DECRETO 10 dicembre 2008 - Proroga del decreto 3 luglio 2008, concernente la dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d''origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati all''esportazione negli Stati Uniti d''America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»;

Visto il regolamento n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 5;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2006, recante «Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»;

Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma 1047, stabilisce che le funzioni di vigilanza sull'attivita di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi che assume la denominazione di «Ispettorato centrale» per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18 recante il regolamento di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 giugno 2008 recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG «Brunello di Montalcino»;

Vista la Circolare n. 2008-2 del Department of the Treasury Alchool and Tobacco Tax and Trade Bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilito che tutti gli importatori di vino a DOCG Brunello di Montalcino, a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a DOCG Brunello di Montalcino siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 luglio 2008 relativo alla «Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» destinati...

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