Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE DI VIGEVANO 9 gennaio 2006, n. 426. Est. Savani - Imp. L.R.

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa- Colpa professionale - Limitata osservanza di protocolli medici - Esame meccanico delle risultanze - Negligenza - Fattispecie. Responsabilità civile - Sport - Federazione gioco calcio - Tutela della salute - Onere statutarioInosservanza - Conseguenze.

In tema di colpa professionale in ambito medico, il rigoroso rispetto dei protocolli medico-sportivi non può risolversi in una valutazione limitata e meccanica delle risultanze diagnostiche, per riscontrarne la non intrinseca patologicità. La mancanza di un apporto ulteriore, consistente nelle proprie conoscenze di specialista cardiologo indirizzate all'esigenza di pervenire ad una diagnosi corretta e dal conseguente giudizio sull'idoneità o meno di svolgere un'attività sportiva a livello agonistico, costituisce comportamento negligente, rilevante per la configurabilità della colpa. (Fatti- specie in cui un medico sportivo non ha provveduto ad effettuare controlli più approfonditi che rilevassero una cardiopatia, che ha causato la morte di un giovane atleta). (C.p., art. 589) (1).

L'imputabilità della F.I.G.C., quale responsabile civile, dei danni alla salute derivanti dallo svolgimento di un'attività fisica di un suo iscritto, si fonda sul principio secondo il quale l'attività dell'imputato, medico cardiologo di un centro di medicina dello sport di natura privata, sia in concreto inserita in quella del soggetto civilmente responsabile, pur prescindendo dall'esistenza di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, sul presupposto di fatto che la stretta connessione fra l'attività di tali centri con le specifiche finalità istituzionali di tutela della salute, garantite dalla Federazione, comporta l'inserimento funzionale dell'attività di tali centri e dei loro collaboratori nella struttura della Federazione stessa. (C.c., art. 2049) (2).

    (1) In altra fattispecie, secondo Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 1998, Ceraudo, in questa Rivista 1999, 316, il margine di discrezionalità di quest'ultimo in ordine alla diagnosi e alla terapia si riduce, fino ad annullarsi, allorquando le manifestazioni della malattia sono così vistose e univoche, che il non rilevarle appaia incompatibile con il minimo di preparazione ed esperienza richiesto dalla specializzazione conseguita.

(2) In senso contrario, Cass. pen., sez. IV, 14 agosto 2003, Barzone, in questa Rivista 2003, 966, in fattispecie inerente i rapporti tra medico generico convenzionato (medico di base) e l'Azienda sanitaria locale di appartenenza. Nell'ambito medico-sanitario, si può dire che l'orientamento della giurisprudenza di merito sia nel senso della pronuncia qui pubblicata, puntualmente smentita di fronte al vaglio della legittimità. Più in generale, in tema di responsabilità della P.A. per fatto illecito del dipendente, compiuto anche al di fuori dell'espletamento diretto delle funzioni pubbliche, principio consolidato appare essere quello della valutazione, da parte del giudice, della rilevanza organica del comportamento con fini istituzionali perseguiti dall'ente, in caso positivo essendo imputabile alla P.A. una responsabilità civile in sede di giudizio penale. Così, ad esempio, Cass. pen., sez. V, 2 febbraio 1999, Savi, ivi 1999, 357, in un caso in cui la Corte, accogliendo il ricorso del Ministero dell'interno, responsabile civile, ha censurato i giudici di merito laddove, adottando il principio dell'occasionalità necessaria, affermano che l'incombenza disimpegnata - e cioè la qualità di poliziotto in sé stessa - rendeva possibile, o agevolava, il fatto illecito. In altra fattispecie, Cass. pen., sez. III, 31 ottobre 2002, Cerullo, ivi 003, 457, ha adottato la stessa soluzione annullando la decisione che aveva escluso la responsabilità civile del Ministero della pubblica istruzione per gli atti di violenza sessuale compiuti dal maestro di una scuola elementare in danno delle sue alunne.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - S'è proceduto nei confronti di Ronzoni Luigi, imputato come in epigrafe, a seguito di decreto di rinvio a giudizio emesso in data 26 febbraio 2004 dal giudice dell'udienza preliminare di questo tribunale.

Il dibattimento s'è svolto nelle udienze del 3 maggio 2004, con la costituzione delle parti, la decisione sulle questioni preliminari nonché l'ammissione delle prove del 29 giugno 2004 (Omissis).

All'udienza del 20 settembre 2005 le parti hanno discusso e rassegnato le loro conclusioni, mentre all'udienza del 10 ottobre 2005 fissata per repliche è stata emessa la decisione.

Risulta dal complesso dell'istruttoria dibattimentale che mercoledì 17 novembre 1999, alle 18,30, si giocava a Vigevano una partita di recupero del campionato ´giovanissimiª della F.I.G.C. fra le squadre della ´Pro Vigevanoª e della ´U.S. Viscontiniª di Milano.

Nella ´U.S. Viscontiniª giocava come terzino destro il giovane quattordicenne E.R.

