Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine949-972

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I

@TRIBUNALE DI SIRACUSA Uff. del GUP, 30 gennaio 2006. Est. Marchionni - Imp. Mirabito.

Inquinamento - Rifiuti - Nozione - Classificazione del Fok come rifiuto - Esclusione.

Non è configurabile il reato di cui all'art. 51 lett. b) del D.L.vo n. 22/1997 nei confronti di colui che gestisca la sostanza denominata «Fok» in mancanza delle autorizzazioni e prescrizioni previste dagli artt. 27 e 28 del suddetto decreto, giacché la sostanza in esame non è da considerarsi come rifiuto ma come materia prima poiché volontariamente prodotta e quantitativamente variabile a seconda delle esigenze del mercato. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6; D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14).

II

@TRIBUNALE DI GELA 20 ottobre 2004. Est. Mendola - Imp. Senia.

Inquinamento - Rifiuti - Nozione - Ambito applicativo - Classificazione del Fok come rifiuto - Ragioni.

L'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine «disfarsi», atteso che la mera appartenenza all'allegato A del D.L.vo 22/1997, non consente di per sè di qualificare una sostanza come rifiuto. La volontà e il fatto di disfarsi possono essere resi evidenti anche da comportamenti concludenti. Nel caso di specie, l'eventuale commercializzazione del Fok, non esclude la «volontà di disfarsi», in quanto questo è un residuo di produzione, ne consegue che il Fok vada classificato come rifiuto. (D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6; D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14).

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il Giudice letti gli atti del procedimento penale, esaminata la richiesta del pubblico ministero che costituisce parte integrante del presente decreto, in quanto i motivi posti a sostegno della stessa (che da qui devono intendersi riportati) trovano pieno riscontro negli atti processuali, ritenuto che non si prospetta allo stato l'utilità di ulteriori indagini e che pertanto la stessa merita accoglimento. Visti gli artt. 409/411 c.p.p. dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al pubblico ministero in sede.

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siracusa, Richiesta di archiviazione. L'ipotesi accusatoria dell'odierno procedimento è quella della gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti denominati «Fok» generati dall'impianto di Etilene dello stabilimento priolese di proprietà della Polimeri Europa spa e di connessi reati contravvenzionali.

Invero, la principale questione da dirimere era quella di verificare se la suddetta sostanza (Fok) fosse da classificare come rifiuto o, come tenacemente sostenuto dalla società oggetto d'indagine, come materia prima regolarmente ceduta a terzi a titolo oneroso.

A tal fine veniva conferito incarico al Ctu volto a stabilire se tale sostanza fosse, in concreto gestita dallo stabilimento priolese di proprietà della Polimeri Europa come materia prima o come rifiuto.

Il nominato Ctu - persona di altissimo livello professionale in ambito nazionale e internazionale sulla specifica dei rifiuti - concludeva nel senso che da parte della suddetta società il Fok da essa prodotto non potesse essere qualificato come rifiuto. Tali conclusioni, che questo P.M. ritiene di condividere in toto, inducono infatti a ritenere che - tenuto conto delle specifiche modalità concretamente poste in essere dai responsabili della Polimeri Europa spa - in tale stabilimento il Fok venga gestito come materia prima secondaria e non come rifiuto.

Sul punto vale appena di ricordare, infatti che - contrariamente a quanto è sovente dato riscontrare in taluni autori e in talune pronunce giurisprudenziali - non è corretto chiedersi se una sostanza sia o non sia rifiuto. La domanda corretta, alla luce della normativa vigente, è quella se una data sostanza venga gestita da un determinato soggetto come rifiuto o meno: in teoria, invero, qualunque sostanza può essere rifiuto così come qualunque sostanza può non esserlo.

Ciò chiarito, e tornando sulla concreta gestione del Fok da parte dei responsabili dello stabilimento priolese di proprietà della Polimeri Europa spa, è emerso che tale sostanza non soltanto è stata sempre regolarmente oggetto di contratti vendita a terzi (elemento sintomatico ma non risolutivo atteso che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte e della Corte di Giustizia, la vendita di una sostanza non esclude, di per sè, la sua classificazione come rifiuto) ma è altresì contemplata nell'oggetto sociale della Società (EniChem) che in precedenza era proprietaria dell'impianto Etilene. Sul piano tecnicoPage 950 poi, è emerso, con riguardo al ciclo del processo, che la «carica» dell'impianto Etilene viene «condizionata» a seconda delle specifiche qualitative del Fok che si vuole ottenere atteso che, da parte dello stabilimento priolese di Polimeri Europa, vengono prodotti due differenti tipologie di Fok: Fok per uso combustibile e il Fok per uso chimico. Nel primo caso il Fok ha come principale caratteristica un basso tenore di zolfo e un c.d. pour point ovvero una determinata temperatura al di sotto della quale esso inizia a solidificare. Nel secondo caso il Fok ha come principale caratteristica quella di superare una determinata temperatura di infiammabilità e non deve avere una concentrazione di sodio superiore a 20 ppm e 1 ppm di potassio. Il Fok pertanto - lungi dall'essere un mero «residuo» di processo sempre uguale sul piano qualitativo - è, nell'impianto oggetto d'indagine, una sostanza volontariamente prodotta e qualitativamente variabile in funzione delle esigenze di mercato.

