Giudice di Pace Civile di Bolzano 3 febbraio 2015, n. 47

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
MERITO
prova comunque fornita, totalmente assente sul punto
nel caso de quo). Null’altro può essere corrisposto, in as-
senza di documentazione o almeno di autocertif‌icazione,
suff‌icientemente idonea per poterne trarne le dovute e
necessarie conseguenze. Conseguentemente la convenu-
ta è tenuta a pagare a Siragusa Viviana Euro 9.982,24,
come sopra accertato, più gl’interessi legali dalla senten-
za al saldo, si rileva che essendo i parametri impiegati,
rapportati all’attualità, non dovrà essere calcolata la riva-
lutazione monetaria. Oltre a € 108,90 per spesa concilia-
zione obbligatoria (doc. n. 12), e € 570,96 (fatt. n. 45 in
atti doc. n. 15), per anticipazione spese al Ctu (Brentone-
go L.), nonché € 366,00 ogni onere di legge compreso,
(parc. n. 716114 in atti doc. n. 16), per la spesa della Ctp
e E488,00 per la spesa per la Ctu medico-legale (fatt. n.
6880/2014), ogni onere di legge compreso. La spesa di €
932,68 (da detrarre l’acconto versato dall’attrice), oltre
oneri di legge, per la Ctu (Brentonego L.), viene posta a
carico della convenuta. Quanto alla richiesta ex art 96
c.p.c., questo decidente ritiene che nel caso di specie non
sussistano i presupposti. Le spese di lite, si liquidano
(D.M. 55/2014), come da dispositivo, tenuto conto del
rapporto tra il chiesto e l’ottenuto. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI BOLZANO
3 FEBBRAIO 2015, N. 47
EST. GIATTI – RIC. X C. COMUNE DI BOLZANO
Limiti alla circolazione y Zone a traff‌ico limitato
y Veicolo munito di contrassegno invalidi y Violazio-
ne dell’art. 7, commi 9 e 14, c.d.s. y Esclusione.
. Il cosiddetto «contrassegno invalidi» autorizza la cir-
colazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di
una persona con capacità di deambulazione sensibil-
mente ridotte anche all’interno delle zone urbane a
traff‌ico limitato, su tutto il territorio nazionale, con il
solo onere di esporre tale contrassegno. Pertanto, al di-
sabile che sia transitato in Ztl non può essere contesta-
ta la violazione dell’art. 7, commi 9 e 14, c.d.s., sull’erro-
neo presupposto che l’accesso alla Ztl sia subordinato
alla comunicazione preventiva al Comune del titolo
abilitativo, in quanto la violazione suddetta non preve-
de come condotta omissiva, e come tale sanzionabile,
l’omessa comunicazione preventiva, ma la violazione
del divieto di transito nella Ztl. (nuovo c.s., art. 7) (1)
(1) La sentenza in epigrafe riprende il principio già espresso da Cass.
civ. 16 gennaio 2008, n. 719, in questa Rivista 2008, 301. Cfr., inoltre,
Cass. civ. 6 marzo 2013, n. 5588, ivi 2013, 622, secondo cui la valuta-
zione, preventiva ed astratta, della potenziale sussistenza di motivi,
legati all’intralcio del traff‌ico, ostativi alla sosta in zone a traff‌ico
limitato dei veicoli muniti del contrassegno per invalidi, è rimessa
dall’art. 11 del D.P.R. n. 503/1996 alla discrezionalità del Comune, la
cui scelta attiene al merito amministrativo e non è, pertanto, suscet-
tibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 7 del D.L.vo n. 150/2011, la sig.ra X
come sopra rappresentata e difesa, impugnava tre verbali
di contestazione tutti elevati dal Comune di Bolzano, ai
sensi dell’art. 7, commi 9 e 14, del codice della strada, per
transito in zona a traff‌ico limitato nonostante il divieto. A
sostegno delle sue ragioni, la ricorrente esponeva in fatto
quanto segue: che il giorno 10 agosto 2014 alla guida
dell’autovettura a lei intestata targata (omissis), traspor-
tava/accompagnava la f‌iglia invalida Y, titolare del permes-
so speciale per invalidi n. (omissis), rilasciato dal Comune
di Bolzano, entrando nella zona a traff‌ico limitato da via
Stazione, uscendo da via Leonardo Da Vinci, dopo esatta-
mente un’ora e quindici minuti; che il giorno 14 agosto
2014 entrava sempre con la sua autovettura dal varco sito
in via Stazione nella zona Ztl e sempre per accompagnare/
trasportare la f‌iglia invalida; che successivamente in data
25 settembre 2014 le venivano notif‌icati i tre verbali di con-
testazione impugnati, due dei quali commessi rispettiva-
mente lo stesso giorno 10 agosto 2014 alle ore 16,30 in en-
trata in Ztl e alle ore 17,45 in uscita, ed un terzo di data 14
agosto 2014 alle ore 16,24 in entrata in Ztl. Nel merito con-
testava la ricorrente il fatto, che la segnaletica verticale
elettronica installata nei varchi della zona a traff‌ico limita-
to nel Comune di Bolzano non riportava alcun accenno e/o
indicazione al fatto che l’accesso alla Ztl era consentito con
l’obbligo di richiedere autorizzazione alla Polizia Municipa-
le prima dell’accesso, durante gli orari di copertura del
servizio da parte della Polizia Municipale, mentre negli
orari di non copertura del servizio, il transito e la sosta dei
veicoli, adibiti al servizio delle persone disabili è consenti-
to con l’obbligo di presentare entro le 48 ore successive,
idonea documentazione. Infatti, era stata predisposta se-
gnaletica verticale elettronica nei varchi di ingresso alla
Ztl senza alcun divieto per i veicoli autorizzati, fra i quali
quelli adibiti a servizio di persone invalide. Inoltre, le se-
gnaletiche in questione sembrerebbero non essere previste
né richiamate né regolamentate, né dagli artt. 104 e se-
guenti del Regolamento del C.d.S. “Segnali di prescrizione”,
né dagli artt. 124 e seguenti “Segnali di indicazione”, né da
altra norma del Regolamento del C.d.S. o del C.d.S. stesso.
Rilevava, inoltre, parte ricorrente che nel caso di specie la
sig.ra X era in possesso di permesso speciale per invalidi
rilasciato alla f‌iglia Y, ben visibile sul cruscotto del veicolo
e, quindi, autorizzata al transito nella Ztl. Nei verbali di
contestazione notif‌icati alla Sig.ra viene indicato che il vei-
colo in questione circolava nella Ztl senza rispettare il di-
vieto di transito imposto dalla segnaletica verticale e senza
averne il diritto violando l’art. 7 comma 9 e 14 del C.d.S.
Tale contestazione risulterebbe, quindi, del tutto illegitti-
ma e falsata, perché le presunte violazioni al C.d.S. com-
messe dalla sig.ra X non riguardano il divieto di transito
nella Ztl o il mancato diritto di transito in tale zona, bensì,
eventualmente solo ed esclusivamente la mancata comuni-
cazione di transito alla Polizia Municipale entro le 48 ore
successive. Eccepiva, inf‌ine, l’illegittimità delle ordinanze
del Comune di Bolzano, la n. 71/2014 e n. 228/2014, istituti-
ve della Zona a traff‌ico limitato, laddove prevedendo l’ob-

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