Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA Sez. II, 2 maggio 2001, n. 1517. Est. Mazza Galanti - Paganetto A. ed altro (avv. Del Monte) c. Soc. Toro Assicurazioni (avv. Piccinini) ed altro.

Assicurazione obbligatoria - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Impresa designata - Criterio della solidarietà ex art. 2055 c.c. - Applicabilità.

Nel sistema della legge n. 990/1969 il criterio generale della solidarietà ex art. 2055 c.c. non subisce deroghe e pertanto l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuta solidalmente nei limiti di massimale al risarcimento dell'intero danno al danneggiato salvo rivalsa. (C.c., art. 2055) (1).

    (1) Cfr. Cass. civ. 12 settembre 1984, n. 4790, in questa Rivista 1985, 182 e Trib. civ. Termini Imerese 9 giugno 1987, n. 180, ivi 1988, 566.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con distinti atti di citazione, entrambi ritualmente notificati, gli attori Paganetto Augusto e il di lui figlio Paganetto Fabrizio convenivano in giudizio avanti a questo tribunale Multari Antonio e la Toro Ass.ni spa nella veste di impresa designata per la Regione Liguria, ai sensi degli artt. 19 e segg. L. 990/1969, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ad essi derivati a seguito del sinistro verificatosi in Genova il 9 ottobre 1982, intorno alle ore 22.20, nel corso del quale perdeva la vita Multari Gabriella, rispettivamente moglie e madre degli odierni attori.

Sulla base di quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, la Multari si trovava trasportata sul sellino posteriore della Vespa tg. GE 176771, condotta e di proprietà di Multari Antonio, fratello della predetta, il quale «tentava di effettuare il sorpasso di un veicolo procedente nello stesso senso di marcia, in tratto in forte pendenza, denotato da andamento curvilineo e senza spazio sufficiente per la manovra». Il sorpasso non sortiva l'effetto sperato «atteso che il Multari andava a collidere contro la fiancata sinistra cadendo quindi al suolo».

A seguito dell'impatto la trasportata riportava lesioni personali che ne determinavano il decesso a distanza di brevissimo tempo dal fatto.

Come riferito in citazione veniva instaurato procedimento penale nei confronti del Multari Antonio il quale, sia in primo che in secondo grado, veniva riconosciuto quale unico responsabile del sinistro mortale e condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo. La Corte di Cassazione rigettava il ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Genova e tale pronuncia diveniva pertanto definitiva.

Gli odierni attori, con atto di citazione in data 1 settembre 1983, provvedevano a convenire in giudizio il Multari Antonio e la Sai Ass.ni spa al fine di conseguire il risarcimento dei danni patiti. All'esito del giudizio (nel corso del quale venivano concessi molteplici rinvii, su concorde richiesta delle parti, in attesa della definizione del processo penale) il Tribunale di Genova, con sentenza n. 3429 del 20-30 ottobre 1995, dichiarava l'inoperatività della garanzia assicurativa stipulata tra la Sai e Multari, nonché l'improponibilità della domanda proposta in allora dagli odierni attori, atteso che essi avrebbero dovuto promuovere la richiesta risarcitoria nei confronti dell'impresa designata o all'Ina - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Conseguentemente gli attori, previo inoltro dell'istanza ex art. 22 L. 990/1969 nei confronti della Toro Ass.ni spa, quale Impresa designata ex art. 19 e segg. legge citata, nonché nei confronti della Consap, gestione autonoma F.G.V.S., stante il mancato riscontro alla richiesta di risarcimento dei danni, promuovevano la presente causa.

Nel presente giudizio i signori Paganetto Augusto e Paganetto Fabrizio, previa richiesta di declaratoria del fatto che il sinistro in oggetto era avvenuto per esclusivo fatto e colpa del Multari, chiedevano la condanna del Multari «(in solido con Toro Ass.ni fino alla concorrenza di massimale vigente all'epoca del sinistro gravato da rivalutazione e interessi)» a corrispondere agli attori il risarcimento del danno morale conseguente alla perdita del congiunto.

Si costituiva in giudizio la Toro Ass.ni spa, nella qualità sopra specificata, eccependo, innanzi tutto, in via pregiudiziale l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto azionato dagli attori (atteso che il tempo utile per esperire l'azione di risarcimento è di due anni, nel caso di specie decorrenti dalla intervenuta sentenza irrevocabile che concludeva il giudizio penale, mentre la raccomandata prodotta dagli attori recava la data del 22 gennaio 1996). Faceva inoltre presente la convenuta che non poteva ritenersi applicabile alla fattispecie in esame la disposizione di cui all'art. 1310 c.c., attesa l'asserita insussistenza della solidarietà tra il responsabile del sinistro ed il Fondo di garanzia. In via subordinata chiedeva che gli attori fornissero la rigorosa prova di tutti gli estremi voluti dalla legge al fine di potersi fare luogo al risarcimento del danno «nei limiti dei massimali legalmente stabiliti».

