Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine395-414

Page 395

@TRIBUNALE DI TRENTO Sez. dist. di Cavalese 2 gennaio 2001, n. 73. Est. Forlenza - Imp. Alaimo.

Reato - Cause di giustificazione - Esercizio di attività sportiva - Entro i limiti del «rischio consentito» - Causa di giustificazione non codificata - Fatti lesivi nel contesto sportivo - Operatività - Limiti - Fattispecie.

In tema di esercizio di attività sportiva, deve escludersi la scriminante atipica e non codificata del cd. «rischio consentito» quando il fatto lesivo si verifica perché lo sportivo ha violato volontariamente le regole del gioco, disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario, nel qual caso si risponderà a titolo di dolo. Qualora, invece, il fatto lesivo si verifichi nel corso di un'azione di gioco e il mancato rispetto delle regole sia dovuto alla precipitazione agonistica e all'ansia del risultato, allora esso è penalmente perseguibile a titolo di colpa. (Nella specie, il giudice ha ritenuto configurato il reato di lesioni personali volontarie a carico di un giocatore di calcio il quale, dopo che l'azione di gioco era cessata, aveva colpito volontariamente con un pugno al volto il portiere della squadra avversaria). (C.p., art. 582) (1).

    (1) Conformemente, oltre la citata pronuncia Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2000, Rolla, pubblicata in questa Rivista 2000, 333, si veda Cass. pen., sez. V, 8 agosto 2000, Rotella, ivi 2000, 1148. Si riportano, inoltre, gli estremi di pubblicazione delle altre sentenze richiamate in parte motiva: Trib. pen. Aosta, 21 maggio 1997, Perucca, in Resp. civ. e prev. 1997, 1208; Cass. pen., sez. V, 12 maggio 1993, Nasuti, in questa Rivista 1994, 814 e Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 1992, Lolli, ivi 1993, 723.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Tratto a giudizio per rispondere del reato di lesioni personali dolose, cagionate durante una partita di calcio, in danno dell'antagonista Cristelli Andrea che - querelatosi - si costituiva parte civile, l'imputato Alaimo Ivano, all'esito delle prove assunte, è stato ritenuto colpevole della fattispecie criminosa ascrittagli.

L'accusa è infatti fondata.

  1. - Il compendio probatorio assunto può essere, al telaio della dinamica dialettica, tematicamente scinto in tre complessi argomentativi, identificati da un lato nella versione colpevolista fornita dai testimoni indotti dall'accusa pubblica e privata (sostanzialmente i giocatori militanti nella stessa squadra di calcio della parte civile-querelante Cristelli), dall'altro nella versione scagionante resa dai testi indotti dall'imputato (giocatori della sua stessa squadra, oltre che l'arbitro di gara) tesa ad accreditare come involontario l'evento lesivo, dall'altro infine quella fornita dall'imputato che nega financo un qualsiasi contatto fisico, volontario o meno che fosse, con l'imputato durante quella partita di calcio. Tesi quest'ultima da postergare immantinente, perché smentita da tutte le testimonianze assunte, ivi comprese quelle dei testimoni a discarico che comunque uno scontro tra i due calciatori lo ammettono.

  2. - La penale responsabilità di Alaimo Ivano, per il fatto doloso di cui in epigrafe, sgorga sicura dalle seguenti prove. Ha riferito Cristelli Andrea che l'11 ottobre 1998 verso il termine della partita di calcio tra la squadra dell'Ortigara in cui lui militava quale portiere e quella del Fassa in cui militava l'imputato Alaimo Ivano, dopo di avere esso Cristelli respinto il pallone ributtandolo fuori area venne deliberatamente colpito con un pugno al volto da un giocatore avversario, cosa che gli cagionò ferita lacero contusiva della guancia interna destra, che rese necessaria opera di sutura presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Cavalese, con prognosi di giorni sette. Il giocatore che lo colpì indossava la maglia numerata con la cifra n. 2 che corrispondeva - per testimonianze unanimi oltre che per ammissione dell'imputato medesimo - a quella del prevenuto Alaimo Ivano. La parte offesa non vide in volto il suo assalitore osservato solo di schiena all'atto dell'aggressione patita, e lo identificò per via del numero di maglia che il «pugilatore» indossava, la n. 2 appunto.

    Anche il teste Marighetti Diego ha confermato la circostanza dell'aggressione ad opera del giocatore con la maglia n. 2, mentre il teste Slanzi Diego identifica visivamente e ancor più precisamente nella persona dell'imputato quella dell'aggressore: «mi trovavo vicino alla nostra porta ed ho visto che la persona che qui riconosco come l'imputato presente, dopo che il portiere Cristelli ebbe buttato la palla fuori area lo colpì con un pugno alla guancia destra», come pure fa il teste, e negli stessi termini, Costa Michele: «Riconosco nell'imputato qui presente colui che sferrò il pugno al Cristelli».

    Queste testimonianze, oltre che ai plurimi referti medici in atti, rendono provato il violento contatto fisico occorso tra i due giocatori, contatto che può dirsi quindi assodato in causa, anche perché esso è stato ammesso - e sia pure se riferito in termini di minimizzante accidentalità (ma su ciò si dirà meglio infra) - dai testimoni a discarico.

  3. - Trattandosi di fatto occorso in un contesto agonistico, occorre ora sceverare in linea di diritto le seguenti tre ipotesi in ordine all'evento lesivo, nel senso che: a) esso è penalmente scriminato e non perseguibile, quando l'autore del fatto lesivo sia stato rispettoso delle regole del gioco e del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario, onde non può dirsi superata in siffatta situazione la soglia del «rischio consentito», valevole quale causa di giustificazione atipica e non codificata, giacché viene a mancare nel comportamento dello sportivo quella antigiuridicità che legittima la pretesa punitiva dello Stato (Cass., sez. V, 30 aprile 1992, Lolli; Cass., sez. V, Nasuti, 12 maggio 1993; Trib. Aosta, sent. 21 maggio 1997, Perucca); b) esso è penalmente perseguibile a titolo di colpa, se il fatto lesivo si verifichi nel corso di un'azione di gioco al fine di impossessarsi della palla o di impedire che l'avversario ne assuna il controllo, e il mancato rispetto delle regole del gioco sia dovuto alla precipitazione agonistica e all'ansia del risultato; c) quando però il fatto lesivo si verifica perché il giocatore ha violato volontariamente le regole del gioco, disattendendo i doveri diPage 396 lealtà verso l'avversario che, invece, dovrebbero costituire la caratteristica essenziale di ogni sportivo, allora il fatto non potrà rientrare nella causa di giustificazione né potrà essere considerato di natura colposa, ma sarà valutato alla stregua di un comportamento doloso.

    Ciò postulando quale premessa dogmatica, è nella ipotesi sub c) che va ricondotto e inquadrato l'agire dell'imputato. In linea di maggior approfondimento, il pensiero del Giudicante corre convinto lungo la scia dell'insegnamento della S.C., che ha di recente sentenziato come: «Il comportamento dello sportivo che cagioni un evento lesivo a un avversario violando volontariamente le norme regolamentari del gioco e disattendendo così i doveri di lealtà verso l'avversario non è scriminato dalla causa di giustificazione dell'esercizio dell'attività sportiva, ma è penalmente perseguibile. Di tale fatto si risponderà a titolo di colpa, ove questo si verifichi nel corso di un'azione di gioco; la responsabilità sarà invece a titolo di dolo quando la gara sia soltanto l'occasione volta a cagionare l'evento oppure quando il comportamento posto in essere dall'autore del fatto lesivo non sia immediatamente rivolto allo svolgimento della gara, ma sia piuttosto diretto a intimorire l'antagonista o a punirlo per un fatto involontario subito» (Cass., sez. V, 2 dicembre 1999/21 febbraio 2000 n. 1951, Pres. Consoli, ric. Rolla).

  4. - Lumeggianti siffattamente i termini giuridici della fattispecie che si occupa, reputa il Giudicante che l'evento lesivo non sia stato affatto accidentale, quanto piuttosto volontariamente e deliberatamente cagionato allorquando l'azione di gioco era cesssata, e prescisse quindi da essa come anche dal normale dinamismo agonistico.

    Le prove assunte dimostrano senza ombra di dubbio che quella dell'imputato fu una aggressione bella e buona, un violento gesto di stizza svincolato dalle esigenze del gioco. Il portiere Cristelli aveva infatti già respinto la palla fuori area, e fu solo dopo questa azione (che quindi era già conclusa) ad essere colpito col pugno al volto. Lasciamo la parola alle testimonianze. «Quando ricevette il pugno il Cristelli aveva già rinviato il pallone fuori area» (Marighetti Diego); «L'aggressione si verificò fuori dall'area di gioco» (Slanzi Diego); «il portiere Cristelli dopo aver respinto il pallone, buttandolo fuori area, fu colpito da un pugno al viso. . . Confermo che quando fu sferrato il pugno l'azione di gioco era già terminata poiché il pallone era stato già buttato in avanti. . . Quando il Cristelli ricevette il pugno era in corso un'azione di gioco a centro campo e quindi in un'area diversa da dove si trovava il portiere» (Costa Michele).

    La difesa dell'imputato si appella alla nota scritta di servizio redatta, dopo la partita, dall'arbitro di gara, ove costui annota che il Cristelli si era infortunato perché colpito «involontariamente». Ma in realtà questa nota di servizio non costituisce affatto quella decisiva prova, direzionata in senso assolutorio, come è ventilato dalla difesa tecnica dell'imputato. E basti dire che l'arbitro in questione nulla sa dei fatti perché nulla vide all'epoca, essendo stato egli in quel frangente intento a vigilare il gioco in altra area del campo. È lo stesso arbitro, che nella sua nota scritta omise pure di segnalare il nome dell'autore dell'evento lesivo, a dire di non avere memoria particolare dell'episodio. Nulla di rilevante in senso difensivo può ricavarsi dalla deposizione dell'arbitro, la cui imprudente parzialità nel corso della deposizione si ricava da questa insulsa sua frase che, a mò di suggel, è d'uopo riportare per esteso...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT