DECRETO 9 agosto 2012 - Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d''acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformita'' ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giug...

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Visto il Reg. (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalita' di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 426/2011 della Commissione del 2 maggio 2011 che modifica il Reg. (CE) n. 889/2008 introducendo l'art. 92-bis, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione del pubblico, compresa la pubblicazione su internet, gli elenchi aggiornati degli operatori del biologico, con i relativi documenti giustificativi;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 n. 91436, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2000, recante modalita' di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante «Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2010 n. 11955 e relativo allegato, che costituisce il modello di notifica dell'attivita' di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91»;

Visto il decreto ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante «Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012 n. 41, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito del Sistema Informativo Biologico, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, le modalita' di invio delle informazioni previsionali ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008;

Ritenuto opportuno gestire, nell'ambito del Sistema Informativo Biologico, le informazioni previsionali in materia di programmi annuali delle produzioni vegetali, zootecniche, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni;

Ritenuto opportuno fornire definizioni uniformi che garantiscano una gestione coerente delle informazioni da utilizzare a fini statistici;

Ritenuto opportuno definire in modo esaustivo le informazioni contenute all'All. XII del Reg. (CE) n. 889/2008 in materia di documento giustificativo;

Ritenuto opportuno prevedere uno specifico documento che contiene l'elenco dettagliato dei prodotti conformi al metodo di produzione biologico, denominato «certificato di conformita'»;

ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito del Sistema Informativo Biologico, le modalita' di gestione del documento giustificativo e del certificato di conformita' rilasciati dagli Organismi di Controllo;

Ritenuto opportuno uniformare le informazioni minime contenute nel documento giustificativo e nel certificato di conformita' rilasciati dagli Organismi di Controllo;

Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 23 maggio 2012;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 25 luglio 2012.

Decreta:

Art. 1

  1. Gli operatori che, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, hanno notificato l'inizio della propria attivita', sono tenuti ad assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008 nonche' agli obblighi di comunicazione stabiliti dal presente Decreto.

    Art. 2

  2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione della notifica di inizio attivita' o di variazione, l'operatore provvede ad inserire nel Sistema Informativo Biologico (di seguito SIB) e nei sistemi informativi regionali, di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049, le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche relative ai seguenti Programmi Annuali:

    1. il Programma Annuale delle Produzioni Vegetali, di seguito denominato PAPV, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni vegetali riferite ai singoli appezzamenti/particelle, secondo quanto stabilito dall'art. 71 del Reg. (CE) n. 889/2008, (Allegato I);

    2. il Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche, di seguito denominato PAPZ, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni animali espresse in numero di capi o lotti di animali vivi o apiari e tipologia di prodotto in unita' di numero, peso o capacita' (Allegato II);

    3. il Programma Annuale delle Produzioni d'Acquacoltura, di seguito denominato PAPA, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa delle produzioni d'acquacoltura contemplate dal Reg. (CE) n. 710/2009 (Allegato III);

    4. il Programma Annuale delle Preparazioni, di seguito denominato PAP, contiene la descrizione qualitativa delle produzioni provenienti dalla preparazione come definita all'art. 2, lett. i) del Reg. (CE) n. 834/2007 (Allegato IV);

    5. il Programma Annuale delle Importazioni, di seguito denominato PAI, contiene la descrizione qualitativa e quantitativa dei prodotti importati da Paesi terzi (Allegato V).

  3. Il Programma Annuale puo' essere altresi' presentato contestualmente alla notifica di inizio attivita' o di variazione.

  4. Coloro che svolgono esclusivamente attivita' per conto di terzi sono esentati dalla presentazione del Programma Annuale.

    Art. 3

  5. Le informazioni contenute nei Programmi di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e) sono riferite al periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno in corso oppure alla frazione di anno compresa tra la data della notifica di inizio attivita' e il 31 dicembre.

  6. I Programmi Annuali di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) sono da considerarsi confermati fino a quando non intervengono le variazioni di cui all'art. 4.

  7. Il Programma Annuale di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera a) e' da considerarsi confermato fino a quando non intervengono modifiche nell'ordinamento colturale o le variazioni di cui all'art. 4. Rientrano in tale casistica le superfici coltivate a pascoli o prati permanenti nonche' a colture perenni diverse dai foraggi.

    Art. 4

  8. La variazione delle informazioni contenute nei Programmi Annuali, definiti all'art. 2, comporta un aggiornamento nei casi seguenti:

    1. cambio delle colture in termini di specie, consociazione e successione;

    2. cambio delle varieta' per le colture legnose agrarie;

    3. cambio di specie o di razze allevate;

    4. modifica dei prodotti importati o dei Paesi terzi, e) aumento del 30% delle quantita' di prodotto importato;

    5. aumento o diminuzione del numero di capi o delle quantita' delle produzioni solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di animali superiore a 30 UBA/UP;

    6. aumento o diminuzione del numero di arnie solo per gli operatori la cui azienda abbia un numero di arnie superiori a 150;

    7. aumento o diminuzione delle entita' di coltivazione e raccolta di alghe e di allevamento di animali di acquacoltura per gli operatori le cui produzioni superino 20 tonnellate;

    Nei casi previsti alle lettere f), g), h) la variazione deve essere pari o superiore al 30%.

  9. L'operatore provvede all'aggiornamento nel SIB delle informazioni contenute nei Programmi Annuali nel termine di 30 giorni dall'intervenuta variazione.

    Art. 5

  10. Le disposizioni previste all'art. 5, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049 si applicano, mutatis mutandis, al presente decreto.

  11. Le regole di autenticazione ed accesso al sistema sono stabilite dalle Regioni come previsto all'art. 3, paragrafi 2, 3 e 4 del decreto...

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