Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine801-847

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 17 luglio 2001, n. 29024 (c.c. 27 giugno 2001). Pres. Vessia - Est. Silvestri - P.M. Galasso (diff.) - Ric. Tempesta.

Istituti di prevenzione e pena (ordinamento penitenziario) - Affidamento in prova al servizio sociale - Tossicodipendente - Competenza alla sospensione dell'esecuzione - Determinazione.

Sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata da soggetto tossicodipendente ai sensi degli artt. 91, 94 del T.U. approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 deve provvedere il pubblico ministero e non il magistrato di sorveglianza. (Mass. redaz.). (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 91; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94; c.p.p., art. 666) (1).

    (1) Con la sentenza in epigrafe, le sezioni unite risolvono un contrasto di giurisprudenza manifestatosi in sede di legittimità. In senso conforme, v. Cass. pen., sez. I, 26 giugno 2000, Elezovic, in questa Rivista 2000, 1198; Cass. pen., sez. I, 17 aprile 2000, Sebastianelli, ivi 2000, 946; Cass. pen., sez. I, 28 febbraio 2000, Carbonara, ivi 2000, 616. Nel senso invece che la competenza de qua sia da attribuirsi al magistrato di sorveglianza, cfr. Cass. pen., sez. IV, 10 maggio 2000, Campanotta, ivi 2001, 92. In dottrina, v. F.P.C. IOVINO, L. KALB, I. MASSARO, R. NORMANDO, G: PIERRO e R. RANIERI, Sospensione della pena ed espiazione extra moenia, Giuffrè Ed., Milano 1998, passim.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Con ordinanza del 18 luglio 2000, la Corte d'appello di Milano rigettava l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Tempesta Aldo avverso il provvedimento del 28 febbraio 2000 col quale il procuratore generale presso la stessa Corte aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 309/90: a giustificazione della pronuncia veniva rilevato che la sospensione strumentale all'affidamento terapeutico non ha carattere automatico e che essa presuppone che il condannato si trovi in stato di libertà.

Il condannato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 91 e 94 del D.P.R. n. 309/90, sul rilievo che non era stato osservato il principio per cui al P.M. è preclusa la facoltà di negare la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del citato art. 91 sulla base della valutazione del merito della richiesta di affidamento terapeutico: precisava altresì che non ha alcun fondamento la tesi accolta nell'ordinanza impugnata secondo cui l'affidamento presuppone necessariamente che il condannato si trovi in stato di libertà.

  1. - Con ordinanza del 16 marzo 2001, la IV sez. pen. di questa Corte rimetteva il ricorso alle sezioni unite, rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla individuazione dell'organo competente a disporre la sospensione dell'esecuzione della pena in caso di richiesta di affidamento terapeutico.

    Il procuratore generale presso questa Corte insisteva, nella sua requisitoria scritta, nella richiesta di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

    Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite del primo presidente aggiunto, il quale ha fissato per la data odierna la trattazione in camera di consiglio, a norma dell'art. 611 c.p.p.

  2. - Con sentenza di pari data, pronunciata nell'odierna camera di consiglio sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica di Ragusa contro l'ordinanza emessa dal Gip del locale tribunale in data 9 settembre 2000 nel procedimento nei confronti di Iacono Giuseppe, queste sezioni unite hanno stabilito i seguenti principi di diritto:

    1) la disposizione di cui all'art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90, non è stata abrogata dalla normativa dettata dalla L. 27 maggio 1998, n. 165, sicché spetta al pubblico ministero disporre la sospensione dell'esecuzione della pena già in corso in caso di richiesta dello speciale affidamento presentata, a norma dell'art. 94 del citato D.P.R., dal detenuto tossicodipendente;

    2) dalla natura interinale e provvisoria della sospensione dell'esecuzione, preordinata all'esame della richiesta dell'affidamento previsto dall'art. 94 del D.P.R. n. 309/90, deriva che è inammissibile per mancanza di interesse, originaria o sopravvenuta, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sulla sospensione proposto dopo la decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di affidamento ovvero quando, pur essendo il ricorso antecedente, l'istanza sia stata decisa dal tribunale prima della pronuncia del giudice di legittimità.

  3. - Con riguardo al secondo principio di diritto, nella citata sentenza di pari data è stato chiarito che avverso il provvedimento con cui il pubblico ministero abbia negato la sospensione richiesta dal detenuto non è esperibile il ricorso per cassazione, ma può essere proposto soltanto incidente dinanzi al giudice dell'esecuzione, il quale dovrà verificare il corretto esercizio di detto potere con le garanzie proprie del procedimento di cui all'art. 666 c.p.p. (Cass., sez. II, 8 giugno 1999, Spadini, rv. 214258), risolvendo, quindi, una questione che investe l'efficacia provvisoria del titolo esecutivo (Cass., sez. I, 11 febbraio 1998, Valerio, rv. 210245; Cass., sez. I, 4 dicembre 1997, Matteagi, rv. 209536; Cass., sez. V, 28 maggio 1996, Spina, rv. 205210, cit.).

    Il passaggio attraverso le forme del procedimento di esecuzione rende esperibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice in base all'esplicita previsione dell'art. 666, comma 6, c.p.p. Tuttavia, la riconosciuta ricorribilità del provvedimento del giudice dell'esecuzione richiede talune precisazioni imposte dai peculiari caratteri della sospensione dell'esecuzione preordinata all'esame della richiesta dello speciale affidamento terapeutico. Dal combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 91 del D.P.R. n. 309/90 risulta che la sospensione dell'emissione dell'ordine di carcerazione o dell'esecuzione della pena già in corso dura «fino alla decisione del tribunale di sorveglianza», al quale devono essere trasmessi immediatamente gli atti per la pronuncia sull'istanza di affidamento, su cui il tribunalePage 802 dovrà deliberare entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. Dalle precise linee della normativa traspare dunque, in modo non equivoco, che la sospensione che, per sua intrinseca natura e funzione, carattere necessariamente interinale e provvisorio, essendo comunque destinata a cessare con la pronuncia del tribunale di sorveglianza, quale che sia il contenuto della decisione, nel senso che se la richiesta di affidamento per tossicodipendenti venga accolta, la sospensione sarà sostituita dall'applicazione dello speciale regime previsto per tale misura alternativa alla detenzione e che, in caso di rigetto, verrà parimenti meno la sospensione dell'esecuzione per essere ripristinata l'espiazione della pena in carcere. Deve trarsene la conseguenza che il ricorso ex art. 666, comma 6, c.p.p. contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sulla sospensione è inammissibile, sia quando essa venga impugnata successivamente alla decisione del tribunale di sorveglianza sull'affidamento sia nell'ipotesi in cui tale decisione intervenga dopo la presentazione del ricorso. In entrambi i casi manca un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, con la sola differenza che nel primo caso la carenza di interesse è originaria e nel secondo è sopravvenuta; ditalché, poiché la decisione del tribunale di sorveglianza ha reso non più possibile la provvisoria sospensione dell'esecuzione, dall'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe giammai derivare per il ricorrente alcun concreto e pratico vantaggio e la pronuncia del giudice di legittimità si tradurrebbe unicamente nella declaratoria della esattezza, teorica ed astratta, della decisione della sospensione, divenuta comunque ormai inattuabile.

  4. - Dalla documentazione in atti risulta che l'istanza di affidamento terapeutico presentata da Tempesta Aldo è stata rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Bari con ordinanza del 5 dicembre 2000. Pertanto, in puntuale applicazione del principio precedentemente enunciato, dovendo ritenersi ormai superata qualsiasi questione relativa alla legittimità del diniego della sospensione provvisoria ex art. 91, comma 4, del D.P.R. n. 309/90, il ricorso proposto dal condannato in data 4 agosto 2000 deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. (Omissis).

    @CORTE DI CASSAZIONE Sez. un., 17 luglio 2001, n. 29023 (ud. 27 giugno 2001). Pres. Vessia - Est. Losapio - P.M. Cedrangolo (conf.) - Ric. Avitabile.

    Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato - Sentenza di condanna - Revoca della sentenza per abolizione del reato - Ambito di applicazione.

    Con riguardo alla sentenza di condanna per l'abrogato reato di oltraggio a pubblico ufficiale passata in giudicato, trova applicazione il disposto di cui all'art. 673 c.p.p. (Mass. redaz.). (C.p.p., art. 673; c.p., art. 341) (1).

      (1) Con la sentenza di cui in epigrafe, le sezioni unite risolvono un contrasto giurisprudenziale sorto in ordine all'applicabilità - o meno - della revoca della sentenza per abolizione del reato con riguardo al reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Nel medesimo senso della pronuncia delle sez. un., v. Cass. pen., sez. I, 31 maggio 2000, Boscarino, in Arch. nuova proc. pen. 2000, 402. Nel senso, invece, che nell'ipotesi de qua non possa darsi luogo a revoca ex art. 673 c.p.p., v. Cass. pen., sez. I, 12 maggio 2000, Speranza, ibidem.


    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - In seguito all'entrata in vigore della legge 25 giugno 1999 n. 205, che, con l'art. 18, ha abrogato il reato di oltraggio di cui all'art. 341 c.p., Michele Arcangelo Avitabile proponeva istanza al Tribunale di Vigevano in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, per ottenere ex art. 673 c.p.p. la revoca...

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