Proponevano infine domanda di regresso ex art. 29 L. 990/69 nei confronti di Antonio Multari per tutte quelle somme che, in conseguenza del sinistro de quo, essa fosse costretta a corrispondere agli odierni attori.

All'udienza del 27 aprile 1998, previa declaratoria della contumacia del convenuto Multari Antonio, veniva dichiarata la regolare costituzione del contraddittorio e contestualmente fissata la prima udienza di trattazione.

Alla successiva udienza, dopo che il legale di parte convenuta aveva evidenziato che all'epoca del fatto il massimale era di lire 50.000.000, in accoglimento delle richieste del difensore di parte attrice venivano assegnati i termini di cui all'art. 184 c.p.c., riservando questo giudicante al merito la decisione in ordine all'eccezione di carattere pregiudiziale sollevata dalla Toro Ass.ni spa.

Nel prosieguo la causa subiva una serie di rinvii finalizzati all'acquisizione di copia degli atti penali riguardanti il sinistro oggetto del procedimento.

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All'udienza del 23 giugno 2000 l'Istruttore, su concorde richiesta dei difensori delle parti, rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 22 dicembre 2000 veniva precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta a sentenza con assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e delle note di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Preliminarmente devono essere affrontate le problematiche inerenti all'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta Toro Ass.ni spa. Tale questione pregiudiziale è infondata e deve pertanto essere respinta. Come correttamente evidenziato dal difensore di parte attrice, in relazione alla presente vicenda, il termine prescrizionale non può in alcun modo essere fatto decorrere dalla data di irrevocabilità della sentenza penale (4 aprile 1990). All'epoca, infatti, era ancora nel pieno del suo svolgimento la causa civile che si è conclusa con il deposito della menzionata sentenza in data 20 ottobre 1995. Solo a seguito di tale pronuncia gli attori hanno avuto effettiva contezza della fondatezza dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa sollevata dalla convenuta SAI spa. Ne consegue che il termine prescrizionale invocato può essere fatto decorrere, a tutto concedere, solo dalla data di deposito della sentenza in questione, poiché solo da quel momento gli interessati, ai sensi dell'art. 2935 c.c., potevano far valere il loro diritto nei confronti dell'Impresa designata alla liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia (in questo caso, versandosi in ipotesi di sinistro avvenuto nell'ambito della Regione Liguria, si trattava appunto della Toro Ass.ni spa). In argomento si rivela infondata la tesi di parte convenuta secondo cui gli attori, essendo a conoscenza fin dal 1983 delle difese di parte SAI (vale a dire fin dal momento del deposito della comparsa di risposta) circa la non operatività della polizza, avrebbero dovuto fin da quel momento provvedere alla chiamata in causa dell'Impresa designata. Non è del resto casuale che l'art. 19 lett. b) della legge n. 990/1969, in tema di ricorrenza degli estremi per il ricorso al Fondo di garanzia per le vittime della strada, faccia riferimento alle situazioni in cui un veicolo «non risulti coperto da assicurazione», laddove (come evidenziato dal difensore degli attori) il termine «risultare» richiama un'esigenza di «certezza» di tale situazione di fatto posta (insieme ad altre) dalla legge a fondamento dell'intervento del Fondo di garanzia.

Sul punto va ancora rilevato che gli attori, in quanto estranei al rapporto assicurativo, nulla potevano conoscere circa i dettagli delle pattuizioni intercorse tra le parti nella stipula del rapporto assicurativo (il quale, anche alla luce del contenuto del rapporto di incidente della polizia municipale, appariva regolarmente in vita).

Conseguentemente essi hanno correttamente atteso l'esito del giudizio di primo grado e, come si è anticipato, inviata a mezzo di raccomandata la richiesta di risarcimento dei danni alla Toro Ass.ni spa, nella qualità di impresa designata, ed atteso lo spatium deliberandi di sessanta giorni, hanno ritualmente introdotto la presente causa.

Tutto ciò premesso e venendo al merito occorre distinguere la posizione delle due parti convenute. Per quanto riguarda la dinamica del sinistro in ordine alla specifica posizione del convenuto contumace, il quale ha avuto modo di ampiamente difendersi in sede penale dall'accusa di omicidio colposo, non v'è dubbio che il presente giudizio, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., sia vincolato dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

Per quanto concerne la convenuta Toro Ass.ni spa, invece, posto che essa non ha partecipato al giudizio penale, è pacifico che nei suoi confronti la definitività della sentenza penale nei confronti del Multari...

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