Giudice di Pace Civile di Milano 27 febbraio 2018, n. 1722

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giur giur
Arch. giur. circ. ass. e resp. 5/2018
MERITO
5/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
MERITO
GIUDICE DI PACE CIVILE DI MILANO
27 FEBBRAIO 2018, N. 1722
EST. SALDARELLI – RIC. X C. PREFETTURA DI MILANO
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Ausiliari del traf-
f‌ico y Ispettori dipendenti di azienda di trasporto
pubblico di persone y Poteri y Limiti y Aree urba-
ne in concessione all’azienda e corsie riservate al
trasporto pubblico pur non essendo, dette corsie,
oggetto di concessione.
. In tema di accertamento delle violazioni alle norme
del codice della strada, le funzioni degli ispettori di-
pendenti di aziende di trasporti è limitata alle aree ur-
bane in concessione all’azienda, dovendosi estendere
ad essi la locuzione "limitatamente alle aree oggetto
di concessione" di cui al comma 132 dell’art. 17 della
L. n. 127/1997, e che ad essi sono "inoltre" conferite le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto
pubblico pur non essendo dette corsie oggetto di con-
cessione. (Nella fattispecie il giudice a quo ha annulla-
to le ordinanze impugnate e i relativi verbali inerenti
a violazioni consistite nell’avere occupato illegittima-
mente gli spazi riservati ai ciclomotori e nell’avere so-
stato nell’area destinata ai residenti non esponendo il
relativo pass) (l. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; nuovo
c.s., art. 12) (1)
(1) Sulla questione relativa ai poteri da attibuire agli ausiliari del
traff‌ico, si veda Cass. civ. 16 febbraio 2016, n. 2973, in questa Rivista
2016, 505, secondo cui i dipendenti di aziende esercenti il trasporto
pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi del-
l’art. 17, comma 133, della L. n. 127 del 1997, siano state conferite le
funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le
violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie
riservate al trasporto pubblico, con esclusione, quindi, dell’esercizio
di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio citta-
dino. Si veda, inoltre, Cass. civ. 27 ottobre 2009, n. 22676, ivi 2010,
316, estende le funzioni degli ausiliari dipendenti comunali, ai sensi
dell’art. 17, comma 132, della L. 15 maggio 1997, n. 127, così come
interpretato dall’art. 68, primo comma, della L. 23 dicembre 1999,
n. 488, alla prevenzione ed all’accertamento di tutte le infrazioni ri-
collegabili alla sosta anche nelle zone non incluse tra quelle date
in concessione ai f‌ini di gestione del servizio di parcheggio; mentre
limita le funzioni di accertamento e prevenzione dei dipendenti delle
società concessionarie alle sole aree oggetto della concessione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo verbale, il numero (omissis) del 25 set-
tembre 2016, veniva contestato al ricorrente di avere so-
stato in Milano via del Conservatorio, in spazio riservato
ad altri veicoli, art. 7/14. Con successivo verbale il numero
(omissis) del 12 novembre 2016 veniva contestato al ricor-
rente di avere sostato in Milano via Volterra, in area riser-
vata ai residenti, art. 7/14. Con ricorsi di identico tenore,
il ricorrente proponeva ricorso al Prefetto di Milano per i
seguenti motivi:
– nullità della notif‌ica al portiere, senza attestazione
delle vane ricerche, e per la mancanza di relata di notif‌ica;
– inesistenza per soggetto non qualif‌icato alla notif‌ica
– carenza di legittimazione del soggetto che ha rilevato
la violazione
– genericità della motivazione circa la mancata imme-
diata contestazione
– nullità del verbale privo di sottoscrizione autentica
– guasto dell’autovettura
– confondibilità della segnaletica
– assenza di colpa
– illegittimo addebito delle spese
Avverso le ordinanze descritte in epigrafe, con cui il
prefetto respingeva i ricorsi, il ricorrente propone ricorso
reiterando le eccezioni già proposte in sede amministrati-
va sopra descritte. Inoltre eccepisce:
– l’illegittimità delle ordinanze formate informatica-
mente con sottoscrizione sostituita da mera indicazione a
stampa; - carenza di motivazione;
– mancata indicazione delle scansioni temporali per
l’emissione dei provvedimenti prefettizi;
– nullità della notif‌ica al portiere, senza attestazione
delle vane ricerche;
– carenza di fede privilegiata dei verbali.
La Prefettura, costituita ritualmente, ha prodotto gli
atti relativi alle contestazioni e, con specif‌ica e pedissequa
dissertazione, contestato l’assunto del ricorrente.
Nel merito
– Nella sostanziale infondatezza dei motivi di ricorso,
ad eccezione di quello relativo alla carenza di legittimazio-
ne degli ispettori ATM al rilevamento delle violazioni, si dà
precedenza all’esame di questo.
Risulta dagli atti che le violazioni di cui ai verbali erano
rilevate da ispettori di ATM (docc.ti A1 e A2 Prefettura)
debitamente nominati (docc.ti H ed l).
Come si deduce dalla lettura degli accertamenti, i no-
minati ispettori rilevavano le violazioni nel corso di con-
trollo non connesso ad aree in concessione all’azienda né
a corsie riservate ai mezzi pubblici, né il veicolo del ricor-
rente impediva o ostacolava la circolazione del mezzo di
trasporto.
Infatti, nella prima, l’auto del ricorrente occupava il-
legittimamente gli spazi riservati ai ciclomotori e nella
seconda sostava nell’area destinata ai residenti non espo-
nendo il relativo pass.
In giurisprudenza si discute se i commi 132 e 133 del-
l’art. 17 L. 127/1997 debbano essere interpretati restritti-
vamente ovvero no.
Appare, perciò, opportuno, per una corretta interpreta-
zione, partire dalla previsione dell’art. 12 c.d.s. che indica
i soggetti legittimati a rilevare le violazioni.
In presenza di tale specif‌ica previsione, la portata dei
commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 127/1997 che pre-
vedono la possibilità di nominare altri soggetti, non può
che porsi come eccezione alla regola, dettata per far fron-
te a specif‌iche necessità delle grandi aree urbane di ausi-
lio nel controllo della sosta.
Partendo da tale assunto, appare condivisibile quanto
affermato dalla suprema corte con la sentenza 27 ottobre
2009 n. 22676 (recepita da ultimo nella sentenza 2973 del
operanti in modalità media, il Decreto prevede la taratura: a) della
lunghezza della base intercorrente tra le due stazioni di rilevamento
in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verif‌ica, e b) dello sfasa-
mento temporale tra i riferimenti locali di tempo delle due stazioni
di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di verif‌ica.
La citata sentenza Corte. cost., 18 giugno 2015, n. 113 che ha dichia-
rato illegittimo costituzionalmente, in riferimento all’art. 3 Cost.,
l’art. 45, comma 6, c.d.s., nella parte in cui non prevede che tutte
le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei
limiti di velocità siano sottoposte a verif‌iche periodiche di funziona-
lità e di taratura, trovasi pubblicata ivi 2015, 587. Per qualche utile
riferimento in tema di sottoposizione a verif‌iche periodiche di fun-
zionamento e di taratura del sistema SICVE, v. Giud. pace civ. Por-
retta Terme 23 marzo 2017, n. 9, ivi 2017, 444 e Giud. pace civ. Ovada
8 ottobre 2012, n. 397, ivi 2013, 413. Si veda inoltre Corte app. civ.
Roma 10 aprile 2018, n. 2275, pubblicata in questo stesso fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente contesta la legittimità dei due verbali
impugnati sotto molteplici prof‌ili: inattendibilità del sistema
di rilevamento, omessa taratura dello strumento, mancanza
di requisiti di forma determinanti l’illegittimità del verbale,
illegittimità costituzionale del sistema di rilevazione, viola-
zione del decreto di omologazione in seguito al trasferimento
di ramo d’azienda, omessa segnalazione del rilevamento. La
Prefettura resistente si è costituita in giudizio chiedendo il
rigetto del ricorso ed ha depositato gli atti relativi all’accerta-
mento. Il primo motivo di ricorso da esaminare in quanto as-
sorbente ai f‌ini decisori - ha ad oggetto la taratura dello stru-
mento misuratore. Il decreto di omologazione n. 3999/2004
prevede all’articolo che “le apparecchiature devono essere
commercializzate unitamente al manuale per l’installazione
ed uso nella versione allegata alla domanda di estensione di
approvazione della Società A. per l’Italia S.p.a..”
La taratura è richiesta espressamente nel manuale
della ditta costruttrice (Cassazione civile, sez. II, 14 giu-
gno 2010, n. 14280); sul punto si deve riportare il dettato
della Suprema Corte secondo la quale «occorre rilevare
ancora che la materia dell’impiego e della manutenzione
dei misuratori di velocità ha una propria disciplina, spe-
cif‌ica rispetto alle norme che regolamentano gli altri ap-
parecchi di misura, contenuta nel D.M. 29 ottobre 1997,
relativo all’approvazione dei prototipi delle apparecchia-
ture per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velo-
cità e alle loro modalità di impiego, il cui art. 4 stabilisce
che “gli organi di polizia stradale interessati all’uso delle
apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei
limiti di velocità sono tenuti a - rispettare le modalità
di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso”,
escludendo, perciò, la necessità di un controllo periodico
f‌inalizzato alla taratura dello strumento di misura se non
è espressamente richiesto dal costruttore nel manuale
d’uso depositato presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti al momento della richiesta di approvazione,
ovvero ne decreto stesso di approvazione. Si noti, inf‌ine,
che alcuni tipi d’apparecchi di più recente approvazione
in quanto da utilizzarsi in modalità automatica, cioè senza
la presenza ed il diretto controllo dell’operatore di polizia
stradale nelle ipotesi espressamente previste e consenti-
te, devono essere sottoposti ad una verif‌ica periodica ten-
dente a valutare la corretta funzionalità dei meccanismi
di rilevazione che, secondo le disposizioni del richiamato
D.M. 29 ottobre 1997, art. 4, deve essere effettuata a cura
del costruttore dell’apparecchio o di un’off‌icina da questo
abilitata con cadenza al massimo annuale. Ne risulta, dun-
que, un complesso sistema di controlli preventivi, in corso
d’utilizzazione e successivi - tale da garantire il cittadino
assoggettato all’accertamento sia in ordine alla legittimità
dell’azione amministrativa, sia in ordine a possibili disfun-
zioni delle apparecchiature che possano incidere sul suo
diritto di difesa.»
Detto controllo deve, inoltre, come sopra indicato, es-
sere eseguito presso un centro S.I.T. autorizzato (più pre-
cisamente, dal costruttore o da off‌icina abilitata).
Da ultimo, si richiama la ormai nota sentenza della
Corte costituzionale n. 113/2015 la quale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte in cui non prevede che tutte le appa-
recchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni
dei limiti di velocità siano sottoposte a verif‌iche periodi-
che di funzionalità e di taratura.
Nessuna prova è stata fornita per dimostrare l’avvenuta
annuale taratura in quanto la documentazione richiamata
(note del 12 e del 13 maggio 2016) in comparsa non è stata
prodotta; quella prodotta - in parte identica a quella già
citata è comunque inidonea a dimostrare la corretta pe-
riodica taratura delle varie componenti del sistema. Detta
documentazione in particolare, quella avente ad oggetto
la «verif‌ica corretto sincronismo orologio GPS» non costi-
tuisce certif‌icato di taratura, poiché non riguarda tutti i
componenti del complesso sistema di misurazione e non
risulta rilasciata da un centro S.I.T. accreditato.
Poiché lo strumento SICve è composto da vari elementi
(ognuno dei quali soggetto a specif‌ica taratura) e poiché
quest’ultima deve essere eseguita da un centro accredita-
to, deve ritenersi che - sotto questo prof‌ilo - non sia stata
idonea prova . Ritiene il Giudicante che in caso di oppo-
sizione l’onere della prova circa l’illiceità della condotta
sanzionata spetti all’Amministrazione convenuta, siccome
parte attrice sostanziale nel procedimento ex artt. 22 e ss.
L. 689/81 (ora D.L.vo n. 150/2011), e che se la stessa non
dimostra l’esistenza dei fatti costitutivi dell’illecito l’oppo-
sizione deve essere accolta.
Pertanto, sotto tale prof‌ilo, non può ritenersi provato
il corretto utilizzo del sistema di misurazione ed il con-
seguente risultato riportato nei verbali, non risultando
sottoposti a periodica taratura i singoli componenti del
sistema.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto ai sensi del
comma 10 dell’art. 7 D.L.vo n. 150/2011.
La pronuncia ai sensi di detta norma assorbe l’esame
degli ulteriori motivi di ricorso e giustif‌ica la compensa-
zione delle spese di lite. (Omissis)

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