PROVVEDIMENTO 22 ottobre 2002 - Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

IL GOVERNATORE della Banca d'Italia Visti gli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e le successive norme attuative; Visti il provvedimento Banca d'Italia 16 giugno 1999 in materia di fondo di garanzia della liquidazione, ex art. 69, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati, ex art. 70 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e il provvedimento Banca d'Italia 8 settembre 2000 in materia di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Considerato che le negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati possono essere eseguite, previo accordo tra le parti interessate, anche attraverso l'interposizione tra gli intermediari di una controparte centrale che assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare e determina la posizione netta nei propri confronti di ciascun partecipante diretto al sistema; Considerata l'opportunita' di disciplinare l'istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia costituiti da versamenti effettuati dai partecipanti ai sistemi; Considerato che l'introduzione di regole per la rilevazione delle posizioni dei committenti potra' attuarsi alla luce del processo di armonizzazione internazionale della disciplina dei sistemi di compensazione e garanzia; Considerata la necessita', al fine di tutelare la stabilita' complessiva del sistema nonche' l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, di acquisire dalle controparti centrali dati e notizie concernenti l'attivita' da queste svolta su strumenti finanziari negoziati sui mercati italiani; D'intesa con la Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa (CONSOB); Dispone:

Art. 1.

Definizioni 1. Nelle presenti disposizioni si intendono per

  1. "committenti": i soggetti che danno mandato a un partecipante a un sistema di garanzia di negoziare e/o regolare operazioni; b) "controparte centrale": il soggetto che, senza assumere rapporti contrattuali con i committenti, si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di cui alle lettere i) e k) numero 2) e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento; c) "fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione"

    rispettivamente i sistemi di cui alle lettere k) numero 1) e j); d) "margini": i versamenti effettuati alle societa' di gestione dei sistemi di cui alle lettere i) e k) numero 2) dai singoli partecipanti diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti; e) "operazioni": i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari; f) "partecipanti": i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri partecipanti diretti; g) "posizione contrattuale": gli obblighi e i diritti originati da operazioni; h) "servizi di liquidazione": il servizio di compensazione e liquidazione, nonche' il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 69, comma 1, del T.U.F.; i) "sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati": i sistemi previsti dall'art. 70 del T.U.F.; j) "sistemi di garanzia della compensazione e della liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati": i sistemi previsti dall'art. 69, comma 2, T.U.F.; k) "sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati": i sistemi, previsti dall'art. 68, comma 1, T.U.F., finalizzati a garantire il buon fine

    1. delle operazioni concluse tra i partecipanti ai sistemi mediante la costituzione di fondi di garanzia; 2. degli ordini di trasferimento relativi ad operazioni tra partecipanti per i quali, previo accordo tra le parti, una controparte centrale assume in proprio le posizioni contrattuali da regolare; l) "ordine di trasferimento": ogni istruzione impartita da un partecipante a una controparte centrale, secondo quanto previsto dall'art. 1, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n 210; m) "societa' di gestione dei sistemi di garanzia": le controparti centrali e le societa' di gestione dei sistemi di cui alle lettere j) e k), numero 1; n) "sistemi di garanzia basati su controparte centrale": i sistemi di cui alle lettere i) e k), numero 2; o) "T.U.F." (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

      Capo I Disposizioni generali

      Art. 2.

      Forma giuridica e risorse finanziarie 1. I sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere i), j) e k) sono organizzati e gestiti da societa'...

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