Giurisprudenza di merito

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@Corte di appello civile di Venezia 26 febbraio 2007, n. 230. Pres. Greco - Est. Giurin - T.L. ed altra (avv. Lionello) c. B.C. e Winterthur Ass.ni Spa (avv. Tognani).

Responsabilità da sinistri stradali - Concorso di colpa - Esclusione - Totale responsabilità di conducente di veicolo statuita in sede di appello - Responsabilità nella misura del 70% nel precedente giudizio - Restituzione da parte del danneggiante delle somme ricevute in via transattiva ante giudizio di primo grado - Ammissibilità.

Qualora in sede di appello venga attribuita ad un conducente la totale responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, nel precedente giudizio dichiarata nella misura del 70%, il predetto conducente deve essere condannato oltreché al risarcimento dei danni biologici e morali al danneggiato, anche alla restituzione delle somme indebitamente ricevute in via transattiva dalla compagnia di assicurazione di controparte ante giudizio di primo grado. (C.c., art. 2054) (1).

    (1) Non si rinvengono editi che affrontino l'esatta fattispecie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione ritualmente notificato B.C. premesso che in data 9 aprile 1995 intorno alle ore 21,30, mentre era alla guida della propria autovettura Fiat Punto tg. ... era entrato in collisione con l'autovettura Alfa Romeo Arna, tg. ..., condotta dalla signora T.E., di proprietà di T.L. ed assicurata presso la Veneta Assicurazioni Spa; che la conducente dell'Alfa Arna, che proveniva in senso opposto rispetto al B., nell'effettuare manovra di svolta a sinistra aveva omesso di concedere la precedenza al suo veicolo; che a seguito dell'incidente aveva subito lesioni personali e la propria autovettura era andata completamente distrutta; che evidente era la responsabilità della T. nella causazione del sinistro; tutto ciò premesso, conveniva in giudizio T.L. e la Veneta Assicurazioni Spa chiedendo che venissero condannati, in solido, a risarcirgli tutti i danni a causa del sinistro T.L., costituitosi, contestava le pretese avversarie.

In via preliminare rilevava la necessità di integrazione del contraddittorio ex artt. 23 legge n. 990/69 e 102 c.p.c. nei confronti di T.E., quale responsabile del danno.

Sosteneva che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta interamente allo stesso B.

Affermava infatti che l'urto era avvenuto quando l'Alfa Arna era ferma al centro della strada, in attesa di iniziare la manovra di svolta a sinistra e, quindi, in posizione parallela all'asse stradale, a causa dell'eccessiva velocità tenuta da B.

Poiché a causa del sinistro l'autovettura Alfa Arna era andata completamente distrutta formulava domanda riconvenzionale nei confronti del B. e della impresa assicuratrice, La Previdente, di cui chiedeva la chiamata in causa, per il risarcimento del danno sofferto.

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.

La Veneta Assicurazioni Spa, costituitasi con comparsa depositata in data 7 novembre 1996, contestava le pretese dell'attore.

Quanto «all'an debeatur» dichiarava di concordare con tutte le censure, contestazioni ed argomentazioni svolte dal T.L.

Contestava altresì l'esistenza e la quantificazione dei danni operata in atto di citazione, con particolare riferimento al danno auto, al danno morale e al danno patrimoniale durante il periodo di inabilità permanente.

Affermava peraltro che, solo ai fini conciliativi, la Veneta Assicurazioni Spa aveva corrisposto al B. in data 3 giugno 1996 l'importo omnicomprensivo di lire 33.000.000 calcolato tenuto conto di un grado di invalidità permanente pari al 5% e dell'indubbio concorso di colpa dell'attore nella misura del 30%.

Chiedeva pertanto che, ove il tribunale avesse ravvisato una percentuale superiore di colpa in capo al B., questi venisse condannato a restituire alla Veneta Assicurazioni quanto versato in eccedenza.

La Previdente Assicurazioni, costituitasi con comparsa depositata in data 15 novembre 1996, dichiarava di associarsi integralmente alle argomentazioni difensive del proprio assicurato.

Contestava altresì il danno auto, come quantificato dal T. in lire 3.000.000, osservando che il valore ante sinistro dell'Arna non superava lire 900.000.

Concludeva nel senso precisato.

Con ordinanza in data 11 febbraio 1997 il G.I. respingeva l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di T.E.

Quest'ultima interveniva in giudizio con comparsa depositata il 13 giugno 1997 nella quale, affermava l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro formulava domanda nei confronti di B.C. e della Previdente Assicurazioni di risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessive lire 162.387.700, o in quella diversa, anche maggiore ritenuta di giustizia. Page 932

Fallito il tentativo di conciliazione, disposta C.T.U. medico-legale e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione dal G.I. all'udienza del 14 dicembre 1999.

