Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine343-356

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@TRIBUNALE DI POTENZA Sez. riesame, 20 gennaio 2004. Pres. Canosa - Est. Canosa, Spina e De Angelis - Imp. Petrassi ed altri.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Intervento del P.M. - Motivi di gravame - Requisiti - Specificità delle ragioni di diritto e di fatto - NecessitàMancanza - Conseguenze - Supplenza dei suddetti requisiti con assunte ragioni di urgenza nel provvedere - Ammissibilità - Esclusione.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Incompetenza del giudice - Intervento del P.M. - Richiesta di applicazione delle misure sul presupposto di urgenti esigenze cautelari - Insussistenza - Fondamento.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero - Conseguenze - Effetti sulla cognizione del tribunale del riesame - Esclusione.

La formulazione dei motivi di gravame ha la funzione di circoscrivere la cognizione del giudice del controllo cautelare ai punti dell'ordinanza che hanno formato oggetto della censura. I motivi di gravame devono dunque avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti. Pertanto, non può supplire all'onere della specifica indicazione dei motivi di gravame, l'accenno, da parte della pubblica accusa, alle ragioni di urgenza nel provvedere che sussisterebbero nei confronti dell'indagato. La mancata presentazione di motivi di impugnazione concernenti la sussistenza ed il grado delle esigenze cautelari preclude, dunque, al tribunale, la cognizione del quadro cautelare, così impedendo allo stesso tribunale, l'eventuale applicazione delle misure cautelari richieste dal pubblico ministero. (C.p.p., art. 597) (1).

In tema di applicabilità delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 291, comma secondo, c.p.p. in sede di appello del pubblico ministero ex art. 310 c.p.p., non possono essere ritenute sussistenti esigenze cautelari urgenti da soddisfare e ciò in ragione della non immediata esecutività della decisione del tribunale del riesame che intenda accogliere, in ipotesi, l'appello del pubblico ministero. Invero, posto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.p. l'esecuzione della decisione del tribunale rimane sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva, poiché è certo ritenere che l'indagato, in caso di accoglimento delle richieste del pubblico ministero, avrebbe un forte interesse a proporre ricorso per cassazione, non si vede quale «urgente» esigenza cautelare il tribunale potrebbe soddisfare con la propria decisione. (C.p.p., art. 291; c.p.p., art. 310) (2).

La decisione della procura generale presso la Corte di Cassazione, di disporre la trasmissione degli atti ad altra procura della Repubblica, a seguito di ricorso ex art. 54 quater, non può spiegare alcun effetto diretto ed impeditivo sui poteri giurisdizionali demandati al tribunale del riesame o a qualsivoglia organo giudicante. Tale provvedimento, infatti, non riveste natura giurisdizionale, bensì organizzativa e amministrativa e dunque non è in grado di stabilire definitivamente la competenza di questo o quell'ufficio, potere demandato, in ultima analisi, alla S.C. in seguito all'eventuale insorgere di conflitto ex art. 28 c.p.p., per ipotesi suscettibile di essere sollevato anche dal Gip della procura cui gli atti dovrebbero essere trasferiti, in nulla vincolato dalla determinazione della procura generale. (C.p.p., art. 54 quater) (3).

    (1) Nello stesso senso, si veda Cass. pen., sez. VI, 7 febbraio 1994, Perre, in questa Rivista 1994, 1292, secondo cui, anche se la qualificazione dell'impugnazione è riservata dal disposto del quinto comma dell'art. 568 c.p.p. al giudice, tuttavia l'ammissibilità del mezzo, pur prescindendo dalla formale definizione, ha il suo presupposto nella sussistenza dei requisiti sostanziali che tipicizzano normativamente il mezzo di impugnazione stesso. Ne consegue che in materia di misure cautelari personali, nel caso in cui il pubblico ministero abbia erroneamente proposto riesame avverso l'ordinanza del Gip, per poter ritenere ammissibile l'impugnazione, da qualificarsi invece come appello, occorre che siano stati anche enunciati i motivi del gravame, che, avendo la funzione di determinare l'oggetto del giudizio di appello devono avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti.


