Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sez. XII, 3 novembre 2003, n. 36377. Est. Pernigotti - Ricchini (avv.ti Bettoni, Battisti e Galli) c. Aprilia Spa (avv. Lo Chiatto) ed altri.

Responsabilità civile - Fatto illecito - Prodotto difettoso - Responsabilità del produttore - Configurabilità - Fattispecie in tema di sinistro causato da difetto del sistema frenante di motociclo.

Qualora, in base alla complessiva attività istruttoria acquisita, si ritenga con elevatissima probabilità che un sinistro stradale sia imputabile ad un difetto meccanico o di assemblaggio verificatosi in fase di produzione (nella specie, insufficiente serraggio o montaggio del dado autobloccante del sistema sterzante di motociclo), la responsabilità per prodotto difettoso ex D.P.R. n. 224/1988, ex artt. 1218 e 2043 c.c., è imputabile al solo produttore a cui spetta fornire idonea e rigorosa prova liberatoria. (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224; c.c., art. 1218; c.c., art. 2043) (1).

    (1) Per analoga fattispecie, relativa a mountain byke difettosa, v. Trib. civ. Firenze, sez. stral., 5 aprile 2000, n. 903, in Arch. civ. 2001, 208. Sempre in tema di responsabilità per vizi di costruzione di veicolo coinvolto in sinistro stradale, v. Trib. civ. Massa 1 luglio 1989, n. 176, in questa Rivista 1990, 600. In dottrina, nella responsabilità del costruttore, cfr. A. ALIBRANDI, Sulla responsabilità per vizi di costruzione e per difetti di manutenzione del veicolo, ivi 1986, 81 e G. ALPA, La responsabilità del costruttore per vizi e difetti dell'autoveicolo, ivi 1979, 225.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'attrice conveniva in giudizio l'Aprilia Spa e St. Peter Moto Snc, per sentirle condannare in solido tra loro al risarcimento dei danni materiali e fisici subiti a seguito dell'evento accaduto il 2 ottobre 1997.

La sig.ra Recchini assume: di aver acquistato in data 6 agosto 1997, presso la St. Peter Moto Snc, il motociclo 125 Aprilia Leonardo targato Roma AC 86444; di aver effettuato presso la St. Peter Moto in data 25 agosto e 2 ottobre 1997 i tagliandi di controllo e di essere incorsa alla guida dell'indicato motociclo, in data 2 ottobre 1997 su via del Foro Italico in Roma, in una rovinosa caduta che le ha causato gravi lesioni fisiche, imputabili all'improvviso cedimento dello sterzo del motociclo Aprilia; di essere confortata in tale valutazione dell'accertamento tecnico preventivo espletato prima dell'inizio della causa dall'ing. Cecconi. L'Aprilia Spa si costituiva resistendo e chiamando in causa in via cautelativa ed a titolo di manleva le Generali Spa, che si costituivano resistendo.

La St. Peter Moto non si costituiva, per cui veniva dichiarata contumace. In via istruttoria veniva acquisita l'ATP, espletate tre prove testimoniali, C.T.U. sul mezzo per verificare l'esistenza del difetto di produzione o anomalie meccaniche o eventuali anomalie di manutenzione.

Veniva disposta C.T.U. medica per la determinazione dei postumi. Il fatto è stato anche accertato da intervento di autorità pubblica, il cui rapporto è stato prodotto dalla parte attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Responsabilità. Nella fattispecie in esame, concorrono e sono conseguentemente applicabili tre tipi di responsabilità: a) la responsabilità oggettiva di cui al D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 per prodotti difettosi; b) la responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c.; c) la responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

Le prime due tipologie di responsabilità sono responsabilità presuntive in cui la prova liberatoria deve essere fornita dal produttore-debitore.

È bene rammentare che la causa ignota rimane a carico di colui su cui incombe la responsabilità presuntiva.

Dalla C.T.U. tecnica espletata in corso di giudizio, dai rilievi eseguiti dalla polizia municipale, dallo stato e conformazione dei luoghi, dalla testimonianza resa dall'arch. Antonietta Polizzi (ud. 13 marzo 2002) è stata fornita anche la prova ex art. 2043 c.c., che l'evento è imputabile con elevatissima probabilità ad un difetto meccanico o di costruzione del prodotto, imputabile all'Aprilia Spa.

Infatti, l'evento è accaduto mentre l'attrice alla guida del motociclo Aprilia, percorreva via del Foro Italico, dopo aver completato una curva a largo raggio, giunta quasi al rettilineo rovinava a terra sulla propria carreggiata di pertinenza senza motivo apparente e senza che alcun altro mezzo o circostanza esterna potesse in qualche modo provocare la caduta o intralciare la marcia del motociclo.

Il C.T.U. tecnico ing. Cecconi accertava che «la causa del sinistro è da attribuirsi al collasso del sistema sterzante, dovuto all'insufficiente serraggio del bullone del manubrio al piantone dello sterzo. Pertanto, il movimento del manubrio e quello della moto non risultavano corrispondenti. Si è trattato verosimilmente di un'anomalia meccanica avvenuta in fase di allestimento del motociclo».

