Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine931-939

Page 931

@TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO 28 luglio 2000, N. 510. Est. Di Lorenzo - Imp. Evangelisti ed altro.

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere cinematografiche - Vendita o noleggio di videocassette - Modalità di apposizione del timbro concordate tra Siae e Case di distribuzione - Contrassegno apposto sulla copertina e non sulla videocassetta che ne risulta priva - Configurabilità del reato ex art. 171 ter L. n. 633/41 a carico del distributore finale - Esclusione - Fattispecie.

Difetta l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 171 ter della L. n. 633/1941 nel distributore finale di videocassette sulle quali il timbro Siae venga impresso con modalità tali per cui le stesse, al momento della distribuzione, ne risultino prive, qualora tali modalità siano state stabilite proprio dalla Siae, in accordo con le Case di distribuzione, e siano del tutto al di fuori della sfera di decisione e disponibilità dei distributori finali. (Nel caso di specie si è escluso la configurabilità del reato de quo a carico di distributori finali di videocassette le quali, per le particolari modalità di apposizione del marchio all'epoca dei fatti, venivano contrassegnate dalla Siae solo sulla copertina esterna. Ciò comportava, con particolare riferimento alle videocassette fornite dalle Case di distribuzione in confezioni multiple con un'unica copertina sulla quale era stato apposto il debito timbro, che queste venissero successivamente divise e offerte in noleggio in involucri diversi, generici e privi del marchio Siae). (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter) (1).

    (1) Non risultano editi precedenti in termini. Per utili riferimenti in merito alla configurabilità del reato de quo in caso di vendita o noleggio di videocassette prive del contrassegno Siae, cfr. Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 1999, Mam, in questa Rivista 2000, 263; Cass. pen., sez. III, 22 settembre 1999, Faye, ivi 1999, 969; Cass. pen., sez. II, 14 gennaio 1999, Roberto, ivi 1999, 589 e Cass. pen., sez. III, 31 luglio 1998, Stringa, ivi 1998, 1002.


MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con decreto ritualmente notificato agli odierni imputati venivano citati a giudizio davanti a questo Giudice per rispondere dei reati loro ascritti in rubrica e non comparendo, venivano dichiarati contumaci.

Il difensore sollevava eccezione di incostituzionalità. Il giudice, sentito il P.M., disponeva procedersi oltre riservando la decisione all'esito del dibattimento.

Quindi il P.M. terminata l'esposizione introduttiva, chiedeva l'escussione dei testi indicati in lista, il controesame dei testi a difesa e l'esame degli imputati.

La difesa ne chiedeva il controesame, chiedendo altresì l'esame dei propri testi.

Quindi, effettuate le produzioni documentali di cui a verbale, si procedeva all'audizione dei testi M.llo Rivista, Mariani, Golia (al quale, nel corso dell'esame veniva mostrato quanto in sequestro). All'esito, la difesa chiedeva disporsi, ex art. 507 c.p.p., l'acquisizione presso la Siae dei moduli "DWR" ove viene registrato l'assolvimento degli obblighi inerenti il versamento dei diritti d'autore, acquisizione rivelatasi poi superflua e pertanto non disposta.

Il giudice disponeva infine la citazione ex art. 507 di un funzionario della Siae e, attesa l'assenza dei testi Guglielmo, Baldassarre, Pedrazzini e Guarinelli, rinviava all'odierna udienza.

In data odierna venivano escussi i testi Guglielmo, Pedrazzini, Guarinelli, il teste a difesa Di Furia, ed infine i testi citati ex art. 507 Alfano, e Zanzo, ai quali, tutti, venivano rammostrate le videocassette in sequestro e le relative copertine.

All'esito il P.M. rinunziava al teste Baldassarre e, non opponendosi la difesa, il giudice ne revocava l'ammissione.

Quindi, indicati gli atti utilizzabili al fine del decidere, e raccolte a verbale le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo di cui veniva data lettura.

In primo luogo va sgombrato il campo dalla questione relativa all'eccezione di incostituzionalità, sollevata in apertura dalla difesa.

Essa si fonda sulla supposta violazione dell'art. 25, comma 2, Cost. per difetto di tassatività della norma, nella parte in cui non individuerebbe con sufficiente determinazione le modalità di apposizione del timbro Siae.

Tale questione, per vero, è pendente davanti alla Corte Costituzionale, ma, a parere di chi scrive, rispetto alle vicende del presente procedimento, risulta manifestamente infondata e priva di rilevanza.

La valutazione della penale responsabilità degli odierni imputati, infatti, alla luce della complessa istruttoria, deve incentrarsi sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, rispetto al quale, la denunciata genericità della norma viene in considerazione, come si dirà, solo in via secondaria.

