Giudice di Pace Civile di Palermo 24 luglio 2015

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2016
MERITO
Tenuto conto della particolarità, novità e controverti-
bilità della questione giuridica trattata, sussistono giusti
motivi per compensare nella misura di 1/2 le spese di lite
liquidate (anche in riferimento alla fase stragiudiziale,
nei soli limiti di cui all’art. 20 D.M. 55/14) come in dispo-
sitivo. (Omissis)
GIUDICE DI PACE CIVILE DI PALERMO
24 LUGLIO 2015
EST. VITALE – RIC. DE PACE N. (AVV. DE PACE A.) C. COMUNE DI PALERMO
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Ir-
regolare funzionamento dell’apparecchio y Onere
della prova a carico dell’opponente.
. In tema di accertamento della velocità rilevata me-
diante autovelox Mod. 105 SE, l’eff‌icacia probatoria
dello strumento perdura sino a quando risultino accer-
tati nel caso concreto, sulla base di circostanze allega-
te dall’opponente e debitamente provate, inconvenien-
ti ostativi al regolare funzionamento dello strumento
stesso, non rilevando, in senso contrario, considera-
zioni di tipo meramente congetturale, connesse all’i-
doneità della mancanza di revisione o manutenzione
periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’eff‌icacia.
(nuovo c.s., art. 142; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495,
art. 345) (1)
(1) Giurisprudenza consolidata della S.C. nel senso di cui in massi-
ma. Ex multis, v. Cass. civ. 5 luglio 2006, n. 15324, in questa Rivista
2007, 386; Cass. civ. 20 aprile 2005, n. 8283, ivi 2005, 1205; e Cass.
civ. 5 giugno 1999, n. 5542, ivi 1999, 892. Si rammenta che con sen-
tenza 18 giugno 2015, n. 113, ivi 2015, 587, la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 45,
comma 6, c.d.s. nella parte in cui non prevede che tutte le apparec-
chiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità siano sottoposte a verif‌iche periodiche di funzionalità e di
taratura. Nella fattispecie in commento, la controparte aveva fornito
in giudizio sia la scheda tecnica dell’autovelox con i relativi decreti
di omologazione, che il certif‌icato di taratura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 30 marzo 2015, l’opponente proponeva ricorso
avverso verbale di contestazione n. F189328/2015, elevato
dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo in data
2 gennaio 2015, che sanzionava l’infrazione di eccesso di
velocità (art. 142 c.d.s.), rilevata a mezzo autovelox “Mod
105 SE”, del motociclo tg, DY60054, che percorreva il viale
della Regione Siciliana, in direzione Catania.
L’opponente eccepiva, nei motivi di ricorso:
- l’irregolarità formale del verbale in quanto semplice
copia, priva dell’attestazione di conformità all’originale;
- l’errato rilevamento dell’infrazione, effettuata da un
apparecchio autovelox non tarato, e comunque privo di
manutenzione periodica, peraltro accertata in una fase di
sorpasso del mezzo in questione da parte di un pullman;
- la mancata contestazione della violazione al condu-
cente di quest’ultimo veicolo.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo chiedeva
il rigetto dell’opposizione, ed in tal senso produceva copia
della relazione tecnica di installazione dell’autovelox uti-
lizzato, nonché del certif‌icato di taratura dell’apparecchio
in questione.
Orbene, in ordine al primo motivo d’opposizione, va osser-
vato che nel caso che ci occupa appare pienamente rispet-
tata la procedura recata dalle norme del Codice Stradale,
nonché del Regolamento di attuazione : in particolare, la fat-
tispecie rientra nell’ambito di disciplina degli artt. 201 c.d.s.,
e 384 - 385 del Reg. Esec., disposizione – quest’ultima – che
contempla la possibilità di avvalersi di moduli prestampati,
recanti – come nel caso di specie – l’intestazione dell’uff‌icio
e/o comando, nonché l’individuazione del verbalizzante.
In tal senso, si richiama l’art. 3 del D.Lvo 12 febbraio
1993 n. 39, il quale, prevedendo - nel caso di emanazione di
atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telema-
tici, che la f‌irma autografa sia sostituita dall’indicazione a
stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizza-
to, del nominativo del soggetto responsabile - ribadisce sul
piano positivo l’inessenzialità ontologica della sottoscrizio-
ne autografa ai f‌ini della validità degli atti amministrativi.
La Corte di Cassazione - a tal proposito - si è pronun-
ciata in subiecta materia con la sentenza del 28 dicembre
2000 n. 16204 (in Arch. civ. 2000, 291), laddove afferma
che gli atti in questione “debbono considerarsi comunque
validi ove…i dati estrinsecati nel contesto documentativi
degli stessi, consentano comunque di accertare aliunde la
sicura attribuibilità dell’atto a chi, secondo le norme posi-
tive, debba esserne l’autore”.
Per quanto poi concerne il modello di autovelox utiliz-
zato nel caso specif‌ico, va detto che dalla lettura dell’ac-
certamento di violazione si evince che l’infrazione veniva
rilevata a mezzo apparecchio autovelox Mod. 105 SE 2
“omologato con Decreto del Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti n. 354/2003 e n. 1122/2005”, peraltro
verif‌icato in perfetta funzionalità dagli agenti accertatori.
In tal senso, la normativa attualmente vigente - sup-
portata dall’orientamento dominante della Suprema Corte
- prescrive solo che le apparecchiature elettroniche pos-
sano costituire fonte di prova se debitamente omologate
-: è la norma regolamentare, alla quale rinvia l’art. 142,
comma 6, del D.L.vo n. 285 del 1992 (codice della stra-
da), a stabilire quali siano i requisiti ai quali è subordi-
nata l’omologazione delle apparecchiature elettroniche, e
tra questi vi è quello che esse consentano di rilevare la
velocità del veicolo in modo chiaro e accertabile. Requisi-
to, questo, che presuppone unicamente la determinazione
inequivoca della velocità di un determinato veicolo.
L’omologazione dell’apparecchiatura dunque concerne
la idoneità della stessa a f‌issare in un determinato mo-
mento la velocità di un autoveicolo: la Suprema Corte (per
tutte, Cass. civ. 17361/2008) afferma infatti che “le appa-
recchiature elettroniche utilizzate per rilevare le violazio-
ni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142
c.d.s., non devono essere sottoposte ai controlli previsti
dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale
di taratura.

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