Controllo giudiziario e società a responsabilità limitata: una questione ancora aperta?

AutoreAngela Principe
Pagine685-689
Angela Principe
Controllo giudiziario e società a responsabilità limitata:
una questione ancora aperta?
La sentenza della Corte Costituzionale n. 481 del 29 dicembre 2005, nel dichiarare
infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 2409 di cui al
D.lgs. n. 6/2003, laddove non prevede l’applicazione alla società a responsabilità limitata
del controllo giudiziario per gravi irregolarità di gestione, è stata salutata in dottrina come
la denitiva conferma di un orientamento pressoché maggioritario, fondato sull’insinda-
cabilità del merito delle scelte compiute dal legislatore delegato1. In questa ottica la sen-
tenza della Corte di Cassazione del 13 gennaio 2010, nel consacrare il principio, ribadisce
che “l’espresso richiamo all’applicabilità anche per le società a responsabilità limitata del
procedimento previsto dall’ art. 2409 c.c. (art. 2488 c.c. nella precedente formulazione)
non è stato riproposto nell’ attuale disciplina del detto tipo di società, quale risultante
dall’ intervento normativo di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 62. In questa logica la
Corte ritiene certamente precluso il controllo giudiziario per le società a responsabilità
limitata con nomina del collegio sindacale facoltativa; per quanto riguarda, invece, lo
stesso tipo di società con collegio sindacale obbligatorio, a fronte di un orientamento
dottrinale favorevole all’ applicazione del controllo giudiziario, essa pone a fondamento
dell’ insostenibilità, il dato letterale della disciplina vigente, l’intenzione del legislatore, il
diverso modello della s.r.l. rispetto alla s.p.a., così come delineato dalla riforma.
A dire il vero le argomentazioni della sentenza non appaiono convincenti rispetto
alla questione di fondo: il riferimento è agli eetti della scelta operata dal legislatore di
“privatizzare” il controllo nelle società a responsabilità limitata, tematica sulla quale an-
che chi in dottrina è apparso convinto sostenitore, non ha mancato tuttavia di ammet-
tere che questa certezza non é assoluta3. Sembra opportuno perciò soermarci su alcuni
punti della sentenza, in particolare dove recita: “il giudizio di superuità e di contraddit-
torietà del ricorso al procedimento di cui all’ art. 2409 c.c., nelle società a responsabilità
limitata, formulato nella relazione ministeriale è ancorato al manifestamente palese in-
tento di privatizzare il controllo societario in favore dei singoli soci, intento che trova
riscontro nella disciplina dettata a tal ne, e in particolare: nel diritto dei soci di ottene-
1 V. sia pur in tono critico il mio, Note a margine di una recente sentenza della Corte Costituzionale a propo-
sito del controllo sulla gestione nelle società a responsabilità limitata, in Riv. Soc., 2006, pp. 19 ss., ed ivi i rife-
rimenti di dottrina.
2 Si tratta di Cass. 13 gennaio 2010, n. 403, in Giur.it., 2010, p. 595 ss., con nota di R. W; ma v.
anche, A. S, Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. non si applica alla s.r.l. Cassazione civile, sez. I,
sentenza 13.01.2010, n. 403, in Altalex, n. 2833, 16.04.2010, www.altalex.com.
3 Per la ricostruzione della questione mi si consenta il rinvio al mio, Il controllo giudiziario nel governo socie-
tario, Milano, 1998, pp. 191 ss.; sul punto v. anche, O. C, Introduzione alla disciplina della società
a responsabilità limitata, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-2009, com-
mentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2009, p. 920; A.
B, Il collegio sindacale, in Il nuovo diritto societario, cit., p. 1001 ss.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT