Giurisprudenza di legittimitá

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine693-752

Page 693

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 8 marzo 2005, n. 9163 (ud. 25 gennaio 2005). Pres. Marvulli - Est. Marzano - P.M. Esposito (conf.) - Ric. Raso.

Imputabilità - Vizio di mente - Anomalie del carattere e psicopatie - Grave disturbo della personalitàRiconoscimento del vizio totale o parziale di mente - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i «disturbi della personalità», che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di «infermità», purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di «infermità». (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente escluso il vizio parziale di mente sul rilievo che il disturbo paranoideo, dal quale, secondo le indicazioni della perizia psichiatrica, risultava affetto l'autore dell'omicidio, non rientrava tra le alterazioni patologiche clinicamente accertabili, corrispondenti al quadro di una determinata malattia psichica, per cui, in quanto semplice «disturbo della personalità», non integrava quella nozione di «infermità» presa in considerazione dal codice penale). (C.p., art. 88; c.p., art. 89; c.p., art. 57) (1).

    (1) Sull'argomento si veda Cass. pen., sez. VI, 8 agosto 1997, Mariano, in questa Rivista 1998, 810, per la quale le deviazioni del carattere e del sentimento possono elevarsi a causa che incide sull'imputabilità, solo quando su di esse si innesti o si sovrapponga uno stato patologico che alteri anche la capacità di intendere e di volere; quindi le anomalie sia pure costituzionali del carattere e dell'affettività, le «nevrosi del carattere», le c.d. personalità psicopatiche, non determinano una infermità di mente, salvo i casi in cui, per la loro gravità, cagionino un vero e proprio stato patologico, uno squilibrio mentale incidente sulla capacità di intendere e di volere. Nell'affermare tale principio i Giudici hanno escluso che fosse accoglibile il ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva in una ipotesi in cui il tribunale non aveva ritenuto di procedere a perizia psichiatrica risultando dagli atti che l'imputato soffriva di un disturbo della personalità border-line. In merito, poi, alla valutazione del vizio parziale di mente, si veda Cass. pen., sez. I, 12 dicembre 1991, Guglietta, ivi 1993, 641, secondo la quale l'infermità di mente rilevante deve essere tale da «scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere», ma la valutazione dell'idoneità del vizio di mente riscontrato in sede peritale a produrre una notevole diminuzione di detta capacità sfugge alle conoscenze tecniche del giudice di merito, sicché essa deve ritenersi implicita nella valutazione clinica operata dal perito. Se, quest'ultimo conclude per l'esistenza di una seminfermità, deve presumersi che il giudizio medico-legale, proprio perché espresso in sede di risposta a quesiti in materia di psichiatria forense, dia per scontato che l'unico vizio di mente di rilievo ai fini dell'accertamento della seminfermità è quello che comporta una rilevante diminuzione della capacità di intendere e di volere. Ne consegue l'inesigibilità per il giudice di merito di un'indagine volta ad accertare quale sia in termini percentuali il grado di incidenza del vizio mentale sulla complessiva capacità di intendere e di volere.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Verso le ore 4 del 27 dicembre 2001 Giuseppe Raso, dinanzi alla porta della propria abitazione, sul pianerottolo condominiale, esplodeva due colpi di pistola all'indirizzo di Vittorio Alemanno, che attingevano la vittima all'altezza del collo e della testa, provocandone la morte. Agenti della Polizia di Stato, prontamente intervenuti a seguito di segnalazioni, trovavano Raso ancora con la pistola in pugno, e questi esclamava al loro indirizzo: «Sono stato io, così ha finito di rompere»; alla intimazione di gettare l'arma ed alzare le mani, egli non ottemperava all'invito, continuando a brandire la pistola e rivolgendo minacce agli astanti, compresi alcuni condomini frattanto accorsi dopo gli spari, sicché gli operanti erano costretti ad intervenire con la forza, disarmandolo e immobilizzandolo. Al rumore degli spari, si era destata anche Carla Pochettino, moglie di Alemanno, la quale, accortasi che il marito non si trovava a letto, s'era recata pur ella sul pianerottolo condominiale, al piano inferiore, ed ivi aveva notato il coniuge riverso per terra ed aveva cercato di soccorrerlo; Raso, puntatale contro la pistola, le aveva detto: «ora ammazzo pure te...» e, in un secondo momento, le aveva puntato l'arma contro la tempia.

