Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine615-632

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@CORTE DI CASSAZIONE Sez. trib., 8 settembre 2008, n. 22557. Pres. Saccucci - Est. Cicala - P.M. Abbritti (conf.) - Agenzia del Territorio (Avv. gen. Stato) c. Azzena

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito dei fabbricati - Classificazione catastale - Revisione - Misura generale - Esclusione - Diritto del titolare dell'immobile ad una definizione mirata e specifica - Sussiste - Rigetto - Ricorso al giudice tributario.

Deve essere riconosciuto ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere - in modo mirato e specifico - una diversa classificazione catastale e, quindi, una diversa rendita del bene. E, in caso di rispota negativa, di rivolgersi al giudice tributario. (D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 9) (1).

    (1) Importante decisione per la quale non risultano precedenti che abbiano affrontato l'esatto problema, comunque risolto in modo ineccepibile sul piano giuridico oltre che appieno condivisibile nel merito. Con la decisione in epigrafe la Corte ha infatti ritenuto di non condividere la tesi dell'amministrazione finanziaria secondo cui la revisione del classamento catastale potrebbe avvenire solo attraverso una misura «generale» estesa ad un prefissato comparto nel quale le mutazioni si sono verificate, ciò che comporterebbe l'effetto del permanere anche all'infinito - e comunque fino al cessare di un'eventuale inerzia dell'amministrazione - di una imposizione iniqua o, comunque, non corretta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - L'Agenzia del territorio ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 5 settembre 2005 dell'11 gennaio 2005 con cui la Commissione tributaria della Sardegna-Sassari rigettava l'appello dell'ufficio e confermava la sentenza di primo grado.

La CTR riteneva ammissibile il ricorso introduttivo con cui la signora Maria Teresa Atzena aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia di Sassari all'istanza di procedere al declassamento da A/1 ad A/2 di un suo appartamento in Sassari.

Riteneva inoltre la CTR: «nel merito l'atto d'appello non contiene doglianze specifiche, richiamando soltanto le osservazioni espresse in primo grado. Il collegio ritiene di confermare quanto affermato dal primo giudice, condividendone la motivazione, affatto convincente, sulla base del lungo tempo trascorso dal primo classamento (1965) e delle caratteristiche dell'immobile ormai scadute rispetto alle più moderne filosofie e tecniche costruttive, determinanti nella classificazione degli immobili».

I signori Pedroni Francesco e Pasquale, eredi della signora Atzena si sono costituiti con controricorso proponendo tre motivi di ricorso incidentale condizionato.È intervenuta in giudizio la coerede Anita Pedroni.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il ricorso l'Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 17, 18 del D.D.L. 652/1939 e dei principi afferenti all'accatastamento degli immobili urbani; violazione dell'art. 2909 del codice civile; omessa insufficiente contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

Il ricorso solleva una questione di diritto.

Sostiene che la revisione del classamento catastale può avvenire solo attraverso e come conseguenza di una «revisione ordinaria» del classamento, cioè attraverso una misura «generale» estesa ad «un prefissato comparto nel quale le mutazioni si siano verificate»(p. 8).

Le tesi della Amministrazione non possono essere condivise.

È vero che difetta una specifica definizione normativa di categorie e classi catastali, e che quindi per un'esatta applicazione della normativa è sovente necessario far riferimento a fattori ed elementi raccolti in circolari della Amministrazione; ed è vero che spetta alla Amministrazione tracciare il reticolo di riferimento ai fini del classamento catastale (art. 9 D.P.R. 1º dicembre 1949, n. 1142).

Ma è anche vero che l'ordinamento riconosce al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà, e che ove il classamento (o la modifica catastale) non risultino soddisfacenti il privato può ricorrere al giudice tributario.

Questo diritto trova il suo fondamento nell'art. 53 della Costituzione, poiché i dati catastali costituiscono il punto di riferimento per tutto il sistema impositivo; e non può essere assoggettato a indicazioni o provvedimenti di carattere generale.

In altre parole, deve essere riconosciuto ad ogni titolare di immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene. E ovviamente, in caso di risposta negativa, di rivolgersi al giudice.

Il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobile alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione.

