Giurisprudenza di merito

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@CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sez. VI, 6 marzo 2007, n. 2018. Pres. D'Arienzo - Est. Giannelli - Imp. Romano.

Corruzione - Requisiti - Promessa e dazione - Dazione - Momento consumativo. Corruzione - Per un atto dell'ufficio o del servizio- Natura giuridica - Individuazione - Unica pattuizione - Momento consumativo del reato - Individuazione - Conseguenza. Usura - Momento consumativo del reato - Individuazione - Prima dazione.

Nell'ambito strutturale del delitto di cui all'art. 318, primo comma, c.p., qualora alla promessa segua la dazione, quest'ultima non rappresenta un post-factum irrilevante, ma segna, con l'approfondimento ab intrinseco dell'offesa, il momento consumativo «ultimo» del delitto. (C.p., art. 318) (1). Costituendo, il delitto di cui all'art. 318, primo comma, c.p., reato plurisoggettivo reciproco «in contratto», la conseguente, libera, determinazione delle parti del patto scellerato fa sì che, se unica sia la pattuizione, ogni effetto di essa, pur se protraentesi a lungo nel tempo, non sposta il momento consumativo del reato: perché si abbia continuazione in reati siffatti, occorre, pertanto, pluralità di pattuizioni. (C.p., art. 318) (2). Nei reati in contratto, ove si presentino vizi della volontà, essi fanno sì che più dazioni diano luogo a continuazione nel reato. Non ravvisandosi, invece, nel reato «in contratto» di cui all'art. 644 c.p. un vero e proprio vizio della volontà, ma, solo, uno squilibrio economico, un'unica pattuizione, pur in presenza di innumerevoli dazioni, segna il momento consumativo del delitto, con la prima dazione, il che spiega la ratio dello speciale termine di prescrizione di cui all'art. 644 ter c.p., introdotto dall'art. 11, primo comma, L. 7 marzo 1996, n. 108. (C.p., art. 644; c.p., art. 644 ter) (3).

    (1) Conforme Cass. pen., sez. VI, 26 luglio 1996, Garbato, in questa Rivista 1997, 216, per la quale il delitto di corruzione è reato di evento caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi alternativamente o con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità promessa: quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a post factum irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso. Affermando siffatto principio la Cassazione ha altresì ritenuto che nel caso di plurime azioni corruttive con dazione di compenso, ricomprese nell'addebitato continuazione, il termine di precisazione iniziasse a decorrere dall'ultima corresponsione.

(2) Sotto il profilo della continuazione nel reato di corruzione Cass. pen., sez. VI, 12 giugno 1982, Alberini, in questa Rivista 1983, 339, ritenne che, poiché il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non ha rilievo al fine di determinare il momento consumativo, detta continuazione non potesse essere legata alla plurima attività pubblica posta in essere dal corrotto, ma solo ad una pluralità di pattuizioni e di remunerazioni relative ad una pluralità di atti. Se pertanto la promessa e la retribuzione è unitaria, anche se in funzione di una pluralità di atti, non si avrà una pluralità di reato, ma un unico reato.

(3) Di interesse il precedente costituito da Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 1998, D'Agata, pubblicata per esteso in questa Rivista 1998, 1117, secondo la quale deve ritenersi che il momento consumativo del reato di usura, qualora alla promessa degli interessi usurari segua - come di regola avviene - la loro effettiva corresponsione, rateizzata nel tempo, coincida con tale corresponsione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La sentenza del primo giudice dev'essere riformata.

Quanto all'eccezione in rito, essa va disattesa, trattandosi, effettivamente, di mero errore materiale.

Va premesso che trattasi, nella specie, di unica violazione dell'art. 318, primo comma, c.p. (corruzione passiva antecedente per atto d'ufficio), non di costituzione ex artt. 81, secondo comma, 318, primo comma, c.p.

Invero, dallo stesso tenore delle dichiarazioni dell'imputato quali rese in primo grado, nel corso delle quali il Romano non nega i fatti nella loro storicità, si evince che l'utilità ricevuta dallo stesso consistette nel comodato dell'immobile della De Falco e nel pagamento delle somme per lavori di ristrutturazione a carico della stessa signora.

Come risulta dall'integrale contesto emerso dall'istruttoria dibattimentale di prime cure, una volontà dell'imputato di trasformare - in tempi ragionevoli - il comodato in locazione, e di partecipare alle spese per i lavori, non poggia su alcuna documentazione, e resta «sulla soglia»...

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