DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2011, n. 6 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 16 febbraio2011) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA e m a n a

il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e in particolare gli articoli 19 e 20;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 'Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale');

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 16 dicembre 2010;

Visto il parere di cui all'art. 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2010, n. 1092 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere favorevole della I Commissione consiliare, espresso nella seduta del 20 gennaio 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 febbraio 2011, n.

57;

Considerato quanto segue 1. in una logica di riduzione della spesa si prevede che i compensi per la partecipazione a commissioni di concorso vengano corrisposti solo a soggetti esterni all'amministrazione;

  1. l'art. 20 della legge regionale 1/2009, come modificato dalla legge regionale 17 novembre 2010, n. 57, ha demandato al regolamento attuativo, in particolare, le procedure per la valutazione del personale e l'istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta e degli enti dipendenti;

  2. nelle more della messa a regime del sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione, e' necessario dettare delle disposizioni di prima applicazione per l'anno 2011;

  3. il presente regolamento riveste carattere di urgenza al fine di consentire la piena applicazione della normativa regionale anziche' quella diretta delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

    Si approva il presente regolamento Art. 1

    Modifiche all'art. 19 del d.p.g.r. 33/R/2010

  4. Al comma 1 dell'art. 19 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 'Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale') le parole 'o interni' sono soppresse.

    Art. 2

    Inserimento del capo III-bis nel d.p.g.r. 33/R/2010

  5. Dopo il capo III del d.p.g.r. 33/R/2010 e' inserito il seguente:

    'Capo III-bis Valutazione del personale Sezione I

    Ciclo di gestione e sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione Art. 28-bis Principi generali (art. 20 legge regionale 1/2009) 1. La Regione adotta, nel rispetto delle relazioni sindacali, un sistema di misurazione e valutazione della qualita' della prestazione al fine di:

    1. migliorare l'organizzazione dell'ente e la qualita' delle prestazioni erogate;

    2. incentivare il buon andamento dell'amministrazione;

    3. valorizzare ed incentivare il merito sulla base dei risultati;

    4. assicurare la trasparenza delle informazioni relative all'organizzazione.

  6. La Regione favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del miglioramento continuo dei processi e dei servizi.

    Art. 28-ter Ciclo di gestione della prestazione (art. 20, comma 2, lettera c), legge regionale 1/2009) 1. Ai fini dell'attuazione dei principi di cui all'art. 28-bis la Regione sviluppa il ciclo di gestione della prestazione in maniera coerente con i contenuti, gli strumenti e il ciclo della programmazione regionale.

  7. Costituiscono fasi del ciclo di gestione della prestazione:

    1. la individuazione degli obiettivi, con l'articolazione dei risultati attesi e dei relativi indicatori;

    2. l'assegnazione degli obiettivi al personale, in modo coerente con l'allocazione delle risorse;

    3. il monitoraggio delle attivita' in corso di esercizio e l'attivazione di eventuali interventi correttivi;

    4. la misurazione e...

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