I fatti sono pacifici: presso l'esercizio commerciale Esselunga di Olgiate Olona, ove gli odierni imputati all'epoca dei fatti rivestivano le funzioni rispettivamente di direttore e responsabile degli acquisti del settore audio-video, nel periodo antecedente al 17 ottobre 1996 venivano messe a disposizione del pubblico, per il noleggio (escludendosi già da ora, perché erroneo, ogni riferimento del capo di imputazione all'attività di vendita) videocassette prive del marchio Siae.

Tanto non è in discussione ed è emerso dall'istruttoria espletata, come risulta dai verbali di sequestro in atti e dalle testimonianze degli operanti nonché dall'esame, ripetuto, del corpo di reato.

Tuttavia tale mancanza, oggettivamente incontrovertibile, derivava dalla modalità di apposizione del marchio, che all'epoca, veniva impresso sulla sola copertina esterna e non sulla videocassetta, da parte dell'ente a ciò deputato, ovvero dalla stessa Siae. Si trattava di una modalità tale per cui era già in origine prevista la successiva diffusione di cassette apparentemente prive del medesimo.

Si fa qui specifico riferimento alle videocassette che, fornite dalle Case di distribuzione in confezioni multiple, ovvero contenenti più copie del medesimo film, presentavanoPage 932 un'unica copertina sulla quale era stato apposto il debito timbro (si badi, a fronte dell'integrale assolvimento dei diritti per tutte le videocassette in tale confezione contenute). Dette confezioni, una volta in possesso dei distributori finali, necessariamente venivano divise e le videocassette venivano offerte al pubblico noleggio in involucri diversi, generici e pertanto privi del marchio Siae.

In alcuni casi le stesse case distributrici, cui, come è stato fatto notare dalla difesa, nulla è stato contestato, inserivano nelle confezioni multiple copertine originali aggiuntive - e non fornite di marchio - destinate ad essere inserite nelle singole confezioni.

Quando queste mancavano era lo stesso distributore finale a provvedere, fotocopiando la copertina originale.

In ogni caso, proprio al fine di preservare le copertine timbrate, gli odierni imputati, come molti distributori, per dichiarazione degli stessi funzionari Siae oggi ascoltati, anche nelle confezioni singole sostituivano la copertina originale e timbrata, custodendola in cassaforte, con fotocopie. Tale condotta era resa necessaria dall'esigenza di evitare che la copertina originale, munita di marchio, venisse deteriorata, o addirittura sottratta da clienti che intendessero utilizzarla per far apparire genuine copie del film contraffatte.

Seppure ciò non rientri in contestazione, è bene a questo punto precisare che nessuna delle cassette esaminate è risultata contraffatta, vertendo la questione sottoposta a chi giudica sulla mera esistenza formale del timbro Siae sulla videocassetta originale.

La considerazione che precede, e che conclude la parte narrativa e fattuale, porta direttamente al nocciolo della questione: se è vero, come è stato anche ribadito dalla Cassazione, che il reato di cui all'art. 171 ter è reato formale, ciò non esime chi giudica dalla piena valutazione dell'elemento psicologico sotteso alla condotta tenuta.

Nel caso in esame, in primo luogo deve riconoscersi che i timbri prescritti erano solo apparentemente mancanti: non si trattava infatti, nella sostanza, di videocassette ove il timbro non era stato apposto, ma di videocassette ove il timbro era stato impresso con modalità per cui le stesse, al momento della distribuzione, ne risultavano prive.

Ma tali modalità erano state stabilite proprio dalla Siae, in accordo con le case di distribuzione, ed erano del tutto al di fuori della sfera di decisione e disponibilità dei distributori finali.

Di più: si è detto in apertura che la norma penale incriminatrice, ai nostri fini, non appare in contrasto con i principi costituzionali e ciò in quanto non si ravvisa il difetto di tassatività sollevato. In effetti l'art. 171 ter è inserito in una legge che è dotata di regolamento di esecuzione e questo, all'art. 12, stabilisce non solo che il contrassegno "è apposto sugli esemplari dell'opera dalle associazioni sindacali interessate a mezzo della Siae", come in sostanza è avvenuto, ma, al terzo comma, aggiunge che le modalità con cui imprimere il contrassegno medesimo possono essere stabilite da accordi di ordine privatistico tra le associazioni interessate: mutatis mutandis, le odierne rappresentanze delle case di distribuzione. Si vedano in proposito le ripetute sentenze della Corte di Cass., e per tutte la n. 2316 del 22 gennaio 1999, sez. III.

Da quanto riferito dai funzionari delle case di distribuzioni escussi, e dagli stessi funzionari Siae, le modalità di apposizione del marchio venivano proprio concordate tra la Siae e le case di distribuzione, così come poi, i medesimi soggetti, proprio a seguito del riscontro dei difetti del sistema in allora utilizzato, in epoca immediatamente successiva ai fatti per cui è causa, decisero di apporre i timbri non più sulle copertine ma direttamente sui supporti audio-video.

Le modalità di contrassegno delle videocassette, oggi riscontrate e contestate agli imputati, inoltre, secondo...

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