DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 ottobre 2012, n. 21 - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente 'Disciplina della tassa automobilistica provinciale').
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 23 ottobre 2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
Visto l'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2090 di data 5 ottobre 2012, con la quale e' stato approvato il regolamento recante 'Approvazione del regolamento avente ad oggetto 'Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n.
42-114/Leg (Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente 'Disciplina della tassa automobilistica provinciale')'.
Emana:
il seguente regolamento:
Art. 1
Inserimento dell'art. 7-bis 1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42- 114/Leg e' inserito il seguente:
'Art. 7-bis (Rimborso parziale). - 1. E' ammesso il rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si e' verificato uno dei seguenti eventi interruttivi del possesso, annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), purche' tali mesi siano almeno pari a quattro:
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rottamazione: demolizione certificata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
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esportazione all'estero;
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perdita di possesso per furto.
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Il diritto al rimborso e' riconosciuto in seguito ad eventi interruttivi del possesso verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013.
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La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini di cui all'art. 7, comma 3 e deve rispettare i seguenti presupposti:
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il soggetto attivo della tassa dovuta per il periodo tributario di riferimento e' la Provincia;
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il soggetto richiedente e' anche soggetto passivo della tassa e, alla data di validita' dell'evento interruttivo del possesso di cui al comma 1, e' ancora proprietario del veicolo.
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Il rimborso e' calcolato come differenza tra l'importo versato per il periodo tributario di riferimento ed il dovuto per il solo periodo di possesso del veicolo...
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