Giurisprudenza Costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine41-43

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@CORTE COSTITUZIONALE 29 ottobre 2009, n. 273 Pres. Amirante – Est. Napolitano – Ric. Trib. Mil. Napoli In Proc. C. C

Reati militari - Diffamazione militare - Applicazione delle ipotesi previste dall’art. 596, terzo comma, n.. 1) e 2), c.p. - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, l’art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede l’applicabilità anche al delitto di diffamazione militare dell’art. 596, terzo comma, numeri 1) e 2), e quarto comma, del codice penale. (C.p.m.p., art. 227; C.p., art. 596) (1)

    (1) In termini generali, in riferimento all’elemento oggettivo del reato di diffamazione militare è necessario che l’offesa sia arrecata alla reputazione di un militare o a un corpo militare ben individuati, non essendo sufficiente che l’offesa sia rivolta in modo generico a soggetti o corpi non indicati in modo specifico. In tal senso v. Cass. pen., sez. I, 6 giugno 2000, D’Agostino, in questa Rivista 2000, 1083.

RITENUTO IN FATTO

  1. - Con ordinanza emessa il 5 ottobre 2005 il Tribunale militare di Napoli - già Tribunale militare di Palermo - ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 227 del codice penale militare di pace nella parte in cui non prevede, per il delitto di diffamazione rientrante nella giurisdizione dei tribunali militari, la causa di non punibilità della prova liberatoria prevista dall’art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, del codice penale per il corrispondente delitto di diffamazione rientrante nella giurisdizione ordinaria.

    Il rimettente premette in fatto che C. C. è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di diffamazione aggravata in quanto avrebbe inviato a diverse autorità un esposto dal contenuto lesivo della reputazione del brigadiere dei carabinieri F. M., anche mediante l’attribuzione di fatti determinati.

    Il Tribunale militare precisa di aver già sollevato, su eccezione della difesa dell’imputato, la medesima questione di legittimità costituzionale, dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 49 del 2008, per insufficiente descrizione della fattispecie sotto il duplice profilo dell’omissione da parte del Tribunale della descrizione del caso concreto e della mancata indicazione di quale tra le tre ipotesi previste dall’art. 596, terzo comma, cod. pen. veniva a ricorrere nel caso di specie.

    Alla ripresa del processo, la difesa dell’imputato ha nuovamente eccepito l’illegittimità dell’art. 227 cod. pen. mil. pace e il collegio ha sollevato nuovamente la questione descrivendo più dettagliatamente il fatto.

    Il rimettente evidenzia, sulla base di quanto emerge dal capo d’imputazione e dai documenti prodotti dalle parti, che l’imputato, maresciallo capo dei carabinieri, in servizio presso la sezione anticrimine dei carabinieri di Monreale, con un esposto indirizzato a vari comandi dell’Arma e a varie Autorità giudiziarie, avrebbe offeso la reputazione del brigadiere dei carabinieri F. M. attribuendogli i seguenti fatti: di spendere con disinvoltura il nome di un sostituto procuratore generale di Caltanissetta; di lasciare l’auto di servizio incustodita sulla pubblica via; di occupare abusivamente un seminterrato grazie alla compiacenza di istituzioni locali; di mancare di riservatezza, così pregiudicando la sicurezza del sostituto procuratore e dei colleghi; di vivere indebitamente di luce riflessa senza far sapere di non avere più rapporti di lavoro con il...

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