Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine389-436

Page 389

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 1 febbraio 2008, n. 5113 (ud. 7 novembre 2007). Pres. Battisti - Est. Bricchetti - P.M. Delehaye (diff.) - Ric. P.M. in proc. D.V.M. ed altre

Furto - Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Bene sottoposto a sorveglianza saltuaria - Configurabilità dell'aggravante - Fondamento - Fattispecie. Furto - Aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Nozione di «pubblica fede» - Individuazione.

La circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, c.p. è configurabile non solo quando la cosa sia lasciata senza sorveglianza, ma anche in caso di sorveglianza saltuaria; e non soltanto quando la cosa si trovi in luoghi pubblici, ma anche qualora si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata ritenuta relativamente al furto in un negozio di abbigliamento, calzature ed articoli vari, in cui la merce non era sottoposta a continua sorveglianza mancando l'esercizio commerciale di un servizio di vigilanza e di un «percorso obbligatorio in uscita» per i clienti). (Mass. Redaz.). (C.p., art. 624; c.p., art. 625) (1).

Ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., per «pubblica fede» è da intendere la particolare posizione in cui si trovano quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui e, per ciò stesso, sono esposte a un maggiore pericolo. In altri termini, è «pubblica fede» il senso di rispetto verso la proprietà altrui sul quale conta chi deve lasciare una cosa incustodita. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 624; c.p., art. 625) (2).

    (1) La sentenza in epigrafe si pone in assoluta continuità con quanto affermato da Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2007, A., in Guida al diritto 2007, 34, 65. Per Trib. pen. Monza, 30 giugno 2006, pubblicato per esteso in questa Rivista 2007, 790, non ricorre l'aggravante de qua qualora nell'esercizio commerciale in cui si pratichi il sistema del cosiddetto self service, sia esercitata la vigilanza a mezzo di apposite misure antifurto idonee a tenere sotto controllo i movimenti dei clienti (guardie giurate, telecamere, placche antitaccheggio, controllo dei clienti da parte dei dipendenti).

    (2) In termini con Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2007, A., in Guida al diritto 2007, 31, 67.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo dichiarava non doversi procedere perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela nei confronti di D.V.M., A.R. e B.R., condannate in primo grado dal Tribunale di Marsala - Sezione distaccata di Mazara del Vallo - per concorso nel delitto di furto aggravato (art. 624 c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 7) commesso in data (Omissis).

1.1. - Spiegava la Corte che, intorno alle ore 18, F.G., che collaborava con il padre G. nella gestione di un negozio di abbigliamento, calzature ed articoli vari, aveva notato che nei locali dell'esercizio erano entrate quattro donne che «si erano messe a girare tra i vari scaffali».

Ad un certo punto si era accorto di averne perse di vista due.

Le aveva, subito, notate nel reparto calzature. Si era pertanto diretto nel reparto ed aveva constatato la mancanza di un paio di scarpe.

Si era al tempo stesso avveduto che le altre due donne si stavano allontanando dal negozio.

Insieme allo zio S. le aveva seguite con l'intenzione di verificare se avessero davvero sottratto le scarpe mancanti.

Le donne, dopo aver percorso a piedi circa cento metri, avevano raggiunto le altre due, che le stavano aspettando a bordo di un'autovettura con il motore acceso.

A quel punto F.G. le aveva bloccate, fermando la propria autovettura davanti alla loro.

I carabinieri, immediatamente avvertiti ed intervenuti, avevano constatato il furto di numerosi capi di abbigliamento e condotto le attuali imputate in caserma per l'identificazione.

1.2. - Così ricostruiti i fatti, i giudici di appello affermavano l'insussistenza della contestata circostanza aggravante (esposizione della merce per consuetudine alla pubblica fede), osservando trattarsi di cose sottoposte al diretto controllo del personale preposto alla sorveglianza del reparto.

  1. - Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, chiedendone l'annullamento.

    Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte aveva escluso la sussistenza della circostanza aggravante contestata.

    I giudici di appello avevano - secondo il ricorrente - trascurato di considerare:

    - che, per escludere la sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, è necessario che la cosa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di personaPage 390 addetta, non essendo sufficiente una sorveglianza saltuaria ed eventuale;

    - che nell'esercizio commerciale non vi era un servizio di vigilanza, né era previsto un percorso obbligatorio in uscita;

    - che i due titolari, inoltre, non esercitavano una vigilanza continua anche perché «addetti a tutte le funzioni».

