Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine831-833

Page 831

@TRIBUNALE DI TRENTO 2 maggio 2006, n. 288. Est. Forlenza - Imp. Rento.

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - SottrazioneSemplice uso di bene assoggettato a sequestro da parte del proprietario - Configurabilità del reato - Esclusione - Fattispecie.

In tema di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, è da escludere che il solo uso del bene sequestrato possa integrare il reato ex art. 334 c.p. (fattispecie in tema di utilizzo di un'autovettura sottoposta a sequestro amministrativo da parte del proprietario). (C.p., art. 334) (1).

    (1) Come specifica lo stesso giudicante in parte motiva, la sentenza in epigrafe si discosta da alcuni precedenti giurisprudenziali sull'argomento. Si veda in proposito, Cass. pen., sez. VI, 6 luglio 2000, Putiri, in questa Rivista 2001, 318, che ritiene integrati gli estremi del reato di cui all'art. 334 c.p. in caso di qualsiasi utilizzo della cosa sequestrata che finisca per determinare la compromissione delle finalità di preservazione cui tenda il vincolo di intangibilità assicurato dalla misura cautelare, e perciò qualsiasi uso della stessa che - ad esempio - comportando la amozione del bene, ne determini comunque un deprezzamento che non necessariamente deve tradursi in una compromissione delle capacità di funzionamento tecnico dello stesso. La fattispecie esaminata in tale precedente riguardava la condotta di un custode-proprietario di un ciclomotore sottoposto a sequestro, il quale aveva circolato con il veicolo percorrendo circa 720 chilometri.


MOTIVI DELLA DECISIONE. - Rento Michele viene a giudizio, con la imputazione di cui all'art. 334, secondo comma, del codice penale, perché in qualità di proprietario dell'autovettura Audi 80 targata TN 568698, sottoposta a sequestro amministrativo, volontariamente utilizzava l'automezzo deteriorandolo; in Trento il 19 gennaio 2005.

L'agente di quartiere della Polizia municipale di Trento Lunardelli Barbara, testimoniando al dibattimento, ha riferito di avere riscontrato, il giorno 19 gennaio 2005, la sosta in zona vietata in una piazza di Trento, dell'autoveicolo predetto, che era stato sottoposto a sequestro amministrativo in data 22 ottobre 2004. Nasce da ciò l'accusa di cui in epigrafe.

L'accusa è infondata, e a mandare assolto l'imputato militano le seguenti considerazioni.

La norma incriminatrice de qua sanziona colui che, della cosa sequestrata, opera «la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento». Trattasi di casi, canonizzati molto puntualmente, che non paiono inquadrarsi nella fattispecie concreta esaminata, poiché l'imputato - ammesso che sia stato lui ad agire - ha solo utilizzato l'automobile sotto sequestro, ma non l'ha deteriorata.

Il giudicante, pur non ignorando che la Cassazione penale ha sentenziato quache volta che il deterioramento del bene si verifica per il semplice fatto dell'uso (sono le sentenze n. 269 del 1971 e n. 2642 del 1984), motivatamente si discosta da questi arrets, non condividendoli criticamente. Trattasi di vecchie pronunce, di un rigorismo che non trova alcuna giustificazione, sicché ben può dirsi che in questo caso la seduzione del precedente veramente inganna. Deteriorare vuol dire ridurre in cattivo stato, ovverosia diminuire la idoneità o la funzione di un bene.

Nel caso concreto, invece, non v'è prova del deterioramento dell'autovettura dell'imputato, tant'è che la circostanza non è...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT