Giurisprudenza di merito

Pagine555-562

Page 555

@TRIBUNALE DI TRAPANI 22 dicembre 2005, n. 892. Est. Meccariello - Imp. X.

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Scheda falsa per vedere le trasmissioni criptate - Utilizzo - Reato ex art. 615 quater c.p. - Configurabilità - Esclusione - Applicabilità dell'art. 171 octies, L. n. 633/41 - FondamentoLimiti.

Nel caso di utilizzo di smart card "pirata" per l'accesso a emittenti satellitari, non è applicabile la fattispecie prevista dall'art. 615 quater c.p. relativa alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, mentre è applicabile l'articolo 171 octies delle legge n. 633/ 41, a meno che il fatto non sia stato commesso tra il 19 settembre 2000 e il 2 marzo 2003, in quanto, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con sentenza n. 426/04, è stata espressamente dichiarata incostituzionale l'applicazione di tale articolo per gli illeciti commessi in tale periodo. (C.p., art. 615 quater; L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171).

MOTIVI DELLA DECISIONE. - (Omissis). Occorre premettere, per una migliore comprensione della vicenda, che la presente imputazione fa seguito ad una prima indagine, effettuata dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di cui all'art. 600 ter c.p., nel corso della quale, prima il 10 dicembre 2001 e poi in data 7 marzo 2002, furono sottoposti a vincolo probatorio gli hard-disk dei computer in uso a Tizio e tutti gli altri oggetti (smart card, ricevitori satellitari, decoder ecc.) che sono stati poi nuovamente sequestrati nell'ambito del presente procedimento.

Sta di fatto che in quella indagine la posizione di X venne archiviata, dopo di che, trasmessi gli atti per competenza alla Procura della Repubblica di Trapani, venne effettuata nuova iscrizione nel registro degli indagati per i reati che in questa sede vengono contestati.

Nel corso di questa seconda indagine, fu effettuata una nuova perquisizione nel domicilio di X (in data 10 febbraio 2004) e, dopo pochi giorni (il 25 febbraio 2004) si reiterò il sequestro degli oggetti (ricevitori satellitari, gold box, smart card, dual card, abbonamenti a Telepiù, Stream e Sky, etc.) che potessero comprovare la responsabilità di X per il reato di cui all'art. 171 octies legge n. 633/1941. È un dato pacifico, peraltro, che detti oggetti corrispondevano esattamente - ad eccezione dei computers, ai quali esplicitamente non veniva esteso il sequestro - a quelli già sottoposti a vincolo cautelare nell'ambito dell'attività di indagine delegata dalla Procura di Roma in riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 600 ter c.p., conclusasi con il decreto di archiviazione di cui si è detto (in tal senso si esprime lo stesso pubblico ministero di trapani nel decreto di perquisizione del 10 febbraio 2004 in atti).

Orbene, le modalità esecutive del sequestro e la valenza a fini accusatori del materiale rinvenuto presso l'abitazione di X (meglio descritto nel verbale di se questro in atti) è stata descritta in dibattimento dal teste di P.G. e soprattutto, sotto diverso angolo prospettico, dai consulenti d'accusa: essa, di contro, è stata smentita - con argomentazioni, invero, parimenti articolare - dallo stesso imputato, il quale nel corso del suo esame, ha fornito la sua versione dei fatti, dando una chiave di lettura del tutto diversa del possesso da parte sua delle apparecchiature sequestrate.

Tuttavia, come si diceva, le discordanze in punto di valutazione della funzionalità delle attrezzature in sequestro rispetto alla condotta illecita ipotizzata non sono affatto decisive e devono lasciare il passo ad argomenti eminentemente giuridici dai quali si deve ricavare l'impossibilità di configurare i reati ascritti al Tizio.

Ed invero, il primo di essi, l'art. 615 quater c.p., non a caso non ipotizzato all'atto del decreto di perquisizione e contestato solo nella fase successiva delle indagini, non si attaglia alla vicenda in esame.

Intorno a tale disposizione, codificata nel dicembre del 1993, si è sviluppato un acceso dibattito giurisprudenziale e dottrinario volto, appunto, a delineare la ratio e l'ambito applicativo della norma. In particolare, si è incentrata l'attenzione sulla creazione e sull'utilizzazione di smart-card (o di pic-card) pirata e ci si è chiesti se tale condotta, dilagata negli ultimi anni con la maggiore diffusione delle televisioni satellitari e con il sempre crescente appeal dei programmi criptati da esse trasmessi, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice in discorso.

Al quesito la dottrina dominante ha dato risposta negativa sulla base di un rilievo fondamentale e cioè dal fatto che l'art. 615 quater è posto, come si evince dalla collocazione sistematica della norma, a tutela del cosiddetto domicilio informatico e sanziona, appunto, la condotta di chi si procura codici, parole o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, ciò che non si riscontra nell'accesso ad un sistema satellitare, che non consente uno scambio biunivoco di dati, ma solo la trasmissione in forma protetta di programmi televisivi a coloro che si dotano della necessaria apparecchiatura, pagando l'abbonamento. Page 556

Tale argomentazione è, ad avviso di questo giudice, del tutto condivisibile, atteso che effettivamente il sistema televisivo satellitare non consente uno scambio di dati personali (tale non potendo essere considerato l'accesso a trasmissioni interattive, che, comunque,sono solo una minima parte dell'offerta dalle varie televisioni satellitari). In buona sostanza, chi crea o utilizza smart-card pirata non lo fa certo per impossessarsi di dati personali altrui, ma solo per ricevere gratis dei servizi, che, diversamente, dovrebbe pagare. E tutto ciò, con ogni evidenza, nulla ha a che vedere con la violazione del c.d. domicilio informatico o telematico, alla cui protezione si rivolge la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 615 quater c.p., il cui presupposto sostanziale è l'abusivo accesso ad un sistema tale da consentire uno scambio biunivoco di dati.

Da ciò consegue che il reato ipotizzato - che, giova ribadirlo, sanziona la detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - non può essere esteso a condotte analoghe a quella in questa sede ascritta a Tizio, posto che tale estensione risulterebbe il frutto di un'interpretazione analogica in malam partem, estranea alla lettera ed allo spirito della norma.

Tale conclusione, propugnata dalla dottrina sin dalla genesi della norma, ha, negli ultimi anni, ricevuto l'avallo della giurisprudenza largamente maggioritaria. Si segnala, in particolare, Cass., sez. V, 20 maggio 2003, n. 22319, che ha statuito che ´non configura il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.) il possesso di un decodificatore di segnali satellitari e di schede per la ricezione degli stessi (c.d. Piccard o Smart-card), atteso che con tali strumenti non si viola alcun domicilio informatico, protetto da misure di sicurezza, ma si utilizzano irregolarmente servizi di trasmissione o comunicazione ad accesso condizionato, contravvenendo in tal modo alle disposizioni sul diritto d'autore di cui all'art. 6 D.L.vo 15 novembre 2000, n. 373, sanzionato solo in via amministrativa prima dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 2003 n. 38ª.

Ma giova sottolineare che tale sentenza, peraltro ripresa da analoghe pronunzie della Corte, è giunta a dare credito alla giurisprudenza di merito, che nell'accedere a tale opzione interpretativa, era già nel 2003 divenuta largamente maggioritaria e, a maggior...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT