Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1161-1168

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@TRIBUNALE DI CROTONE Uff. del Gip, 24 aprile 2008, n. 53. Est. Proto - Imp. Bevilacqua

Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Detenzione sopravvenuta - Sospensione della misura di prevenzione - Cessazione della carcerazione - Ripresa della sorveglianza - Modalità.

In materia di misure di prevenzione, la sorveglianza speciale, sospesa per avvenuta carcerazione del prevenuto, riprende a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità della notifica di alcuna carta precettiva. (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11).

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Così come sostenuto dal difensore deve pervenirsi al proscioglimento del Bevilacqua in quanto, alla data dell'8 maggio 2007 - giorno della contestata violazione - l'imputato non era più sottoposto alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale.

Invero, così come da attestazione della Casa Circondariale di Crotone, il Bevilacqua è stato detenuto, presso diversi istituti penitenziari, dal 1997 al 2007, in cinque occasioni, con la conseguenza che, la misura applicativa della sorveglianza speciale di cui al decreto del 6 giugno 1996, è rimasta sospesa per i periodi di cui alla prodotta certificazione, riprendendo a decorrere dal giorno dell'avvenuta scarcerazione.

Orbene, la giurisprudenza di legittimità, in forza del disposto dell'art. 11 L. 1423/56 stabilisce che la sorveglianza speciale, sospesa per avvenuta carcerazione del prevenuto, riprende a decorrere dal giorno in cui l'espiazione è avvenuta, distinguendo il momento di sottoposizione agli obblighi, per i quali è chiaramente necessaria la notifica del verbale, dalla ripresa della sorveglianza, per la quale non è necessaria la notifica di alcuna carta precettiva.

Infatti, allorché il sorvegliato è rimesso in libertà, automaticamente la misura di sicurezza riprende a decorrere con la conseguenza che, sottraendo i periodi di detenzione e computando il tempo in cui il Bevilacqua non era detenuto, alla data dell'8 maggio 2007 il termine di due anni di sottoposizione, riportato dal decreto, era abbondantemente scaduto.

Ne consegue il proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste. (Omissis).

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@TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ALESSANDRIA Decr. 7 febbraio 2008. Pres. ed est. Vignera - Ric. T

Esecuzione in materia penale - Rinvio - Provvedimento di differimento - Collaboratori di giustizia - Competenza per territorio - Tribunale di sorveglianza di Roma - Ragioni.

Sebbene non espressamente menzionato dall'art. 16 nonies, comma 8, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 ed alla stregua di un'interpretazione logico-sistematica di tale disposizione, il differimento dell'esecuzione della pena ex artt. 146-147 c.p. richiesto da un collaboratore di giustizia rientra tra i benefici penitenziari, sulla cui concessione è competente a decidere il Tribunale di Sorveglianza di Roma. (C.p., art. 146; c.p., art. 147; c.p.p., art. 684; D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 nonies; L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 ter) (1).

    (1) Nulla in termini. In generale, si veda Cass. pen., sez. I, 14 febbraio 2007, confl. comp. in proc. Gentile, in questa Rivista 2007, 1163, che individua in quello di Roma il Tribunale di sorveglianza competente a decidere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia che si trovino in stato di libertà, in quanto la disciplina prevista dall'art. 16 nonies, comma ottavo, del D.L. n. 8/1991 prevale su quella dell'art. 656, comma quinto, c.p.p., trattandosi di regola speciale non derogabile. Cfr., inoltre, Cass. pen., sez. I, 18 gennaio 2006, Di Mauro in Arch. nuova proc. pen. 2006, 280, secondo cui il tribunale di sorveglianza competente a decidere su richieste di benefici penitenziari avanzate da «collaboratori di giustizia» i quali abbiano titolo a fruire della sospensione obbligatoria dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656 c.p.p. va individuato sulla base non del criterio stabilito dal comma 6 di tale articolo ma di quello stabilito dalla speciale disposizione normativa costituita dall'art. 16 nonies, comma 8, del D.L. citato per cui deve aversi riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio a norma dell'art. 12, comma 3 bis, del medesimo D.L.

IN DIRITTO. - Premesso che:

- T.O. è collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione;

- sussiste conseguentemente nella fattispecie la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, comma 8, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. nella L. 15 marzo 1991 n. 82;

- irrilevante è la circostanza che codesta norma non menzioni espressamente l'istituto del differimento dell'esecuzione della pena ex artt. 146-147 c.p.;

- sulla lettera della legge, invero, prevale la sua ratio consistente nella «esigenza di garantire un efficace coordinamento funzionale tra l'operato della magistratura di sorveglianza, che decide sulla concessione delle misure alternative, e quello degli organi amministrativi, aventi sede a Roma, che dispongono e attuano misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia» (così in motivazione Cass. pen., sez. I, 20 dicembre 2005 n. 1888, confl. comp. in proc. Di Mauro); nonché nelle «pregnanti ragioni di salvaguardia della sicurezza dei collaboratori di giustizia», che hanno indotto il legislatore a «sottrarre a qualsiasi altro tribunale di sorveglianza, che non sia quello di Roma, la competenza a decidere sulle domande di concessione di liberazione condizionale, di misure alternative o di qualsiasi altro beneficio penitenziario, che siano state presentate dai soggetti di cui sopra» (così sempre Cass. pen., n. 1888 del 2005; analogamente Cass. pen., sez. I, 1º marzo 2006 n. 14267) (parla espressamente di «beneficio» in relazione all'istituto ex art. 147 c.p., comma 1, n. 2, c.p., per esempio, Cass. pen., sez. I, 20 maggio 2003 n. 26026, Mammoliti);

- essendo tale ratio riferibile pure all'istituto ex artt. 146-147 c.p., l'art. 16 nonies, comma 8, D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 si presta ad un'interpretazione (estensiva) comprensiva dell'istituto de quo (pur sussistendo pronunce in senso contrario, considerano le norme eccezionali suscettibili di interpretazione estensiva, per esempio, Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2005 n. 17396; Cass. civ., sez. I, 1º settembre 1999 n. 9205; Cass. civ., sez. I, 4 maggio 1998 n. 4403);

- a favore di tale interpretazione, del resto, depone pure l'art. 47 ter, comma 1 ter, O.P. («Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato...»);

- per evitare conseguenze paradossali (si pensi al non liquet derivante dal diniego del beneficio della detenzione domiciliare da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, con contestuale declinatoria di competenza a favore di altro tribunale di sorveglianza in ordine al beneficio del differimento dell'esecuzione della pena ex artt. 146-147 c.p.; e dal successivo diniego da parte di quest'ultimo del beneficio ex artt. 146-147 c.p., con contestuale declinatoria di compe-Page 1164tenza a favore del Tribunale di sorveglianza di Roma rispetto all'eventuale concessione della detenzione domiciliare), invero, l'art. 47 ter, comma 1 ter, O.P. presuppone una «concentrazione» di competenza...

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