Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1131-1173

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 1553 (ud. 5 luglio 2000). Pres. ed est. Losapio - P.M. Abbate (diff.) - Ric. Diele.

Reato - Causalità (Rapporto di) - Omissiva - Rapporto eziologico tra omissione ed evento - Criterio di valutazione - Individuazione.

Nell'ipotesi di reato omissivo improprio (commissivo mediante omissione) l'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta (violatrice del comando di agire) e (il verificarsi del) l'evento che doveva essere impedito, va ritenuto in forza di una oggettiva regola di esperienza che, preesistente al giudizio, consenta di affermare che la condotta comandata, se attuata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento con quel grado di certezza conforme proprio alla regola applicata, comunque molto elevato ancorché non assoluto. (Mass. redaz.). (C.p., art. 589; c.p., art. 40) (1).

    (1) Sempre in argomento, si vedano Cass. pen., sez. V, 20 ottobre 1998, Casaccio, in questa Rivista 1999, 220; Cass. pen., sez. IV, 18 gennaio 1995, Presta, ivi 1996, 250; Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 1992, Silvestri, ivi 1992, 454; Cass. pen., sez. IV, 23 novembre 1990, Oria, ivi 1991, 870 e Cass. pen., sez. IV, 10 agosto 1990, Berardino, ivi 1991, 558. In dottrina, v. M. G. MAGLIO e F. GIANNELLI, Aspetti teorico-pratici della omissione nel diritto penale, Ed. C.E.D., Salerno 1995; M.C. PINTOBOREA, Considerazioni in tema di responsabilità medica, in Giur. it. 1991, I, 2, 697; L. RENDA, Sull'accertamento della causalità omissiva nella responsabilità medica, in Foro it. 1986, II, 351 e LUBINO, In tema di rapporto di causalità fra condotta medico chirurgica ed evento infausto, in Giust. pen. 1986, II, 8.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Dalla sentenza impugnta risulta che verso le ore 3 del 22 febbraio 1993 Fabio Andrucci, colpito in casa da malore per insufficienza respiratoria e trasportato con autoambulanza assistito da un medico, fu visitato al servizio di pronto soccorso dell'ospedale «Le Scotte» di Siena dal dott. Giuseppe Diele, il quale fece eseguire un elettrocardiogramma e fece somministrare medicinali coerenti con la diagnosi di «asma bronchiale» da detto sanitario formulata; quindi, il sanitario dispose il trasferimento del paziente nel reparto di semeiotica medica ubicato in altro complesso immobiliare distante circa 5 chilometri, all'altro capo della città.

Ivi giunto il paziente, ai sanitari in servizio fu subito evidente la gravità delle condizioni di salute dell'Andrucci, nei riguardi del quale fu formulata diagnosi di «asma cardiaca» e furono attivate opportune e coerenti indagini strumentali e analitiche anche con l'ausilio di un medico anestesista-rianimatore. Nel corso di tali indagini si verificò un arresto cardiaco protrattasi per circa 20 minuti con sato di coma. Una volta vinto il blocco cardiaco, tuttavia l'Andrucci non si riprese dal coma, dato che le funzioni celebrali, a causa del protrarsi dell'anossia, erano del tutto compromesse (encefalogramma piatto).

Il paziente, sempre in stato di coma profondo, venne a morte fisico-vegetativa il 1° marzo 1993.

  1. - Furono espletate indagini investigative nei rigaurdi del medico dell'astanteria, alla conclusione delle quali fu lo stesso rinviato al giudizio del Pretore di Siena per rispondere di omicidio colposo secondo la seguente imputazione: «del delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., perché, verso le 3 del 22 febbraio 1993, essendo medico in servizio al pronto soccorso del policlinico «Le Scotte», avendo provveduto alla visita e accettazione urgente del paziente Andrucci Fabio, per colpa, non valutando adeguatamente anamnesi e sintomatologia del malato, in stato di insufficienza respiratoria, in particolare omettendo di far eseguire l'emogasanalisi o, in alternativa, di disporre il ricovero urgente del paziente stesso nell'attigua U.O. di rianimazione, avviandolo, incece, al reparto di semeiotica medica sito in un diverso complesso e non in grado di eseguire l'indicata emogasanalisi, così non consentendo tempestivi ed idonei accertamenti e interventi terapeutici, cagionava la morte del predetto Andrucci, deceduto in Siena il 1° marzo 1993 a causa dell'instaurarsi di gravi ed irreversibili danni pluriorganici conseguenti alla tardiva diagnosi e cura della grave insufficienza respiratoria».

  2. - A seguito del dibattimento, presenti le parti civili, con sentenza del 10 giugno 1998, il pretore ritenne il dott. Diele colpevole del reato ascrittogli condannandolo a pena di giustizia e al pagamento dei danni in favore delle parti civili.

    Sull'appello dell'imputato, che dedusse molteplici profili di doglianza, la corte territoriale, pur nell'assenza delle parti civili, confermò, con la sentenza oggi in delibazione, la decisione di primo grado.

