Giurisprudenza di merito

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@TRIBUNALE PENALE DI CAMERINO 28 marzo 2006. Est. Potetti - Imp. F. ed altri.

Bellezze naturali (Protezione delle) - Vincoli - Vincolo paesaggistico - Fattispecie ex art. 181, comma 1 bis, D.L.vo n. 42/2004 - Reato autonomo - Esclusione. Bellezze naturali (Protezione delle) - Vincoli - Vincolo paesaggistico - Reato ex art. 181, D.L.vo n. 42/2004 - Remissione in pristino - Conseguenze.

In tema di tutela del paesaggio, il comma 1 bis dell'art. 181 del D.L.vo n. 42 del 2004 prevede un'aggravante del reato previsto dal precedente comma primo, e non un reato autonomo. (D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181) (1). La remissione in pristino prevista dal comma 1 quinquies dell'art. 181 del D.L.vo n. 42 del 2004 estingue anche il reato aggravato previsto dal precedente comma 1 bis. (D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181) (2).

    (1) Si rammenta che il reato di cui all'art. 181 D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 ha sostituito quello ex art. 163 D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490. Cfr. Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2005, con nota di LUCA RAMACCI in questa Rivista 2006, 310, per cui è legittima l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in presenza della violazione dell'articolo 181, comma 1 bis del D.L.vo n. 42/04 (c.d. Codice Urbani). In dottrina è ancora di utilità la consultazione di «Edilizia. Vincoli paesaggistici e altri illeciti territoriali. Tecnica di controllo ambientale», di M. SANTOLOCI e G. BENEDETTO, Ed. Laurus Robuffo, Roma 2004.

(2) Cfr. Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2002, Nucci, in questa Rivista 2004, 65, per la quale il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dopo l'esecuzione di lavori in zona vincolata in difetto della predetta autorizzazione non produce l'estinzione del reato previsto dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, ma ha il solo effetto di escludere l'esecuzione della remissione in pristino, atteso l'assetto paesaggistico dell'area impegnata dai lavori stessi.

Così anche Cass. pen., sez. III, 26 novembre 2002, Debertol, ivi 2003, 616.

MOTIVI DELLA DECISIONE. (Omissis).

  1. - Considerazioni in diritto e soluzione del processo.

2.1. - Il reato paesaggistico.

Per quanto riguarda il reato paesaggistico, giova premettere che non si ravvisano elementi evidenti dell'innocenza degli imputati.

Al contrario sia il muretto che l'allargamento del piazzale rappresentano lavori rilevanti sotto il profilo paesaggistico, ed inoltre tutti gli imputati possiedono qualificazioni soggettive tali da potersene evincere elementi di responsabilità penale nelle condotte per cui si procede.

Diventa allora questione centrale del processo quella relativa agli effetti della remissione in pristino dello stato dei luoghi.

Come si è visto, infatti, è stata prodotta una missiva datata 18 ottobre 2005 del Comune di ..., dalla quale risulta in particolare che a quella data, a seguito di sopralluogo informale, si era constatato che il muretto perimetrale di sostegno non era più esistente e che il piazzale in cui era stato depositato il materiale era stato completamente sgomberato dalla ditta...

Si è visto anche che l'istruttoria testimoniale non è stata concorde con tali risultanze, ma la provenienza ufficiale della comunicazione comunale, il fatto che quest'ultima faccia riferimento a tempi piuttosto recenti rispetto all'udienza in cui è stata raccolta la stessa istruttoria testimoniale, ed il fatto che si trattò solo di allargamento illegittimo di un piazzale (e quindi la remissione in pristino consisteva nell'asportazione solo parziale del materiale inerte, operazione meno evidente rispetto ad una eliminazione in toto), inducono quantomeno a dubitare dell'esistenza di tale remissione in pristino, con la conseguenza che il dubbio deve essere sciolto a favore degli imputati, ai sensi dell'art. 531 comma 2 c.p.p., così come (per la stessa norma) deve essere sciolto a favore degli imputati il dubbio su chi siano stati (direttamente o indirettamente) i promotori ed esecutori della rimessione in pristino (il comma 1 quinquies dell'art. 181 del D.L.vo n. 42 del 2004 esige infatti che la rimessione in pristino sia ricondotta ai trasgressori, e si dubita che la causa estintiva del reato possa essere estesa a chi alla rimessione in pristino non abbia in alcun modo contribuito).

Non basta però agli imputati rilevare semplicemente la rimessione in pristino, perché la causa estintiva di cui al comma 1 quinquies cit. si riferisce letteralmente al solo comma primo dell'art. 181 cit., mentre nel nostro caso (trattandosi di zona vincolata ex D.M. 31 luglio 1985) potrebbe configurarsi la fattispecie astratta di cui al comma 1 bis dell'art. 181 del D.L.vo n. 42 del 2004.

Ritiene però questo giudicante che anche la fattispecie astratta di cui al comma 1 bis cit. debba essere ricondotta a quel «... reato di cui al comma 1» al quale fa riferimento il comma 1 quinquies cit., per il decisivo motivo per cui detto comma 1 bis non prevede una fattispecie autonoma di reato, ma solo una fattispecie aggravata dell'unico reato previsto dall'art. 181 del D.L.vo n. 42 del 2004. Page 198

Ricondotta quindi la fattispecie di cui al comma 1 bis (in quanto mera aggravante) alla figura del reato base previsto dal comma primo dell'art. 181 cit., anche detta fattispecie (aggravata) viene compresa nel raggio di efficacia della causa estintiva dell'unico reato, prevista dal comma 1 quinquies citato.

È necessario, tuttavia, chiarire la premessa, e cioè il rapporto tra il nuovo delitto (comma 1 bis) e la contravvenzione (comma primo), onde verificare se il comma 1 bis prevede una fattispecie aggravata del reato-base di cui al comma primo, ovvero una fattispecie autonoma di reato.

Non è ovviamente questa la sede per ripercorrere l'ampio e complesso dibattito dottrinale e giurispru denziale sui criteri distintivi generali tra reato autonomo e circostanza aggravante.

Questo giudicante si limita ad osservare che le fattispecie dei commi 1 e 1 bis dell'art. 181 cit. si trovano in rapporto di specialità unilaterale.

Infatti, quella del comma primo si presenta come norma generale rispetto a quella speciale del comma 1 bis, essendo quest'ultima specificata mediante l'aggiunta di elementi ulteriori.

In altre parole, la fattispecie generale del comma primo coincide con tutti i requisiti strutturali della fattispecie speciale prevista dal comma 1 bis, ivi compresa la forma della colpevolezza (il dolo), tanto che la fattispecie aggravata (delitto) è descritta attraverso un rinvio al fatto-reato base di cui al primo comma.

Tuttavia (è decisivo evidenziarlo) il comma 1 bis prevede l'aggiunta di alcuni elementi specializzanti, estranei alla struttura essenziale del reato-base previsto dal comma primo.

Ebbene, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite qui seguita da questo giudicante (Sez. un., 26 giugno 2002, Fedi, in Diritto penale e processo 2003, p. 295 ss., in tema di art. 640 bis c.p.), va...

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