Quindi il perito dà un responso non di assoluta certezza, ma di elevata probabilità, per cui le critiche mosse dalle parti convenute tramite i propri C.T.P. non possono essere condivise.

D'altronde codesto giudicante, al fine di eliminare ogni dubbio e a seguito delle relazioni critiche depositate dalle parti convenute, convocava a chiarimenti il C.T.U. in contraddittorio con i C.T. di parte, al fine di chiarire la questione tecnica nell'oralità e nel contraddittorio. In sede di chiarimenti il C.T.U. esibiva lo sterzo del motociclo e mostrava il punto in cui si era verificata l'anomalia, nonché la probabile causa.

Sostanzialmente i C.T. di parte convenuta sostengono che il collasso del sistema sterzante può essere conseguenza della caduta e che pertanto a priori non può essere riscontrabile tale difetto di produzione.

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Il C.T.U. invece chiarisce che il dado o bullone di serraggio del manubrio è un dado autobloccante, che non può ruotare o essere svitato in sede di tagliando di manutenzione. Inoltre afferma, in modo logico e razionale, che se il collasso del sistema frenante fosse stato provocato dalla caduta, vi sarebbero evidenti segni traumatici sul dado o sulla filettatura del dado.

Segni non riscontrati.

Per cui il fatto è imputabile ad un cattivo serraggio o montaggio del dado autobloccante del sistema sterzante.

Dai chiarimenti resi pertanto emerge la responsabilità del produttore ma non anche quella del concessionario e venditore della moto, la St. Peter Moto che in data 25 luglio 1997 e il 2 ottobre 1997 (data in cui è accaduto il fatto) aveva eseguito i rituali tagliandi di manutenzione e controllo.

Altro rilievo critico mosso dalla C.T.U. è che l'ausiliario del giudice non ha preso nella giusta considerazione il fatto che il collasso del sistema sterzante è avvenuto dopo quattro mesi dall'acquisto e a circa 4.000 Km. di percorrenza. In sede di chiarimenti il C.T.U. ribadisce che il dado autobloccante essendo stato serrato difettosamente, aveva conseguentemente una sua stabilità precaria, per cui poteva collassare in ogni momento.

Deduzione che si condivide, poiché nei fatti sostanzialmente il sistema sterzante è collassato a pochi mesi dall'acquisto e con pochi chilometri percorsi, nonostante fossero già stati eseguiti in maniera assai diligente ben due tagliandi di manutenzione, a soli 4.000 Km. di percorrenza.

Le parti convenute sostengono altresì che l'ATP non poteva essere acquisita, poiché il consulente in sede di ATP, a norma dell'art. 696 c.p.c., può descrivere unicamente lo stato dei luoghi e le condizioni della cosa, senza esprimere pareri al riguardo delle relative cause.

Pertanto l'individuazione della causa disposta contra legem dal giudice o effettuata d'iniziativa dal consulente, deve considerarsi tamquam non esset per violazione del principio del contraddittorio (ex plurimis Cass. 17 novembre 1999 n. 12748 e Cass. 8 agosto 2002 n. 12007).

Assunto giurisprudenziale condivisibile, ma non applicabile alla fattispecie per vari ordini di motivi.

In sede di ATP non è stato leso il contraddittorio, poiché la stessa è stata espletata nel contraddittorio delle stesse parti convenute nel presente giudizio, ad esclusione delle Generali Spa, chiamata in manleva sula base di altro titolo contrattuale e responsabilità.

Pertanto in un ATP in cui il consulente è andato oltre il suo mandato, l'accertamento peritale non può essere opposto o fatto valere nei confronti di una parte responsabile che non vi abbia partecipato, per lesione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ma se tali diritti nella sostanza non sono stati lesi, nessuna invalidità può conseguire, per di più non prevista dalla norma specifica, art. 696 c.p.c.

Comunque sia, il giudice istruttore ha disposto nel presente giudizio una nuova C.T.U. tecnica, con ciò sanando qualsiasi questione formale o sostanziale, art. 698 comma 2 c.p.c.

In sede di discussione orale della presente causa, il procuratore delle Generali Spa, ha rilevato la non opportunità pratica a far svolgere la C.T.U. allo stesso perito incaricato dall'ATP, poiché ogni perito in buona fede giunge a delle conclusioni che difficilmente smentisce in una seconda sede.

Assunto legittimo, ma non rilevante per la presente causa, poiché sia l'elaborato peritale che soprattutto i chiarimenti resi nell'oralità, immediatezza e contraddittorio dei C.T.P., sono risultati assolutamente logici, chiari, esaustivi, razionali ed esenti da vizi.

D'altronde è compito del giudice e non del C.T.U. comparare e raffrontare tutte le prove acquisite. Pertanto a seguito della complessiva attività istruttoria acquisita si ritiene con elevatissima probabilità che l'evento sia imputabile ad un difetto meccanico o di assemblaggio verificatosi in fase di produzione ed imputabile al solo produttore, a cui spetta fornire idonea e rigorosa prova liberatoria. In conseguenza qualsiasi causa ignota è imputabile al produttore e non al consumatore, il quale ha il pieno diritto di usufruire di prodotti non pericolosi.

Pertanto va dichiarata l'esclusiva responsabilità dell'Aprilia Spa, ex...

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