    Dopo avere respinto le richieste istruttorie avanzate con l'atto di appello, la Corte toscana evidenziò la esistenza in atti di elementi idonei a sorreggere il giudizio di imperizia e di negligenza formulato in capo al medico, come deducibile dall'avere trascurato di considerare, per la formulazione di una corretta diagnosi, che sarebbe dovuto essere di «asma cardiaca» e non di «asma bronchiale», chiari segni di una sofferenza cardiaca, quali il calo pressorio in soggetto iperteso, segni di iniziale cianosi ungueale e agli arti, l'assenza di pregressi episodi di «asma bronchiale» nonostante l'età avanzata (circa 60 anni), le indicazioni del tracciato elettrocardiografico che, nonostante la inversione degli elettrodi, esitò in reperto di cardiopatia dilatativa con miocardite in iperteso. Pur non escludendo la possibilità che il quadro clinico potesse portare verso una diagnosi di «asma bronchiale», la corte territoriale evidenziò come si imponesse, in tale situazione, secondo scienza e prudenza, l'approfondimento cognitivo che conduceva all'esecuzione di una analisi prontamente in loco effettuabile come la emogasanalisi, la quale avrebbe fornito indicazioni dirimenti sulla tipologia di sofferenza di cui il paziente era affetto. Invece, secondo la Corte, il prevenuto, per supponenza e per superficialità, si attestò su una diagnosi sbagliata facendo somministrare farmaci inutili e poi facendo trasferire il paziente in altro complesso ospedaliero inidoneo e non attrezzato per affrontare si-Page 1132tuazioni di urgenza ma predisposto per lunghe degenze, così creando i presupposti della morte.

    Invero, secondo la corte del merito, gli evidenziati ritardi vanno posti come condizione della morte dell'Andrucci; morte che sarebbe potuta essere evitata, o quanto meno sensibilmente ritardata, se fosse stata formulata tempestivamente la diagnosi corretta o, almeno, fosse stato disposto l'immediato ricovero nella coesistente divisione di rianimazione o in quella di cardiologia, suggerita dall'esito del reperto elettrocardiografico che, secondo il giudice a quo, non sarebbe stato neppure letto dal medico dell'astanteria, data la scoordinata decisione di trasferimento del paziente in un reparto per lungodegenti (malattie croniche).

    Le giustificazioni fornite dall'imputato, sempre secondo la Corte a qua, sarebbero destituite di fondamento sia quanto alla deduzione relativa alla necessità di fare spazio nel reparto di pronto soccorso, perché non vi erano altri pazienti in attesa e l'esigenza riguardava il prossimo futuro, sia quanto alle dedotte responsabilità dei medici del reparto di medicina ove il paziente venne traserito, fondato sulla circostanza che solo allora le condizioni dell'Andrucci apparvero gravi, perché fu perso tempo prezioso per eseguire quell'analisi trascurata dal medico del pronto soccorso, per la quale dovette essere portato il sangue là donde il paziente era partito.

    Il dott. Giuseppe Diele, personalmente, ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, a sostegno della richiesta, deduce due motivi di nullità.

  3. - Con il primo denunzia contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

    Secondo il deducente la corte territoriale avrebbe omesso di condurre un'approfondita analisi critica sulla sentenza impugnata; non avrebbe valorizzato gli elementi di difesa evidenziati con l'atto di appello; non si sarebbe accorta del travisamento di fatto operato dal pretore e denunciato con l'atto di gravame.

    Osserva il collegio che questo motivo è inammissibile per carenza di specificità (art. 581 comma 1 lett. c, in relazione all'art. 591 comma 1 lett. c c.p.p.). Invero, il deducente si astiene dall'indicare, con la dovuta puntualità, su quali parti della sentenza appellata sarebbe mancata l'analisi critica e perché doveva essere condotta; quali elementi di difesa sarebbero stati obliterati; dove si sarebbe annidato il travisamento sul fatto e con quali strumenti impugnatori venne evidenziato e denunziato.

  4. - Con il secondo mezzo di annullamento il deducente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché violazione dell'art. 24 della Costituzione. Secondo il deducente:

    a) l'addebito di imperizia doveva essere valutato nell'ambito della colpa grave correlata al livello minimo di cultura e di esperienza necessario per l'esercizio della professione sanitaria;

    b) l'addebito di imprudenza e di negligenza sarebbe contrastato dalla circostanza che il quadro patologico presente al momento della visita da parte del medico dell'astanteria risultava complesso e possibile di esiti valutativi diversificati per l'imponenza e la complessità delle problematiche da affrontare e risolvere; la Corte fiorentina, collocando la condotta del medico nel perimetro della imprudenza e della negligenza avrebbe trasferito nel campo della colpa generica una ipotesi che sarebbe dovuto essere vagliata secondo i criteri della [im]perizia;

    c) il nesso di causalità sarebbe dovuto essere ricercato secondo criteri propri alla categoria del reato omissivo improprio (commissivo mediante omissione) e venire in rilievo solo se fosse stata acquisita la certezza che l'evento...

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