La funzione della pena

AutoreGiovanni Cerquetti
Pagine465-467

    Lezione svolta l'11 ottobre 2002 nell'Auditorium del Tribunale dei Minorenni, Catanzaro, nell'ambito del "Corso di aggiornamento per i difensori d'ufficio" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro e diretto dal Prof. Avv. Mario Alberto Ruffo.


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  1. - La pena è la sanzione che contrassegna la legge penale e, quindi, il diritto penale come sistema delle leggi penali.

    Ora, per ratio, o funzione della legge in genere - pertanto, anche della legge penale -, alla cui luce deve operarsi l'interpretazione teleologica, si intende la "ragione sufficiente" della legge la quale, secondo la definizione di DONELLO (nome italianizzato di DONEAU, giurista francese della seconda metà del 1500), est id propter quod lex lata est, et sine quo lata non esset.

    Peraltro, così la funzione della legge assume il duplice significato proprio del principio di ragion sufficiente.

    Sotto un primo profilo, il significato di ragione dell'esistenza di un fatto - nel qual caso si identifica con il principio di causalità -; sicché per ratio, o funzione della legge - considerata come un fatto umano - si intende la causa finale, il fine, l'oggettivo orientamento che la legge deve, come mezzo, realizzare.

    Sotto un secondo profilo, il principio di ragion sufficiente assume il significato di ragione della verità di una proposizione - nel qual caso si identifica col rapporto di fondamento a conseguenza -; sicché per ratio, o funzione della legge - considerata come proposizione, come giudizio -, si intende il fondamento, il criterio ispiratore che la legge, come conseguenza di tale fondamento, deve avere (BOBBIO).

    Orbene, negli ordinamenti contemporanei si riconosce in genere che la pena, sotto questo secondo profilo, si ispira al criterio della retribuzione mentre, sotto il primo profilo, persegue i fini della prevenzione generale e della prevenzione speciale.

  2. - Muovendo, dunque, dal criterio della retribuzione, ad esso si ispirano le pene - sia principali, sia accessorie - per il loro contenuto di "castigo", di "afflittività", di "punizione". Peraltro, sotto questo aspetto non si apprezza ancora la specifica ragion sufficiente della pena rispetto a quella delle sanzioni amministrative, disciplinari, fiscali ecc. La retribuzione costituente la funzione della pena implica, infatti, che quest'ultima sia non solo condizionata da un comportamento contrario all'obbligo, ma anche adeguata alla partecipazione della personalità dell'autore all'illiceità del fatto criminoso, espressa dalla sua colpevolezza.

    Tale particolare significato della funzione retributiva della pena appare vincolare lo stesso legislatore ordinario.

    In primo luogo, infatti, un fondamento retributivo della pena è implicitamente riaffermato dall'art. 27, comma 3 Cost., secondo cui: "Le pene ... devono tendere alla rieducazione del condannato". "Che il costituente non abbia voluto rinunciare ... «alla funzione retributiva, momento logico ed ineliminabile della pena» ..., pur attribuendo alla funzione rieducativa la maggior forza propulsiva, è dimostrato dall'insistenza...

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