DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 16 ottobre 2012, n. 21 - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg (Regolamento di esecuzione dell'articolo 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente 'Disciplina della tassa automobilistica provinciale').

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 23 ottobre 2012) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42-114/Leg;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2090 di data 5 ottobre 2012, con la quale e' stato approvato il regolamento recante 'Approvazione del regolamento avente ad oggetto 'Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n.

42-114/Leg (Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente 'Disciplina della tassa automobilistica provinciale')'.

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1

Inserimento dell'art. 7-bis 1. Dopo l'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 21 dicembre 1998, n. 42- 114/Leg e' inserito il seguente:

'Art. 7-bis (Rimborso parziale). - 1. E' ammesso il rimborso della tassa automobilistica per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si e' verificato uno dei seguenti eventi interruttivi del possesso, annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), purche' tali mesi siano almeno pari a quattro:

  1. rottamazione: demolizione certificata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;

  2. esportazione all'estero;

  3. perdita di possesso per furto.

    1. Il diritto al rimborso e' riconosciuto in seguito ad eventi interruttivi del possesso verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

    2. La domanda di rimborso deve essere presentata entro i termini di cui all'art. 7, comma 3 e deve rispettare i seguenti presupposti:

  4. il soggetto attivo della tassa dovuta per il periodo tributario di riferimento e' la Provincia;

  5. il soggetto richiedente e' anche soggetto passivo della tassa e, alla data di validita' dell'evento interruttivo del possesso di cui al comma 1, e' ancora proprietario del veicolo.

    1. Il rimborso e' calcolato come differenza tra l'importo versato per il periodo tributario di riferimento ed il dovuto per il solo periodo di possesso del veicolo...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT