Giurisprudenza di legittimità

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 ottobre 2005, n. 37145. Pres. Savignano - Est. Petti - P.G. (conf.) - Ric. P.G. in proc. Parati.

Alberghi - Foresterie - Comunicazione alla locale autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate - Omissione - Reato ex art. 109 T.U.L.P.S. - Sussiste.

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 109 T.U.L.P.S. dall'art. 8 L. n. 135/01, integra tuttora reato - punibile, ex art. 17 del medesimo T.U., con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a euro 206 - la mancata comunicazione da parte del gestore di una foresteria alla locale autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109; L. 30 maggio 1995, n. 203, art. 7; L. 29 marzo 2001, n. 135, art. 8) (1).

    (1) Nulla in termini.

IN FATTO E IN DIRITTO. - Con sentenza del 21 settembre del 2004, il Gup presso il Tribunale di Arezzo dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Parati Stefano, in ordine al reato di cui all'art. 109 T.U.S.P. 773/31, per avere, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione San Pier Piccolo, con sede legale in Arezzo, che gestiva l'omonima foresteria, omesso di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, le generalità delle persone alloggiate, perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato. Fatto commesso il 2 ed il 3 marzo del 2004.

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo per violazione di legge. Assume che la condotta oggetto dell'imputazione già depenalizzata con la legge 203/95, era stata nuovamente prevista come reato dall'art. 8 della legge 135/01.

Il ricorso è fondato. La legge 203/95, convertendo con modificazioni il D.L. 97/1995, con l'art. 7 dell'allegato unico, aveva modificato l'art. 109 del T.U.S.P. disponendo tra l'altro che la violazione della norma era punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un mllione a lire sei milioni. Successivamente l'intera norma è stata modificata con l'art. 8 della legge 135/01, senza indicare più la sanzione. Di conseguenza trova nuovamente applicazione l'articolo 17 del T.U. 773/31 in base al quale la violazione delle disposizioni del T.U. citato, per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad euro 206.

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Arezzo, il quale dovrà applicare il principio sopra enunciato. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19310. Pres. Varrone - Est. Mazza - P.M. Finocchi Ghersi (diff.) - Soc. Italspinea Assicurazioni in liq. (avv.ti Mancini e Cesare) c. Soc. La Fondiaria Ass.ni (avv.ti Spinelli Giordano e Angelini).

Avviamento commerciale - Indennità - Sublocazione- Diritto del subconduttore.

Il subconduttore ha il diritto di conseguire il pagamento della indennità dal conduttore-sublocatore, il quale, a sua volta, ha titolo per ottenere l'indennità dovuta dal locatore. Ciò a prescindere da ogni eventuale ulteriore rapporto instaurato tra sublocatore e subconduttore, sia perché tale circostanza non ha rilievo secondo la vigente normativa, sia perché il contatto diretto con il pubblico, contemplato dall'art. 35 della legge n. 392/78, è da ritenersi corrente tra il predetto pubblico degli studenti e dei consumatori e l'immobile in questione. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 35).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - La Sas Italspinea Assicurazioni conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Venezia, la Spa La Fondiaria Assicurazioni per sentirla condannare al pagamento della somma di lire 13.141.800. Precisava che, dal giugno 1986 sino all'aprile 1999, era stata agenzia generale della Spa Italia Assicurazioni, poi fusa per incorporazione nella Spa La Fondiaria; che, dal 10 ottobre 1988, quale subconduttrice, aveva svolto la sua attività nei locali siti in Spinea, viale S. Re, concessi in locazione all'Italia Assicurazioni da tale Do. Be. che alla scadenza del contratto aveva corrisposto alla La Fondiaria la predetta somma a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale. Assumeva che tale somma spettava ad essa, a causa della sua qualità di subconduttrice. La soc. convenuta si costituiva ed eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito. Indicava il giudice competente, in via alternativa, nel Tribunale di Firenze o in quello di Genova. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda, osservando che la cessione dei locali era avvenuta non a titolo di sublocazione, ma a titolo di pattuizione accessoria al con- Page 26 tratto di agenzia, cosicché l'indennità spettava ad essa, compagnia assicuratrice, quale conduttrice dell'immobile.

