COMUNICATO - Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo Bagnoli» e proposta del relativo disciplinare di produzione. (11A12198)

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Veneto - Consorzio tutela vini DOC Bagnoli, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo Bagnoli» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 11 maggio 2011 a Conegliano (TV), presso l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore «G.B. Cerletti», dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Bagnoli Friularo» o «Friularo Bagnoli»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Bagnoli di Sopra (PD), presso il Teatro Comunale il 17 maggio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 maggio 2011, presente il rappresentante della Regione Veneto, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ANNESSO

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI

ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BAGNOLI FRIULARO» O «FRIULARO

BAGNOLI»

Art. 1.

  1. La denominazione di origine controllata e garantita "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", gia' riconosciuta a DOC con DM 16 agosto 1995, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

    "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva),

    "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico (anche nelle tipologie riserva e vendemmia tardiva),

    "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli", passito,

    "Bagnoli Friularo" o "Friularo di Bagnoli" classico passito.

    Art. 2.

  2. I vini della denominazione di origine controllata e...

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