    (2) In proposito si veda Cass. pen., sez. I, 14 marzo 1990, n. 406, Facchineri, in questa Rivista 1991, 103, secondo cui, in tema di conflitti di giurisdizione e di competenza, non è configurabile tra i casi analoghi cui fa riferimento l'art. 28, comma secondo, del nuovo codice di rito un conflitto tra il P.M. e il giudice. I contrasti tra il P.M. ed il giudice invero non possono trovare collocazione nella categoria dei conflitti di competenza, giacché non si può dare conflitto di competenza tra parte e giudice, ma solo tra organi giurisdizionali. Ne consegue che il P.M. non può che prendere atto della decisione del giudice in ordine alla competenza ed adeguarvisi, sino a quando non si determinino le condizioni di legge per la denunzia del conflitto (art. 30, comma secondo, del codice).


    (3) La questione trattata in relazione a questo punto, è di assoluta novità. Per riferimenti a questioni analoghe, da cui il Tribunale di Potenza si è mosso per dirimere il problema, si vedano: Cass. pen., sez. II, 9 aprile 2001, Gelmini, in questa Rivista 2001, 858, secondo cui l'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del P.M. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento - con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. - un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi da una parte, sia pure non privata (trasmissione degli atti da uno ad altro ufficio del P.M., decreto del procuratore generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 ss. c.p.p., altro Gip possa essere investito in seguito del procedimento; Cass. pen., sez. I, 31 gennaio 2001, Stara, ivi 2001, 868, secondo cui il provvedi-Page 344mento con il quale il procuratore generale presso la Corte di cassazione determina, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., l'ufficio del P.M. competente a procedere alle indagini preliminari, è inoppugnabile in quanto non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è suscettibile di incidere direttamente sull'ordine delle competenze fissato dalla legge processuale con riferimento alla posizione del giudice e, quindi, di pregiudicare il diritto alle parti di sollevare, nelle sedi di giurisdizione, eccezioni di incompetenza negli stessi termini disattesi dal procuratore generale presso la Cassazione.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con l'appello epigrafato il pubblico ministero impugna la decisione (espressa in due distinte ordinanze emesse lo stesso giorno 13 novembre 2003) con la quale il Giudice per le indagini preliminari respingeva le sue richieste di applicazione di misura cautelare, dichiarandosi incompetente per territorio e non ravvisando altresì le esigenze cautelari urgenti previste in tale ipotesi dal secondo comma dell'art. 291 c.p.p. Poiché il gravame concerne un gran numero di imputazioni (e di imputati), sebbene non tutte quelle oggetto della originaria richiesta, appare opportuna una trattazione distinta delle diverse problematiche (segnalate dalle difese degli indagati) in relazione all'ammissibilità o meno dell'atto di appello in questione.

L'impugnazione del pubblico ministero avente ad oggetto i capi A), C), D), F), G), L), N), O), A4) ed A5) - ad eccezione della posizione dell'indagato Petrassi Roberto che si esaminerà nel prosieguo - concerne la ritenuta incompetenza del giudice per le indagini preliminari e la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. Alcun motivo di impugnazione viene espresso dalla parte appellante in ordine alla sussistenza ed al grado delle esigenze cautelari legittimanti le misure richieste. Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 591 e 581 c.p.p., la cui applicabilità al giudizio cautelare è pacifica in giurisprudenza.

La necessaria formulazione dei motivi comporta, infatti, il limitato effetto devolutivo tipico dell'istituto, che attribuisce al giudice del controllo la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (art. 597 c.p.p.). Ne deriva che la formulazione dei motivi di gravame ha la funzione di determinare l'oggetto del giudizio di appello e di circoscrivere la cognizione del giudice del controllo cautelare ai punti dell'ordinanza che hanno formato oggetto della censura, in modo che questi rimane privo del potere di compiere una rivalutazione a tutto campo della situazione assunta dal giudice di prime cure.

Avendo tale funzione di determinazione dell'oggetto della cognizione del giudice del controllo, i motivi di gravame devono dunque avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti. Pertanto non può supplire all'onere della specifica indicazione dei motivi di gravame l'accenno alle ragioni di urgenza nel provvedere che, a parere della pubblica accusa, sussisterebbero nei confronti dell'indagato La Torre (capo A5). Né può ritenersi che possa soddisfare alla suddetta condizione di...

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