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I termini di abitazione «signorile», «civile», «popolare» richiamano nozioni presenti nell'opinione generale a cui corrispondono caratteristiche che possono con il tempo mutare, sia sul piano della percezione dei consociati (si pensi al maggior rilievo che assume nella mentalità di oggi il numero dei servizi igienici, la collocazione centrale o periferica di un immobile), sia sul piano oggettivo per il naturale deperimento delle cose, cui non abbia posto rimedio una buona manutenzione; o per le mutate condizioni dell'area ove l'immobile si trovi.

Quindi può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o «popolari» divengano «civili» o signorili, e viceversa che immobili di pregio perdano la qualifica superiore.

La questione si sposta quindi sul terreno della congruità della motivazione; ma sotto questo profilo l'Amministrazione non deduce alcuna censura specifica avverso le considerazioni del giudice di merito.

La Amministrazione deduce anche una violazione dell'art. 2909 del codice civile, si tratta per altro di un profilo non pertinente perché la sentenza impugnata non ha esteso ad un appartamento il giudicato formatosi in relazione ad altri.

Il ricorso incidentale condizionato risulta così assorbito.

Appare opportuno procedere a compensazione delle spese, data la novità della questione. (Omissis).

@CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, ord. 1 agosto 2008, n. 20946. Pres. Vittoria - Est. Frasca - P.M. Carestia (conf.) - Condominio X (avv. Brachini) c. S.R.M. ed altro (avv. Curcuruto)

Competenza civile - Competenza per materia - Giudice di pace - Circolazione stradale - Sinistro avvenuto in area condominiale.

Deve escludersi che l'espressione circolazione di veicoli contenuta nell'art. 7 c.p.c., comma 2, in funzione della individuazione della relativa regola di competenza, debba intendersi nel senso di alludere alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso pubblico o comunque su strade o aree private con situazioni di traffico equiparabile a quella di una strada pubblica. Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di circolazione su strada o su area privata, come nel caso di sinistro avvenuto nell'area condominiale antistante l'accesso ai boxes condominiali e dato dall'urto di un'autovettura contro il cancello. (C.p.c., art. 7) (1).

    (1) Nulla esattamente in termini. Nel senso che l'art. 7 c.p.c. in mancanza di ulteriori specificazioni, non assume un concetto limitativo di circolazione, si vedano (sebbene con riferimento ai veicoli a rotaie) Cass. 28 marzo 2006, n. 7072, in Ius & Lex dvd, Ed.la Tribuna e Cass. 12 marzo 2005, n. 5455, ivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Il Condominio X ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 28 aprile 2007, con la quale il Tribunale di Grosseto ha declinato la propria competenza a favore di quella del giudice di pace per materia con limite di valore su due controversie riunite già separatamente introdotte da esso istante rispettivamente contro C.S. R.M. ed il marito C.M.G.G., per ottenere il risarcimento del danno cagionato al cancello di accesso dell'autorimessa condominiale dal veicolo di proprietà della C.S., all'atto in cui, condotto dal marito, nell'accedere all'autorimessa era venuto a collisione con il cancello dall'area condominiale antistante.

Entrambi i convenuti hanno eccepito l'incompetenza del tribunale e la competenza del Giudice di pace di Grosseto.

Nella controversia introdotta dalla C.S. costei ha chiamato in garanzia la Zurich Insurance S.A. quale assicuratrice per la responsabilità civile del suo veicolo.

Il tribunale ha declinato la competenza a favore del giudice di pace ritenendo che la norma dell'art. 7 c.p.c., comma 2, quando allude al danno da circolazione di veicoli si riferisca, non avendo previsto in proposito un'eccezione, anche alla circolazione su aree private ancorché non aperte al pubblico. La declinatoria di competenza è stata fatta per essere il valore delle due domande principali e della riconvenzionale della C.S. per i danni sofferti dalla sua autovettura conchiuso nel limite di cui a detta norma.

All'istanza hanno resistito con separate memorie la C.S. ed il C., mentre non ha svolto attività difensiva la Zurich Insurance.

  1. - Il ricorso per regolamento è stato proposto contro un provvedimento pubblicato nella vigenza delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.L.vo n. 40 del 2006, le quali si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.L.vo (D.L.vo art. 27, comma 2). Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata ritualmente notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

    Ha depositato memoria il Condominio ricorrente.

    MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - La relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata del seguente tenore:

    ... 3. - L'istanza di regolamento di competenza...

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