Si è, pertanto e conclusivamente, in presenza di una condotta dell'indagato che in nessun modo può essere qualificata come condotta tesa a «disfarsi» del Fok generato dall'impianto predetto. (Omissis).

II

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - Il pubblico ministero con decreto di citazione a giudizio dell'11 novembre 2002, traeva dinnanzi a questo tribunale B.G., S.V., G.G., R.G. e M.C., imputati - come meglio specificato in rubrica - del reato di cui all'art. 51 lett. b) D.L.vo n. 22/1997... (Omissis)...

Ciò detto ed in via preliminare, preso atto della circostanza che in ciascuno dei capi d'imputazione descritti in rubrica viene contestata agli imputati la fattispecie di cui all'art. 51 lett. b) del D.L.vo n. 22/1997, appare opportuno analizzare in diritto la nozione di «rifiuto», alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia, prima ancora di esaminare nel dettaglio il materiale probatorio acquisito in relazione ai singoli imputati e, quindi, la fondatezza delle ipotesi accusatorie.

Nozione di rifiuto.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo n. 22/1997 per «rifiuto» deve intendersi «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi» ... (Omissis) ... Alla luce di tale panorama legislativo, può ormai considerarsi pacifica l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale «(...) L'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine "disfarsi"», atteso che la mera appartenenza all'allegato A non consente di per sè di qualificare una sostanza come rifiuto; tali concetti sono stati ribaditi di recente con la sentenza 11 settembre 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia, sesta sezione, nella causa C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy (cfr. anche Corte di Giustizia, sent. 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie)... (Omissis)...

Capo B) della rubrica.

L'accusa ha contestato a tutti gli imputati di avere effettuato, in mancanza delle autorizzazioni prescritte dagli artt. 27, 28, 30 del D.L.vo n. 22/1997, mediante la cessione con contratto oneroso alla società Agip Petroli, commercio ed intermediazione del refluo individuato come Fok (fuel oil da cracking) da qualificarsi come rifiuto avente codice CER 07 01 08 inserito nell'allegato D del citato D.L.vo n. 22/1997 ... (Omissis) ... la difesa degli imputati ha giustificato la mancata richiesta delle predette autorizzazioni alla luce della considerazione che il Fok deve essere considerato un vero e proprio prodotto e non anche un rifiuto ... (Omissis) ... La difesa, in definitiva, [...] è giunta alla conclusione che «l'utilizzo del Fok come olio combustibile non è un'attività diretta a disfarsi di tale sostanza, ma risponde all'uso per cui il Fok è nato, viene prodotto e viene richiesto dal mercato» ... (Omissis) ... Tuttavia può ritenersi, infatti, provata la circostanza che la produzione di Fok non è lo scopo primario dell'impianto in questione sito presso la Enichem spa in quanto non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore e cioè, nel caso di specie, al fine di venderlo e ricavarne un profitto economico. Esso è, quindi, un residuo della produzione prodotto accidentalmente nel corso dell'esercizio «dell'impianto di Etilene» e non è il risultato cui tale processo mira direttamente ... (Omissis) ... L'utilizzo del Fok non avviene nel corso dello stesso processo produttivo e non è direttamente necessario allo stesso. Il Fok viene venduto dall'Enichem spa a terzi.

Dagli atti è, infatti, emerso, che la Società Enichem spa ha ceduto con contratto oneroso alla Agip Petroli spa la sostanza denominata Fok e non ha mai altrimenti utilizzato detta sostanza ... (Omissis) ... Preso atto della mancata richiesta delle autorizzazioni prescritte dal D.L.vo n. 22/1997 - dato pacifico e non contestato dalla difesa - deve concludersi che in dibattimento è stata raggiunta la prova della sussistenza dell'elemento materiale del reato ... (Omissis) ... Alla luce delle considerazioni sopra esposte, per quanto concerne i reati contestati ai capi B) e C) della rubrica, deve ritenersi, pertanto, che in entrambi gli imputati sulla base delle conoscenze...

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