Con sentenza in data 13 giugno 2000 il Tribunale di Padova, dichiarata la responsabilità di T.E. e B.C. nella causazione del sinistro nelle misure del 70% e del 30%, condannava in solido T.L. e la sua compagnia assicuratrice al pagamento a favore del B. della somma di lire 5.814.500 con interessi legali su detta somma come devalutata al 9 aprile 1995 e poi rivalutata annualmente sino al saldo, tenuto altresì conto di quanto versato dall'assicuratrice in data 3 giugno 1996 e condannava in solido il B. e la sua assicuratrice a pagare a T.L. la somma di lire 600.000 oltre gli interessi legali calcolati come sopra.

Dichiarava inoltre inammissibile le domande proposte da T.E.

Avverso tale decisione proponevano tempestiva impugnazione T.L. e T.E.

Si costituivano ritualmente gli appellati ad eccezione di B.C., resistendo al gravame - la Winterthur assicurazioni Spa proponeva inoltre appello incidentale.

In questo grado veniva ammessa ed espletata prova per testi.

La causa infine veniva decisa nella camera di consiglio del 28 giugno 2006 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Col primo motivo di impugnazione T.E. deduce l'errore del tribunale per avere, dichiarato inammissibili, in quanto tardivamente proposte oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., le domande di risarcimento danni da lei avanzata.

Assume che, essendo intervenuta autonomamente, nel corso del processo, prima dell'udienza di precisazione, delle conclusioni, non poteva intendersi preclusa nei suoi confronti la responsabilità delle domande a sostegno del suo intervento.

La censura è fondata e merita accoglimento. Considerato che la legge prevede la possibilità dell'intervento autonomo della parte, appare evidente che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento, che non avrebbe senso ove alla parte fosse preclusa di formulare le sue conclusioni.

Vero è che la normativa ex art. 268 c.p.c. impone ai soggetti legittimati ad intervenire di accettare il processo nello stato in cui si trova, operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento, con il termine ultimo - qui non spirato - di attuazione dell'intervento non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Tali preclusioni riguardano tuttavia solo quell'attività preliminare e probatoria già preclusa alle altre parti al momento dell'intervento, non certo la proposizione della domanda che è a fondamento dell'intervento.

Le domande proposte da T.E., in quanto ammissibili, vanno pertanto esaminate nel merito.

Con il secondo motivo gli appellanti principali deducono l'errore del tribunale per avere, male valutando le risultanze processuali, attribuito al B. solo la responsabilità concorsuale del 30% anziché l'esclusiva responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro.

Assumono che il tribunale, sottovalutando la circostanza che nell'occasione la vettura del B. procedesse ad altissima velocità, ha comunque erroneamente ritenuto la responsabilità di T.E., per avere, svoltando a sinistra, omesso di concedere la precedenza al mezzo antagonista che procedeva in senso contrario.

Assumono invece, che la vettura Arna al momento dell'impatto era ferma all'interno della propria corsia, ove fu urtata dalla Fiat Punto del B., e che tale circostanza si ricava dalle testimonianze e dalla posizione finale dei mezzi, come accertata dal rapporto della polstrada.

La censura è fondata e merita accoglimento. Il supplemento di istruttoria operato, in questa sede con l'audizione del teste Gastaldo Pierpaolo, unico teste oculare dell'incidente, ha permesso di accertare che la vettura della T. al momento dell'impatto era ferma all'incrocio entro la propria corsia, in attesa di svoltare a sinistra e fu colpita dalla Punto del B. che proveniva in senso contrario, ad elevata velocità, aggiratesi sui 100-150 Kmh.

Evidente pertanto appare l'esclusiva responsabilità del B. che, non tenendo velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo (ora notturna e presenza di incrocio), velocità anche attestata dalla violenza dell'impatto, invase l'opposta corsia urtando il veicolo della T. che trovavasi fermo all'interno della propria carreggiata di marcia.

Conseguentemente va liquidato l'intero ammontare del danno subito dagli appellanti principali, mentre va escluso il risarcimento del danno subito da B.C. A T.L., rispetto al 30% allo stesso liquidato nella somma capitale di lire 600.000 dal tribunale, va pertanto, liquidato l'intero importo risarcitorio pari a lire 2.000.000 (ora euro 1.032,91).

A T.E., che all'epoca del sinistro aveva 28 anni e che come risulta dall'espletata C.T.U. ha riportato lesioni e postumi permanenti incidenti nella misura del 10% sulla sola capacità biologica ed una invalidità temporanea totale di mesi 3 e parziale al 50% di ulteriori due mesi, va liquidata, in valori attuali, la somma di lire 39.395.700 (lire 3.939.570 al punto) per danno biologico da invalidità permanente...

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