Già dai primi atti di indagine, e dalla stessa confessione di Raso, si appurava che l'omicidio era maturato in un clima di ripetuti diverbi condominiali, originati da presunti rumori dell'autoclave provenientiPage 694 dall'appartamento della vittima, posto al piano superiore rispetto a quello dell'omicida, che più volte avevano indotto Raso a disattivare, recandosi in cantina, l'impianto dell'energia elettrica: tanto era avvenuto anche quella mattina e, risalendo l'omicida al quinto piano, ove era ubicata la sua abitazione, aveva incontrato Alemanno: ne era scaturita l'ennesima lite, che si era conclusa in quella maniera tragica.

1.1. - Giuseppe Raso veniva tratto al giudizio del G.I.P. del Tribunale di Roma per rispondere dei reati di cui agli artt. 61, nn. 1, 4 e 5, 575, 577, n. 3; 337; 61, n. 2, 81, 612, secondo comma, c.p.

Procedutosi con rito abbreviato, condizionato ad un poi espletato accertamento peritale sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato e sulla sua pericolosità, quel giudice, con sentenza del 4 marzo 2003, dichiarava l'imputato medesimo colpevole dei reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, riconosciutagli la diminuente del vizio parziale di mente prevalente sulla contestata aggravante, esclusa la premeditazione e le aggravanti di cui all'art. 61, nn. 1 e 4, c.p., e lo condannava alla pena di anni quindici e mesi quattro di reclusione ed alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici; disponeva la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di cura e di custodia per la durata minima di tre anni, e la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro; lo condannava, infine, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili, cui assegnava delle provvisionali.

1.2. - Nel pervenire alla resa statuizione quanto al ritenuto vizio parziale di mente, il giudice del merito rilevava che nel corso del procedimento erano stati eseguiti più accertamenti tecnici al riguardo. Una prima consulenza psichiatrica disposta dal P.M. aveva individuato a carico dell'imputato «un disturbo della personalità di tipo paranoideo in un soggetto portatore di una patologia di tipo organico, consistente in una malformazione artero-venosa cerebrale», ed aveva concluso ritenendo «nel soggetto la piena capacità di intendere ed escludendo invece nel medesimo la capacità di volere ritenuta "grandemente scemata"».

Una seconda consulenza tecnica disposta dal P.M. in una prima stesura «individuava nell'imputato la totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, in quanto "affetto da crisi psicotica paranoidea"». In una seconda stesura del relativo elaborato tecnico, lo stesso consulente rivedeva parzialmente le sue precedenti affermazioni, concludendo per «la sussistenza nel periziato di una parziale capacità complessiva, scaturente da una piena capacità di intendere e da una incapacità di volere limitatamente al momento della commissione del fatto, trattandosi di un soggetto non psicotico, bensì con personalità bordeline di tipo paranoideo».

Il perito nominato dal giudice «concludeva nel senso di una parziale capacità di intendere e di volere del detenuto e di una sua attuale pericolosità sociale». In particolare, egli escludeva «un disturbo bordeline, individuando invece... un disturbo paranoideo... frammisto ad elementi appartenenti al disturbo narcisistico di personalità»; ricostruiva «il percorso psicopatologico della personalità del soggetto individuato in un "nucleo depressivo profondo, legato ad avvenimenti personali ed in grado di determinare radicati sentimenti di inabilità, insufficienza, inadeguatezza"...», che avrebbero «portato il Raso per anni ad alimentare "vissuti fortemente persecutori e tematiche di natura aggressiva, come risposta alla incapacità di assumersi la responsabilità dei propri fallimenti esistenziali", fino a polarizzare la propria esistenza intorno a "contenuti ideici" che non possono essere definiti deliranti, ma che possono essere compresi attraverso la definizione psichiatrica di "idee dominanti"...», ritenendo, quindi, sotto il profilo della capacità di volere e di autodeterminazione, «che il Raso "abbia sperimentato, mediante la totale invasività del pensiero persecutorio con le caratteristiche delle idee dominanti, uno scardinamento delle proprie labili capacità di controllo delle scariche impulsive e della propria aggressività..., si tratta di un passaggio all'atto in cui il libero dispiegarsi dei meccanismi della volontà viene impedito dal massiccio vissuto persecutorio"...»; e che «l'imputato abbia posseduto nelle fasi immediatamente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT