Giurisprudenza costituzionale

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Decisioni della Corte

@CORTE COSTITUZIONALE 3 novembre 2005, n. 408. Pres. Capotosti - Est. Finocchiaro - Ric. Trib. Napoli in proc. R.F. ed altro.

Misure cautelari personali - Procedimento applicativo - Ordinanza del giudice - Pluralità di ordinanze emesse per più reati non legati da connessione qualificata - Decorrenza dei termini dalla prima ordinanza se sussistenti indizi di colpevolezza al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare - Mancata previsione.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, l'art. 297, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza. (C.p.p., art. 297) (1).

    (1) Si richiama in argomento la precedente giurisprudenza della Corte costituzionale che con pronuncia del 28 marzo 1996, n. 89, in questa Rivista 1996, 373, aveva dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nel testo novellato dall'art. 12, L. n. 332/ 1995, nella parte in cui prevede la decorrenza del termine massimo della custodia cautelare disposta con successivi provvedimenti, a far tempo dalla data di più remota contestazione, per tutti i reati in rapporto di connessione qualificata, al di fuori dei casi in cui la notizia dei fatti di successiva contestazione non risulti dagli atti e sia intervenuto provvedimento che dispone il giudizio relativamente a quelli di più remota contestazione.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, con ordinanza depositata in cancelleria il 25 giugno 2003 (reg. ord. 1031 del 2003), ha chiesto dichiararsi, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la norma stessa si applichi anche a fatti diversi, in connessione non qualificata ai sensi dell'art. 12 comma 1, lett. b) e c), del codice di procedura penale, oggetto di ordinanze emesse nei confronti dello stesso soggetto in tempi diversi, sempre che si accerti in modo incontestabile la sussistenza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, di idonei indizi di colpevolezza già al momento dell'emissione del primo provvedimento cautelare.

Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a pronunciarsi, in funzione di giudice del riesame e quale giudice di rinvio, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'appello di F.R. avverso l'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del 4 luglio 2000, con la quale veniva rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare applicata, nei confronti dello stesso R., con ordinanza del 16 febbraio 2000.

La Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento impugnato enunciando il principio secondo cui ´come si desume in modo inequivoco dal tenore letterale e logico della norma richiamata, il divieto della contestazione a catena opera - nel caso (come quello di specie) in cui sia stata disposta con più ordinanze la medesima misura cautelare per fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza - sempre che in relazione a tali fatti sussista connessione ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. b) e c), del codice di procedura penale, limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, e sempre che si tratti di fatti desumibili dagli atti del procedimento prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessioneª.

Aggiungeva il rimettente di avere ritenuto, con ordinanza del 21 agosto 2001, non manifestamente infondata, in relazione all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, ma che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 151 del 2003, aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della questione rilevando che, nell'ipotesi in cui i principi costituzionali vengano invocati dal giudice di rinvio per contrastare il principio di diritto affermato in fase di legittimità ed evitarne l'applicazione, la motivazione della rilevanza deve essere particolarmente rigorosa e che l'ordinanza di rimessione non aveva motivato adeguatamente le ragioni per le quali, pur essendo unica la fonte probatoria (intercettazioni ambientali), tra il delitto di omicidio oggetto della prima ordinanza e i delitti di omicidio e associazione per delinquere, oggetto della seconda, non sussistesse alcun rapporto di connessione qualificata.

Il rimettente dunque richiama interamente la sua precedente ordinanza di rimessione e la intende interamente trascritta, apportando ulteriori argomenti.

Afferma il giudice a quo che del primo delitto (un duplice omicidio) il R. è chiamato a rispondere in qualità di mandante, mentre dei secondi (un altro omicidio e un'associazione per delinquere di stampo mafioso) risponde come autore materiale. Andrebbe pertanto esclusa la sussistenza del vincolo della continuazione, Page 172 posto che altro è il generico programma dell'associazione, altro è il disegno criminoso di cui all'art. 81 c.p., che richiede la rappresentazione, sin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi individuati almeno nelle loro linee essenziali, e che è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine l'iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso cui si snoda (in questo senso è la Cassazione, che ha ritenuto che un'associazione per delinquere non può costituire, di per sè sola, prova dell'unicità del disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione).

Risulta, inoltre, come dimostrato nella precedente ordinanza del rimettente, che già al momento dell'emissione del primo titolo custodiale il pubblico ministero procedente aveva a disposizione tutti gli elementi necessari e sufficienti per contestare al Rea anche il secondo delitto.

Anche con riferimento all'imputazione associativa ex art. 416 bis c.p., oggetto della seconda ordinanza...

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