Il tribunale, ritenuta la propria competenza, accoglieva la domanda. La Spa La Fondiaria proponeva impugnazione, cui resisteva la soc. appellata. La Corte di appello di Venezia, con sentenza 7 agosto 2002, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda introduttiva del giudizio. Avverso tale sentenza la soc. Italspinea propone ricorso per cassazione con tre mezzi di gravame e produce memoria. Resiste con controricorso la soc. intimata che propone altresì ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - I ricorsi devono essere riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza. La Corte di Venezia, dopo aver rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata su clausole contenute in due scritture private sottoscritte da ambedue le parti, ha osservato che dette clausole sono nulle per volontà di legge, giacché l'art. 447 bis del codice di rito stabilisce che per le controversie relative a rapporti di locazione è competente il giudice del luogo ove si trova l'immobile e che sono nulle le clausole di deroga. Consegue da ciò, secondo la Corte distrettuale, la competenza del Tribunale di Venezia, nel cui territorio è ricompreso il Comune di Spinea. In ordine a tale capo decisionale la Soc. La Fondiaria propone ricorso incidentale, che, attenendo a questione pregiudiziale di rito, deve essere esaminato prima di ogni altra censura. Infatti con l'unico proposto mezzo di gravame, il ricorrente incidentale reitera l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, osservando che nella fattispecie non si verte in materia locatizia. Il ricorso incidentale è infondato. Appare infatti del tutto evidente l'erroneità della impostazione data alla questione di rito dal ricorrente incidentale, il quale nega l'applicabilità dell'art. 447 bis, primo comma, c.p.c., in quanto contesta l'assunto di parte avversa, secondo cui fu stipulato, nella specie, un contratto di sublocazione. Ma l'oggetto della causa consiste nell'accertamento circa il vantato diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale sul presupposto della sussistenza di un rapporto di sublocazione e la contestazione di tale diritto da parte della Spa La Fondiaria rileva ovviamente sul solo piano del diritto sostanziale.

Nel merito il giudice a quo ha ritenuto che la cessione dell'immobile alla Italspinea fosse finalizzata esclusivamente al limitato scopo di esercizio dell'attività di agenzia per conto e in favore della Spa Italia Assicurazioni e che quindi i contatti diretti con il pubblico siano riferibili alla società preponente.

Con i suoi tre mezzi di gravame, che, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, la soc. ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1753 e 2195 del codice civile e degli artt. 34 e 35 della legge n. 392/1978, nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Afferma che il tribunale ritenne la sussistenza di un rapporto di sublocazione e che in ordine a tale capo decisionale non è stato proposto appello, cosicché sul punto si è formato il giudicato interno. Osserva ancora che l'assunto della Corte territoriale secondo cui il contatto diretto con il pubblico sarebbe riferibile alla società preponente è indimostrato, non risultando da alcun atto processuale che la Italspina spendesse unicamente il nome della Soc. La Fondiaria; che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'attività dell'agente di assicurazione si qualifica come imprenditoriale e concretizza la fattispecie di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978. Deduce inoltre la violazione dell'art. 1594 del codice civile e il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando, per l'ipotesi di esclusione del giudicato interno sulla qualificazione del rapporto, che il collegamento negoziale tra la cessione dell'immobile e il mandato d'agenzia non è incompatibile con l'ipotesi della sublocazione.

Il ricorso merita accoglimento. Il giudice dell'appello non ha escluso che le parti abbiano stipulato il contratto di sublocazione, come ritenuto dal tribunale, ma anzi ha confermato tale capo decisionale, cosicché il rilievo circa l'avvenuta formazione del giudicato interno su tale punto, pur essendo fondato, è certamente pleonastico, certa essendo, in esito al doppio grado di merito, la sussistenza dell'anzidetto rapporto. La Corte di Venezia non ha invece tratto dalla concreta fattispecie le conseguenze giuridiche che la normativa in tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale ricollega anche alla ipotesi della sublocazione. Normativa che ha ritenuto erroneamente di disapplicare in considerazione del mandato d'agenzia conferito dalla Spa La Fondiaria al sublocatore. Tale impostazione non corrisponde alla volontà della legge, per la quale il subconduttore ha il diritto di conseguire il pagamento della indennità del conduttore-sublocatore, il quale, a sua volta, ha titolo per ottenere l'indennità dovuta dal locatore. Ciò a prescindere da ogni eventuale ulteriore rapporto instaurato tra sublocatore e subconduttore, sia perché tale...

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