Secondo il teste l'Insalata, allenatore della squadra della ´Pro Vigevanoª, sul finire del secondo tempo il ragazzo s'era avvicinato alla panchina toccandosi la testa; alla domanda su cosa avesse rivoltagli da l'Insalata, la prima persona incontrata nell'uscita dal Page 452 campo, aveva affermato di aver mal di testa e di stomaco e poi di aver mangiato solo una pizzetta circa due ore e mezza prima dell'inizio della gara.

L'allenatore avversario l'aveva così accompagnato, tenendolo per il braccio, verso il dirigente accompagnatore della ´U.S. Viscontiniª; quando si era voltato verso la panchina, dopo aver consegnato ad un altro compagno di squadra la fascia di capitano ricevuta dal E.R. aveva notato che il ragazzo era a terra e cominciava a star male (cfr. anche teste V.R.). Il tutto si era svolto in pochi momenti, meno di un minuto. Di seguito sollecitamente il giovane aveva avuto i primi soccorsi prestati da un volontario della Croce Rossa presente al campo.

Il teste (...) ha confermato di essere stato presente quella sera per aver accompagnato il nipote alla partita; da circa cinque minuti si trovava al bar della società a rifocillarsi dopo aver assistito al freddo alla maggior parte dell'incontro, quando era stato avvisato dal genitore di un altro giocatore che un ragazzo non si era sentito bene e che aveva un po' di mal di testa, che era arrivato un po' ansimante, un po' di corsa ed aveva problemi di stomaco.

Mentre accorreva verso il campo di gioco il (...) aveva chiamato il numero 118 chiedendo l'intervento di soccorsi. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza egli aveva riscontrato che la situazione si era fatta molto grave perché E.R. era già in arresto respiratorio; l'aveva fatto sdraiare ed aveva iniziato a dargli un aiuto respiratorio distendendolo sulla panchina e sollevandogli le gambe.

I presenti compreso il padre ed il dirigente della U.S. Viscontini, V.R., si erano dati il cambio per cercare di rianimare il giovane, che già rantolava come ha riferito il padre R.R., presente al campo sportivo con mansioni di guardalinee, finché non era giunta la squadra del soccorso pubblico, che aveva preso in consegna il ragazzo e, dopo ulteriori tentativi di rianimazione sul posto, l'aveva trasportato all'ospedale di Vigevano, dove era giunto in condizioni disperate ed era deceduto nonostante i tentativi di rianimazione attuati nel nosocomio.

Le certificazioni mediche e le consulenze medicolegali disposte tempestivamente dal pubblico ministero evidenziano che il giovane E.R. era deceduto alle 21,45 di quel giorno per arresto cardiorespiratorio dovuto ad insufficienza cardiaca acuta con edema polmonare terminale in soggetto con severa ipertrofia miocardica bi-ventricolare, malformazione congenita che non era stata riscontrata al momento della visita per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica richiesta per la partecipazione a quel campionato federale.

Il giovane E.R. aveva iniziato (teste M.) la sua attività di giocatore di calcio fin dall'età di 6 anni, frequentando la scuola calcio ed era stato sottoposto a visite medico-sportive dal 1997.

Come tutti i giocatori della ´U.S. Viscontiniª era stato visitato presso il centro di medicina dello sport ´Nuova Decathlon Srlª con sede in Corsico, che in data 21 gennaio 1999 aveva rilasciato, come nei due anni precedenti, la citata certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Dalle indagini preliminari era risultato che il certificato era stato rilasciato dal medico sportivo dott.

F.B., il responsabile della ´Nuova Decathlonª, dopo che lo specialista cardiologo dott. L.R. aveva valutato e refertato i tracciati degli elettrocardiogrammi a riposo e da sforzo del E.R.

Buona parte delle acquisizioni istruttorie, documentali e testimoniali, sono state volte a ricostruire le modalità delle visite medico sportive che venivano eseguite presso quel centro ed in particolare le modalità della visita cui era stato sottoposto il giovane E.R. il 21 gennaio 1999.

I giovani atleti venivano accompagnati alla visita da uno dei genitori, o da un genitore che si faceva carico di accompagnare un gruppo di ragazzi, oppure da un dirigente della società sportiva (cfr. testi R. e R.).

Dalle citate testimonianze è risultato che non era richiesta la presenza di un adulto, ed in specie del genitore di ogni ragazzo, al momento della visita medica ed in particolare al momento della raccolta dei dati anamnestici: il padre di uno dei giovani atleti L.Z., ha riferito che, quando aveva accompagnato personalmente alla visita il figlio dodicenne V.Z. ed aveva fatto cenno di seguirlo nell'ambulatorio del medico, era stato invitato a rimanere in sala d'attesa con la giustificazione che ´... entrano solamente i ragazzi...ª.

Osserva il giudice che proprio la cartella (cfr. a f. 32 del fascicolo per il dibattimento) relativa alla visita del E.R. - redatta, come hanno rilevato i periti del tribunale con indicazioni poco comprensibili e denotanti frettolosità e...

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