Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1037-1042

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@CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sez. VI, 2 maggio 2007. Pres. D'Arienzo - Est. Giannelli - Imp. Caramba.

Ricettazione - Favoreggiamento reale - Differenze Individuazione. Ricettazione - Favoreggiamento reale - Differenze - Individuazione.

Non risponde del delitto di ricettazione, bensì della più lieve ipotesi di favoreggiamento reale, colui che si studi di ricevere locupletazione non dallo stesso acquisto, o ricezione, od occultamento, dei beni di cui al delitto presupposto, ma dal diverso negozio giuridico, ancorché illecito, a tali fini volto, e qualora, il compenso richiesto non trasmodi dalla corrispettività delle prestazioni. A tali condizioni, non vengono superati i limiti del reato, «altruistico», di favoreggiamento reale. (C.p., art. 648; c.p., art. 379) (1).

Si risponde di favoreggiamento reale e non di ricettazione, qualora l'aiuto ex art. 379 c.p. non generi un'autonoma disponibilità dei beni da parte del fautore, necessaria - ceteris paribus - alla configurabilità dell'ipotesi criminosa contemplata dall'art. 648 del codice penale. (C.p., art. 648; c.p., art. 379) (2).

    (1) La citata sentenza Cass. pen., sez. II, 28 aprile 1989, Liotti, è pubblicata in questa Rivista 1990, 187. Si veda anche Cass. pen., sez. II, 4 aprile 2005, Viglione, pubblicata per esteso ivi 2005, 1079, secondo cui per la configurazione del fatto come ricettazione, anziché come favoreggiamento reale, assume rilievo determinante lo scopo di trarre profitto personale e diretto dall'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa; mentre per la configurabilità del favoreggiamento reale è necessario che l'eventuale ricezione del bene avvenga nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale. Conformemente al precedente citato anche Cass. pen., sez. II, 17 giugno 1988, Mereu, ivi 1989, 428, per la quale, sempre ai fini della sussistenza del reato di favoreggiamento reale oppure di quello di ricettazione, occorre osservare che quest'ultimo è comprensivo di una vasta gamma di ipotesi di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione di altra azione delittuosa, finalizzate al conseguimento di un profitto, sicché è proprio in questa particolare direzione della volontà del soggetto che deve essere individuato il criterio inequivocabile di distinzione tra il delitto di ricettazione e quello di favoreggiamento.


    (2) Per Cass. pen., sez. II, 7 maggio 1988, Sanginesi, in questa Rivista 1989, 316, assume rilievo determinante, per la configurazione del reato di ricettazione, l'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa allo scopo di trarre da queste profitto. Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto configurato il reato di favoreggiamento reale - e non di ricettazione - a carico di colui che si impegna, dietro compenso, ad apportare ad un autoveicolo di cui conosce la provenienza delittuosa, modifiche volte a contraffarne i segni distintivi non derivando, nell'ambito del contratto di lavoro, un trasferimento del possesso in senso tecnico.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. - La sentenza del primo giudice dev'essere riformata.

Premesso che, sia con il motivare la richiesta di assoluzione, sia con il motivare quella di derubricazione dell'accusa di ricettazione in quella di favoreggiamento reale, la Difesa, nella sostanza, insta per la seconda delle tesi surriferite, ritiene, questa Corte, che, nella specie, non si possa ravvisare l'ipotesi di ricettazione, bensì quella di cui all'art. 379 c.p.

Premesso, ancora, che ci si trova in materia di reati collegati, e che, sia nell'una ipotesi (art. 648 c.p.), sia nell'altra (art. 379 c.p.), è necessaria la consapevolezza del presupposto (si versa in quella gamma del criterio di consunzione rappresentata dall'ante postfactum non punibile) dell'uno o dell'altro delitto, emerge pacificamente agli atti che il Caramba dichiara che il Colurciello, reo confesso in ordine al furto (delitto a quo), gli aveva chiesto di aiutarlo a traslocare la refurtiva dalla Panda appena sottratta al denunciante, Perfetto Francesco, sull'autovettura Lancia Y), appartenente al Colurciello; il Caramba aveva accettato l'incarico conferito, pattuendo il compenso in euro 50,00.

Il primo giudice, apofanticamente, esclude la verosimiglianza della tesi difensiva.

La Corte non condivide la sbrigativa affermazione espressa in prime cure: in primis, il tribunale non considera che l'imputato ha quantificato l'entità del compenso, mentre, nell'ottica della sicura ricettazione, avrebbe dichiarato di non aver percepito alcun compenso, ad vitanda majora mala. Né la fuga del Caramba rileva.

Allora, bisogna credere che il Caramba abbia pattuito la somma dichiarata.

Orbene, in relazione al valore commerciale di 120 paia di scarpe da donna, cinesi, che si aggira, con la maggiore approssimazione possibile, sui quattrocento, cinquecento euro, la somma richiesta dal Caramba appare limitata in confini non trasmodanti dall'equo compenso per l'opera, anche rischiosa, prestata.

Bisogna, allora, considerare che il fine di profitto considerato nel paradigma dell'art. 648 c.p. non può esser ristretto nei surriferiti ambiti: permanendo quelli, l'ipotesi criminosa configurabile è quella del delitto («altruistico», cioè in solo favore dell'autore del delitto presupposto) di favoreggiamento reale.

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I 50,00 euro richiesti dal Caramba rientrano nella giusta ottica della Corte di cassazione, espressa nella seguente massima: «Non risponde di ricettazione, ma di favoreggiamento reale, il soggetto il quale si ripromette di ricevere un vantaggio economico non già dalla ricezione della merce furtiva, bensì da un rapporto diverso quale la concessione del proprio locale per la custodia o per nascondere la merce stessa (Cass. pen., sez. II, 28 aprile 1989, n. 6524, Liotti).

La locatio operis da parte del Caramba, come la locatio rei, presa in esame dalla Corte di cassazione nella sentenza succitata, esclude la configurabilità del fine di profitto considerato dall'art. 648 c.p., prevalendo l'intento «altruistico», e non venendo meno, quest'ultimo, se l'aiuto non sia assolutamente gratuito, ma prestato per giusta mercede.

Ritiene, questa Corte, che anche sotto altro, e più decisivo, profilo, debba applicarsi la norma dell'art. 379 c.p. invece di quella dell'art. 648 c.p.

Escluso che, nel caso di specie (operazione di carico su autovettura dell'autore del delitto presupposto), si possa parlare di una forma di occultamento della refurtiva, s'ha da notare che, se è vero che l'acquisto e la ricezione di cui parla l'art. 648 c.p. non debbano esser recepiti quali nozioni eminentemente giuscivilistiche, e che il possesso, nell'ipotesi de qua, non è quello riguardato dall'art. 1140 c.c. (si tratterebbe, jure poenali, sempre, di possesso di mala fede, argomentandosi, a contrario, ex art. 1147 c.c.), comunque la ricettazione deve risolversi in un'autonoma disponibilità, quale additata dalla dottrina preferibile in tema di possesso nei delitti contro il patrimonio.

Ebbene, quest'autonoma disponibilità mancò nell'operato delittuoso del Caramba, che agì insieme - e sotto la diretta sorveglianza dello stesso - al...

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