Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine283-291

Page 283

@TRIBUNALE DI PIACENZA 22 dicembre 2000, n. 1547. Est. D'Onofrio - Imp. Ponzini.

Armi e munizioni - Detenzione abusiva - Obbligo della denuncia - Ratio - Individuazione - Denuncia nell'immediatezza del possesso - Necessità.

Armi e munizioni - Custodia - Obbligo di diligenza - Da parte del detentore - Ipotesi di esclusione del reato - Individuazione - Fattispecie.

In materia di reati concernenti le armi, l'imposizione dell'obbligo di denunciare le armi detenute ex art. 38 T.U.L.P.S. è soprattutto finalizzata a rendere agevole all'autorità di polizia i necessari controlli anche al fine dell'eventuale ordine di consegna. Ne consegue che la denuncia deve essere fatta immediatamente e ciò deve intendersi nel senso che debba essere fatta non appena colui che ne ha l'obbligo sia venuto in possesso di un'arma: ritardare la denuncia equivale certamente ad ometterla. (T.U.L.P.S., art. 38) (1).

La previsione dell'art. 20 bis della L. n. 110/75, che punisce chi omette di adoperare nella custodia delle armi le cautele necessarie per impedirne l'agevole impossessamento, fa ritenere che l'esistenza del reato debba escludersi unicamente quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il riporre le chiavi del locale in cui erano state lasciate armi, su un contatore Enel alla disponibilità facile e diretta di coloro che si trovavano nell'abitazione, integrasse quella negligenza idonea a costituire l'elemento soggettivo della contravvenzione in questione). (L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 20 bis) (2).

    (1) Sempre sull'obbligo di denuncia ex art. 38 T.U.L.P.S., si vedano, ex plurimis, Cass. pen., sez. I, 4 marzo 1998, Turriano, in questa Rivista 1998, 590; Cass. pen., sez. I, 31 ottobre 1995, Palazzo, ivi 1996, 631; Cass. pen., sez. I, 26 aprile 1995, Santi, ivi 1995, 96 e Trib. pen. Vercelli 16 dicembre 1992, Pellegrino, ivi 1993, 834.


    (2) Sul contenuto del dovere di diligenza nella custodia delle armi, si vedano la citata sentenza Cass. pen., sez. I, 22 maggio 1997, Sabatino, ivi 1998, 185; Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 1997, Curcio, ivi 1997, 632 e Cass. pen., sez. III, 22 febbraio 1996, Depetro, ivi 1996. In dottrina, v. L. FAVINO, Diligenza, misure antifurto e trascuratezza nei reati di omessa custodia di armi, in nota a Cass. pen., sez. I, 3 febbraio 1997, Nardi, ivi 1997, 149.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. (Omissis). - Deve affermarsi la penale responsabilità di Ponzini Umberto in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A) e C), per le ragioni di seguito esposte.

Dalla documentazione in atti e dalle testimonianze assunte emerge che, in data 1 ottobre 1997 (mercoledì), i Carabinieri di Pianello V.T. effettuavano un intervento nell'abitazione dell'imputato, poiché il figlio dello stesso, Marco (nato l'8 maggio 1982), si era procurato una ferita d'arma da fuoco al fianco sinistro, maneggiando la pistola FAS cal. 32 Wad Cutter, che Ponzini Umberto aveva ricevuto in comodato sportivo dalla sezione di tiro a segno di Piacenza e portato presso la propria abitazione per tentare di risolvere un problema che l'arma stessa presentava (ogni tanto non partiva un colpo).

Si è accertato, in dibattimento, che il fatto si verificò in un locale, sito all'interno di detta abitazione, adibito a deposito e chiuso con chiave custodita di norma, secondo le risultanze processuali, dal Ponzini, ma che nella circostanza era stata lasciata - come qualche altra volta - sopra il contatore dell'Enel. Il figlio Marco ha riferito, infatti, di aver scoperto che il padre «la metteva sopra il contatore. Ho provato a controllare sopra al contatore se c'era la chiave, l'ho trovata e ho aperto la porta» (aff. 34).

Non v'è dubbio che nei fatti commessi dal Ponzini si configurino i reati contestati ai capi A) e C).

Sussiste, invero, il reato di cui al capo A), posto che l'imputato ebbe a portare presso la propria abitazione la pistola de qua il giorno 28 settembre 1997, senza provvedere alla denuncia della stessa fino all'1 ottobre 1997, giorno in cui avvenne il fatto, per cui dovettero intervenire i carabinieri.

L'art. 38 T.U.L.P.S. impone, a chiunque detenga armi comuni da sparo, l'obbligo di farne immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza ovvero, in mancanza, al locale comando dei carabinieri, secondo le forme prescritte dall'art. 15 Reg. P.S.

L'omessa denuncia determina l'illegale detenzione dell'arma ed è punibile a norma degli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 nel testo modificato dagli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974.

La ratio che presiede alle norme sulla denuncia delle armi e la finalità propostasi dal legislatore con la norma in esame è quella di rendere particolarmente agevole all'autorità di polizia la conoscenza tempestiva delle persone che detengono le armi, al fine di rendere possibili i necessari controlli e di ravvisare l'eventuale opportunità di impartire l'ordine di consegna.

La denuncia deve essere fatta immediatamente e ciò deve intendersi nel senso che debba essere fatta non appena colui che ne ha obbligo sia venuto in possesso di un'arma: ritardare la denuncia equivale certamente ad ometterla. Nel caso in esame, peraltro, l'autorità di P.S. venne a conoscenza, per puro caso, della disponibilità dell'arma da parte dell'imputato, che la deteneva in comodato sportivo da circa tre giorni; nessuna rilevanza può essere accordata, invece, alle giustificazioni, relative agli impegni lavorativi, addotte dall'imputato con riferimento alla mancata denuncia, trattandosi di obbligo che, attese le finalità perseguite dalla norma, deve essere adempiuto con la massima celerità.

Va ricordato, infine, che, secondo la giurisprudenza, la norma contestata non punisce l'omissione volontaria della denuncia bensì la consapevolezza e volontarietà della detenzione, per cui si è ritenuto configurabile il delitto di detenzione illegale di arma, nell'ipotesi in cui la denuncia sia stata presentata con ritardo, purché la detenzione stessa si sia protratta per un tempo superiore a quello necessario per adempiere alla prescrizione di legge, non avendo rilevanzaPage 284 l'eventuale colpa consistita nel negligente ritardo (cfr. Cass. 7 luglio 1986, Mornene; Cass. 12 dicembre 1983, Bernardini).

Sussiste, parimenti, il reato di cui all'art. 20 bis, cpv., L. 18 aprile 1975, n. 110 che punisce chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 della stessa norma le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone ivi indicate (minori, parzialmente incapaci, tossicodipendenti, persone imperite nel maneggio di armi) giunga ad impossessarsene agevolmente.

Poiché la legge non indica le modalità con le quali le armi e le munizioni debbono essere custodite, il concreto accertamento del rispetto del comando legislativo è rimesso, quindi, di volta in volta, al prudente apprezzamento del giudice di merito (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 2 ottobre 1992, Argentieri).

Il concetto di diligenza, che deve essere osservata nella custodia delle armi, richiama quello della colpa, che, in una delle sue forme tipiche, consiste appunto nella mancanza di diligenza (nella negligenza), per cui deve ritenersi che, per la sussistenza del reato, sia necessaria l'inosservanza di quello standard di cautela richiesto nel caso concreto secondo l'esperienza comune.

Cautela che, come si è osservato in giurisprudenza (Cass. 12 gennaio 1997, Sabatino) deve essere tanto più attenta quanto più è pericoloso l'oggetto da custodire, in considerazione della gravità delle conseguenze che possono derivare dalla negligente custodia della cosa, così come è avvenuto nel caso in esame.

Il termine «agevolmente», poi, fa ritenere che l'esistenza del reato debba escludersi solo quando per l'impossessamento sia necessario porre in essere una condotta diretta a superare gli accorgimenti e le misure adottate dal possessore per la custodia dell'arma.

Nella fattispecie in esame, in ordine al requisito della diligenza con cui, nell'interesse della sicurezza, va assicurata la custodia delle armi, deve ritenersi che il riporre la chiave del locale, in cui siano state lasciate armi (cfr. verbale di sequestro), su un contatore dell'Enel, alla disponibilità facile e diretta di coloro che si trovavano nell'abitazione, integri quella negligenza idonea a costituire l'elemento soggettivo della contravvenzione in questione (cfr. Cass., sez. I, 27 febbraio 1998, Iannuzzo).

Quanto alla concreta determinazione della pena, valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo irrogare a Ponzini Umberto, concesse le attenuanti generiche (un precedente relativo a reato depenalizzato) nonché l'attenuante di cui all'art. 5 L. n. 895/67 (trattandosi di un'arma sportiva) e riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, la pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione e lire 300.000 di multa (p.b.: mesi 8 e lire 600.000, ridotta per l'art. 5 = mesi 6 e lire 400.000, ridotta per le generiche = mesi 4 e lire 300.000, aumentata per la continuazione = pena inflitta).

Alla sentenza di condanna segue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Rilevato, poi, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 163 c.p. e che, avuto ancora riguardo all'art. 133 c.p., si può presumere che Ponzini Umberto si asterrà dal commettere ulteriori reati, si dispone che la pena, come sopra inflitta, rimanga sospesa per il termine di anni cinque sotto le comminatorie di legge.

L'imputato deve essere assolto dal reato sub B), dato che al momento del fatto, era titolare di valida e regolare licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport di tiro a volo, rilasciata il 15 maggio 1996.

Non sussiste, pertanto, il reato di cui all'art. 18 della legge n. 110/75, posto che tale norma si riferisce esclusivamente al trasporto di tipo professionale o imprenditoriale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT