Le disposizioni di rinvio a norma futura: definizione di un modello per applicazioni legimatiche
Autore | Francesco Romano |
Carica | ricercatore presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica del CNR |
Pagine | 81-92 |
Le disposizioni di rinvio a norma futura: definizione
di un modello per applicazioni legimatiche
FRAN CES CO ROM ANO∗
SOMM ARI O:1. Quadro normativo di riferimento – 2. Analisi del campione e in-
dividuazione dei modelli – 3. Caratteristiche dei modelli – 4. Schematizzazione e
descrizione dei modelli individuati – 5. Esempi di formalizzazione dei modelli
1. QUAD RO NOR MATI VO DI RI FE RIM ENT O
Il regolamento di delegificazione introdotto nell’articolo 17 della legge
400 del 1988 prevede la possibilità di derogare modificare e anche abrogare
norme primarie, purché si sia in presenza di materie non coperte da riserva
di legge e l’abrogazione sia prevista dalla legge che autorizza la delegificazio-
ne. Tale possibilità disciplinata dalla stessa legge introduce uno strumento
potente per attuare quella semplificazione normativa da più parti e a più
livelli auspicata.
Infatti se da un lato la delegificazione può essere vista come il trasferi-
mento, da una fonte primaria a una secondaria, del potere di disciplinare
una data materia, dall’altro può essere anche intesa come il tentativo di ri-
portare la legge alla sua originaria funzione di dettare criteri direttivi, senza
regolare dettagli che possono essere delegati all’organo esecutivo.
Tale possibilità è stata introdottaanche nell’ordinamento regionale, attra-
verso un percorso di riforme legislative cheha por tato molti Statuti regionali
a riconoscere alla Giunta regionale il potere regolamentare di delegificazio-
ne così come una potestà regolamentare integrativa ed esecutiva delle leggi
regionali1. Così, ad esempio, lo Statuto della Regione Piemonte prevede al-
l’articolo 27, comma 5 che il Consiglio possa autorizzare la Giunta ad adot-
tare regolamenti di delegificazione in materie non coperte da riserva di legge
regionale2.
∗L’Autoreè ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecnichedell’Informazione Giuridica
del CNR.
1Riforme iniziate con la legge costituzionale n. 1 del 1999, che ha innovato il Titolo V
della Costituzione e proseguite con la successiva legge costituzionale n. 3 del 2001 e con la
sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 2003.
2A. CUCU RACH I,La delegificazione nel processo di semplificazione normativa dell’ordina-
mento regionale, in “Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza”, 2010, n. 2
pp. 218-222.
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