DECRETO 17 dicembre 2004 - Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 dicembre 2004 Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi

negli ovini.

IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 1988 concernente «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»; Visto l'art. 117, comma 2, della Costituzione cosi' come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' del 10 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 6 maggio 1991 concernente «Norme per la profilassi di malattie animali»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 concernente il riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali e in particolare l'art. 2, comma 2; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 3 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1991 concernente il «Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale; Visto il decreto del Ministero della sanita' 29 gennaio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997 concernente «Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi trasmissibili degli animali»; Visto il decreto del Ministro della sanita' dell'8 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 1999 recante «Norme per la profilassi della scrapie»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2001, n. 70 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 26 marzo 2001 recante il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita»; Visto il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 147 del 31 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione il controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Vista la decisione 2002/1003/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 349 del 24 dicembre 2002 che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine; Vista la decisione n. 2003/100/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 41 che fissa requisiti minimi per la istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili; Vista la decisione n. 2003/848/CE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 322 del 9 dicembre 2003 che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello di contributo finanziario della Comunita' e che dispone per l'Italia un finanziamento pari 3.210.000 euro per l'attuazione di un piano di controllo ed eradicazione della scrapie; Visto il regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione che modifica il regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 283 del 31 ottobre 2003 per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi; Considerato che il regolamento n. 999/2001 prevede che in ogni singolo Stato membro venga effettuata una sorveglianza nei confronti della scrapie; Considerato che il regolamento (CE) n. 1915/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 prevede, in caso di conferma di un focolaio di scrapie, la possibilita' di ricorrere all'abbattimento degli ovini sulla base di criteri genetici connessi alla resistenza o sensibilita' alla malattia; Considerato che l'attivita' di sorveglianza per la scrapie ha rilevato la presenza di tale malattia in diversi greggi del territorio nazionale; Considerato che la decisione n. 2003/100 prevede che in ogni singolo Stato membro dell'Unione europea vengano adottati piani di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei confronti delle diverse razze ovine; Valutata la necessita' di creare in ambito nazionale allevamenti in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia; Ritenuto necessario in armonia con le disposizioni comunitarie, istituire piani di selezione genetica nelle razze ovine autoctone o allevate sul territorio nazionale diretti a incrementare nella popolazione ovina le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi delle razze coinvolte; Considerato che l'attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere di interesse nazionale; Considerate infine le maggiori garanzie per la salute del consumatore dei prodotti di origine animale provenienti da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili; Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 25 novembre 2004 dalla Conferenza dello Stato con le regioni;

Decreta

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per

    1) azienda: qualsiasi luogo in cui gli animali oggetto del presente decreto sono detenuti, mantenuti, allevati, su base permanente o temporanea; 2) greggi di elevato merito genetico: i greggi che risultano iscritti al libro genealogico (LG) nonche' tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in eta' riproduttiva iscritti al libro genealogico e' equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in eta' riproduttiva presenti in allevamento; 3) greggi commerciali: i greggi che non soddisfano le condizioni dei greggi di alto merito genetico in relazione alle percentuali di presenza di montoni in eta' riproduttiva iscritti al libro genealogico; 4) analisi genetiche: analisi dei polimorfismi ai codoni 136 154 171 del gene della PrP effettuate da laboratori riconosciuti; 5) prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per la esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente decreto eseguito dal veterinario della ASL competente per territorio, oppure il prelievo di sangue o il prelievo di materiale biologico effettuato per il medesimo fine, esclusivamente nei greggi iscritti al libro genealogico rispettivamente dal veterinario o dal personale tecnico appartenente alle associazioni allevatori all'uopo riconosciuti e formati dagli assessorati regionali competenti; 6) piano nazionale di selezione: le linee guida redatte dal Ministero della salute riguardanti le modalita' di esecuzione dei piani di' selezione genetica, profilassi e controllo; 7) piani regionali di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST): i piani predisposti dalle autorita' regionali competenti in conformita' allo schema di selezione nazionale di cui all'allegato I parte A emanato dal Ministero della salute e finalizzati al progressivo incremento dei caratteri di resistenza genetica degli ovini alle EST; 8) piani alternativi di profilassi e controllo per la lotta alle EST degli ovini: i piani predisposti dalle autorita' regionali competenti, non conformi allo schema di selezione genetica nazionale di cui all'allegato I parte A e adottati qualora sussista il rischio che l'applicazione dello schema di selezione genetica nazionale possa avere effetti negativi sulla consistenza della razza soggetta al piano.

    Art. 2.

    Piani di selezione e di profilassi e controllo regionali

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a predisporre piani di selezione genetica per la resistenza alle EST nei confronti delle razze ovine autoctone o che costituiscono un patrimonio rilevante nel territorio regionale.

  3. Nella stesura dei piani di cui al comma 1, le singole regioni e le province autonome si attengono ai requisiti minimi previsti dall'allegato I parte A del...

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