    In ogni caso - concludeva il ricorrente - la motivazine sul punto era «monca sotto il profilo della valutazione degli elementi di fatto che avrebbero dovuto supportare la conclusione» alla quale, invece, la Corte era «pervenuta in modo apodittico».

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 3. - Il ricorso è fondato.

    3.1. - La ragione dell'aggravamento previsto dall'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, è data dalla volontà di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine, e che perciò possono essere più facilmente rubate.

    Il legislatore ha voluto supplire, con la minaccia di una pena più grave per il furto di tali cose, alla detta mancanza diretta e continua di custodia.

    La circostanza aggravante in esame è configurabile, infatti, anche in caso di sorveglianza saltuaria (v. Cass. 2, 29 settembre 1995, Cici, RV 203138; Cass. 2, 28 maggio 1990, Milici, RV 184911; Cass. 2, 28 ottobre 1986, Ferrari; Cass. 2, 15 dicembre 1981, Bensi) e quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico (cfr. ex plurimis Cass. 2, 16 gennaio 1991, Crisafulli, RV 188119; Cass. 2, 4 luglio 1989, Panbianchi, RV 182026).

    3.2. - La corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati e dovrà, pertanto, rivalutare la vicenda alla luce dei medesimi.

    Non può dubitarsi che la merce sottratta fosse esposta per consuetudine alla pubblica fede.

    Pubblica fede, agli effetti della circostanza aggravante in esame, è, invero, la particolare posizione in cui si trovano quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo.

    È pubblica fede, in altre parole, il senso di rispetto verso la proprietà altrui sul quale conta chi deve lasciare una cosa (anche solo temporaneamente) incustodita.

    E che la merce fosse incustodita (recte, non sottoposta a continua sorveglianza) è circostanza di fatto che si desume dalla ricostruzione della vicenda operata dalla Corte (i due uomini erano addetti principalmente al ricevimento dei clienti ed alle eventuali vendite: v. supra 1.1) e dai rilievi del ricorrente in punto di mancanza, all'interno dell'esercizio commerciale, di un servizio di vigilanza e di un «percorso obbligatorio in uscita».

    E, in ogni caso - come il ricorrente non ha mancato di osservare - la valutazione degli elementi di fatto che avrebbero dovuto fungere da supporto alla ritenuta insussistenza della circostanza aggravante.

  2. - La decisione impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 15 gennaio 2008, n. 2168 (ud. 28 novembre 2007). Pres. Mannino - Est. Milo - P.M. Stabile (conf.) - Ric. P.G. in proc. R.B

    Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Sottrazione - Veicolo sottoposto a sequestro - Circolazione da parte del proprietario o del custode - Responsabilità - Fondamento - Individuazione della norma applicabile. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Sottrazione - Veicolo sottoposto a sequestro - Circolazione da parte di una terza persona - Responsabilità del custode - Condizioni. Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Sottrazione - Veicolo sottoposto a sequestro - Circolazione da parte di una terza persona - Profili di responsabilità del terzo - Individuazione.

    Il custode o il proprietario sorpreso a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 213 nuovo c.s., risponde sia dell'illecito amministrativo di cui al quarto comma della stessa disposizione sia del reato previsto dall'art. 334 c.p., (in relazione alle distinte ipotesi in esso disciplinate), considerato che tale utilizzazione del bene presuppone di norma la sottrazione dello stesso al vincolo d'indisponibilità, fatti salvi casi marginali di oggettiva inoffensività della condotta o di assenza dell'elemento soggettivo, e può comportare, ove concretamente accertato, anche il deterioramento del bene medesimo. (Mass. Redaz.). (C.p., art. 334; c.p., art. 335; nuovo c.s., art. 213) (1).

    Il custode sarà chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 334 c.p., comma 1, nell'ipotesi in cui a circolare con il veicolo sequestrato sia una terza persona, qualora abbia voluto favorire il proprietario, ovvero risponderà del reato di cui all'art. 335 c.p., se abbia colposamente agevolato la sottrazione del veicolo in sequestro; il proprietario-custode risponderà del reato di cui al secondo comma dell'art. 334 c.p., o, in caso di mera colpa, di quello di cui all'art. 335 c.p. ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT