione ex art. 1, lett. bb) del D.L.vo n. 152/1999.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Acque meteoriche e di dilavamento - Natura di scarico - Esclusione - Limiti - Individuazione.

Acque pubbliche e private - Inquinamento - Scarichi - Acque meteoriche - Acque provenienti da piazzale aziendale interconnesso con le attività dell'azienda - Fusione - Natura di scarico - Sussistenza.

La disciplina specifica per lo «scarico» previsto e delineato formalmente dall'art. 1 lett. bb) del D.L.vo n. 152/99 (che non va confuso con la nozione di terminologia di uso comune relativa allo scarico in generale) viene derogata dalla norma-base per i «rifiuti liquidi» del D.L.vo n. 22/97 e trasferita - ex art. 8 punto 1 lett. e) stesso decreto - verso la previsione normativa del D.L.vo «acque» n. 152/99 solo se trattasi di scarico «diretto» verso il corpo ricettore (essendo l'ex «scarico indiretto» sostituito dalla nozione di «rifiuto liquido costituito da acque reflue» e come tale disciplinato dalla normativa generale del D.L.vo n. 22/96). (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 1; D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 8; D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22) (1).

Nell'ambito delle attività industriali, come «scarico» previsto e delineato formalmente dall'art. 1 lett. bb) del D.L.vo n. 152/99 si deve intendere una strutturazione canalizzata in senso classico verso il corpo ricettore ma anche ogni forma fisiologicamente e strutturalmente diversa che ottenga comunque l'effetto di far defluire in via diretta da un insediamento verso un corpo ricettore le acque reflue del processo produttivo in senso stretto e/o acque reflue sostanzialmente connesse con ciclo ed attività produttive in via generale. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 1) (2).

Le acque meteoriche e di dilavamento non sono in sè stesse considerate «scarico» nel concetto previsto e delienato formalmente dall'art. 1 lett. bb) del D.L.vo n. 152/99. Pur tuttavia se un'acqua meteorica va a lavare», anche se in modo non preordinato e sistematico (quindi discontinuo), un'area soggetta ad attività produttive anche passive, e trasporta con sè elementi residuali di tale attività, cessa la natura pura e semplice di acqua meteorica e l'acqua diventa in qualche modo uno scarico vero e proprio e quindi va assoggettato naturalmente alla disciplina degli «scarichi» e quindi soggetta ad autorizzazione. In tal caso, infatti, l'acqua perde la caratteristica unica ed esclusiva di acqua meteorica ma va a fondersi con gli elementi reflui (sistematici o episodici) dell'azienda, fungendo da vettore improprio per la convogliabilità diretta verso il corpo ricettore. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152, art.1) (3).

Nel caso in cui le acque meteoriche vengono mischiate con le acque che provengono da un piazzale interno aziendale fortemente interconnesso con le attività cicliche dell'azienda stessa ed il liquido è rappresentato da acqua di fatto immessa artificialmente sul piazzale stesso con una «pompa» per lavare (anche se parzialmente) mezzi o parti di essi e, soprattutto, per lavare il piazzale stesso ripulendolo dai residui di gasolio ed altro riversati dall'attività di rifornimento carburanti, consegue che tali acque sono reflue di «scarico» in senso stretto. Questo perché provengono da una fisiologia interna aziendale e sono parte in linea globale del meccanismo commerciale/produttivo e dei servizi annessi. (D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152) (4).

    (1, 2) Per utili riferimenti, v. Cass. pen., sez. III, 3 agosto 1999, Belcari, in questa Rivista 1999, 725 con nota di S. MAGLIA e M. SANTOLOCI, In tema di scarico di rifiuti liquidi.


    (3, 4) Cfr. Cass. pen., sez. III, 30 marzo 1990, Gozza e Cass. pen., sez. III, 6 dicembre 1984, Baumann, massimate in S. MAGLIA e O. DEL BARBA, Il codice della tutela delle acque, Ed. La Tribuna, Piacenza 1999, p. 1104.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Bernardini Umbro veniva citato per comparire in data odierna davanti a questo giudice unico per rispondere della imputazione in epigrafe trascritta (...) Omissis (...).

Il P.M. relazionava: «A seguito di sopralluogo effettuato dal reparto operativo dei Carabinieri di Terni, si individuava, nell'ambito della ditta intestata all'odierno imputato, la presenza, oltre che di uno scarico proveniente dal depuratore e regolarmente autorizzato, di un altro scarico, testualmente indicato dai carabinieri come provenienti dal troppo pieno della griglia del punto di lavaggio degli automezzi della ditta dell'odierno imputato. L'accertamento era stato avviato dai carabinieri, in quanto erano state individuate delle macchie di olio sul canale Sersimone e, risalendo in ordine alla localizzazione di tali macchie, si era individuata appunto la ditta Bernardini come la possibile causa di queste macchie e il riscontro operato in seguito all'individuazione di questo scarico, forniva appunto un riscontro positivo all'ipotesi seguita dai carabinieri».

(...) Omissis (...).

In punto di fatto, il maresciallo Leonardo Ferrante dei Carabinieri di Terni, reparto operativo, dichiarava: «(...) mentre costeggiavamo il fiume con l'autovettura di servizio, notammo delle chiazze di sostanzea simile ad olio sull'acqua, sul pelo dell'acqua diciamo. A quel punto cercammo di capire da dove veniva e raggiungemmo la ditta Cosmo Service e verificammo che insomma provenivano da lì, da quella parte (...)». Specificava che esistevano degli scarichi autorizzati ma che tale griglia e tale condotta non risultavano autorizzati. Aggiungeva: «(...) verificammo che quelle macchie di olio provenivano da un sito, diciamo, derivante da una griglia, praticamente dove venivano lavati gli automezzi. Verificammo che, praticamente, anche quando si sversava del carburante o dell'olio, veniva lavato con una pompa ed andava a finire in una griglia, che poi a mezzo diPage 54 una canalizzazione veniva versata nel fiume (...)». Precisava: «(...) verificammo che, in corrispondenza dello sbocco di questa canalizzazione, vi erano queste chiazze d'olio

(...)». Inoltre. «(...) chieste spiegazioni al titolare della ditta, lui ci disse che, probabilmente, nel lavare l'automezzo o nel fare rifornimento versava del gasolio e poi questo gasolio, allo scopo di pulire il piazzale, lo lavava con una pompa

(...)».

A richiesta della difesa puntualizzava: «(...) vedemmo che appunto il canale dove veniva versata l'acqua una volta lavato il piazzale, confluiva in un canale appunto che confluiva nel fiume, nel Sersimone, tanto è vero che abbiamo pure fotografato il sito proprio esattamente. Cioè, la fotografia n. 6 indica proprio lo sbocco di questo canale nel fiume (...)».

Dal verbale successivo «(...) Giudice:in questo piazzale c'è una canalizzazione di acque di lavaggio? Teste m.llo Ferrante: esatto. Giudice: la canalizzazione di acque di lavaggio finisce nel fosso? Teste m.llo Ferrante: finisce in una griglia, cioè diciamo, da questa griglia, l'acqua viene canalizzata appunto in un tubo, questo tubi finisce in un canale e questo canale finisce nel Sersimone (...)».

Va rilevato che l'imputato Umbro richiesto dal giudice su chiarimenti in ordine alla strutturazione del sito dichiarava che «(...) il canale che è qui nella foto n. 4, questo è il retro, è appena dietro diciamo alla fotografia n. 3, questo è il canale che raccoglie tutte le acque del piazzale, diciamo a destra dell'edificio, a circa un ettaro, mentre l'impianto di depurazione a sinistra dell'edificio è un altro piazzale, diciamo, e non sono collegati diciamo... (...)»; aggiungeva in ordine alla foto n. 4 in atti che si trattava del «(...) canale di scolo nel Sersimone, dal quale abbiamo presunto che potessero essere uscite l'acqua sporca di gasolio, dopo che qualcuno ha pulito il versamento di gasolio, durante un'operazione, come si chiama, di rifornimento, sbagliando la procedura (...)». Il giudicante richiedeva «(...) ammesso che qualcuno ha pulito il versamento di gasolio, durante un'operazione, come si chiama, di rifornimento, sbagliando la procedura (...)». Il giudicante richiedeva «(...) ammesso che qualcuno sbagliando la procedura abbia ripulito il piazzale, come faceva l'acqua del piazzale a confluire nel canale, se non c'è condotta preinstallata? Non doveva restare sul piazzale l'acqua? (...)». Il prevenuto dichiarava che «(...) c'è una pendenza quella delle acque piovane (...)»; richiesto dal giudice di precisare la strutturazione giacché «(...) se tutto fosse chiuso e recintato, anche se ci fosse pendenza dovrebbe rimanere comunque nel piazzale in pendenza (...)» il prevenuto dichiarava che la fuoriuscita avveniva «(...) perché c'è questo scolo (...)» «(...) il canale descritto nella foto n. 4

(...)». Precisava inoltre che tale canale era stato da lui costruito «(...) per far defluire le acque... (...)». Precisava altresì su domanda: «(...) Dal verbale successivo: «(...) è lo scarico delle acque piovane del piazzale di parcheggio, dove insiste l'impianto... (...)».

Sussiste dunque, a livello di fatto nel caso di specie, una situazione di topografia strutturale del sito specifico a livello aziendale caratterizzata da un piazzale ove sono ubicati gli impianti di rifornimento gasolio (ed altro) per i mezzi con indirizzo delle acque dal piazzale stesso verso canalizzazione immessa direttamente su corpo idrico esterno ricettore. Certamente su tale piazzale si operano rifornimenti e connesse operazioni di ordinaria manutenzione dei mezzi; verosimilmente vengono effettuati anche lavaggi veloci di parti di automezzi (come accade di regola presso ogni distributore in relazione ad esempio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT