Ancora frizioni ermeneutiche in tema di furto in abitazione e furto con strappo: autonomizzazione delle fattispecie delittuose o ritorno ad una natura meramente circostanziale degli elementi specializzanti?

AutoreFrancesco Crimi
Pagine768-772

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@1. Considerazioni introduttive

- La sentenza in epigrafe offre l'occasione per svolgere alcune brevi riflessioni in ordine alla natura giuridica delle ipotesi di furto contemplate nell'art. 624 bis c.p. Si tratta, più precisamente, di stabilire se il furto in abitazione e il furto con strappo costituiscono dei titoli autonomi di reato o continuano ad inerire al protocollo delle figure circostanziate.

Mentre in dottrina 1 si registra una sostanziale convergenza di vedute circa l'avvenuta autonomizzazione - a seguito dell'entrata in vigore del cd. pacchetto sicurezza 2 - delle fattispecie delittuose in discorso, nella giurisprudenza, soprattutto in quella di merito 3, non è infrequente assistere a soluzioni ermeneutiche volte ad accordare una natura meramente circostanziale alle ipotesi delittuose di cui all'art. 624 bis c.p.

L'opzione per l'una o per l'altra impostazione ermeneutica - come avremo modo di vedere nel prosieguo del contributo - oltre a stimolare interessanti riflessioni teoriche, risulta foriera di sensibili ricadute sul versante del diritto penale sostanziale. Ci si riferisce, in particolare, alle notevoli differenze riscontrabili sul piano dell'elemento soggettivo del reato 4, del delitto tentato 5, dei rapporti tra le due figure del furto in abitazione e del furto con strappo 6. Ma soprattutto si allude alle sensibili ripercussioni che la qualificazione giuridica, in termini di figure autonome di reato, piuttosto che di figure circostanziate, delle ipotesi delittuose previste all'art. 624 bis commi primo e secondo c.p., determina sul piano del trattamento sanzionatorio.

Né la qualificazione delle due tipologie delittuose in termini di figure autonome di reato, piuttosto che di figure circostanziate, risulta refrattaria, come più avanti si vedrà, all'operatività di taluni importanti istituti processual-penalistici 7.

Avuto riguardo al delicato profilo del trattamento sanzionatorio, occorre in primo luogo osservare come il compasso edittale previsto dall'art. 624 bis c.p., per l'ipotesi base, sia rimasto sostanzialmente identico rispetto a quello previsto per il furto aggravato di cui all'art. 625 comma primo nn. 1) e 4) seconda ipotesi c.p., avendo la riforma del 2001 inciso solamente sui limiti edittali minimi delle pene pecuniarie, peraltro in maniera estremamente esigua 8; mentre, con riferimento alle ipotesi aggravate o pluriaggravate di cui al comma terzo dell'art. 624 bis c.p. non si constata alcuna modifica sanzionatoria rispetto alle pene previste dall'art. 625 comma secondo c.p.

Solo la qualificazione delle riformate fattispecie quali figure autonome di reato piuttosto che quali fattispecie circostanziate consentirebbe una modifica, per così dire, ´indirettaª del regime sanzionatorio, inibendo l'operatività del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.

Rinnegare, infatti, l'effettiva autonomia delle nuove figure criminose, così come rielaborate nell'art. 624 bis c.p., rinvenendo nelle stesse delle mere fattispecie circostanziate, sortirebbe l'effetto di vanificare gli inasprimenti sanzionatori introdotti dal legislatore, in quanto affidati a mere circostanze aggravanti, sempre in balìa di pericolose e spesso irragionevoli operazioni di bilanciamento con più o meno plausibili circostanze attenuanti.

Di contro, il riconoscimento delle ipotesi di cui all'art. 624 bis c.p. quali autonome figure criminose consentirebbe di sottrarle, ragionevolmente, al meccanismo di bilanciamento delle circostanze eterogenee di cui all'art. 69 c.p. 9, nelle ipotesi di cui ai commi primo e secondo dell'art. 624 bis c.p. Nelle ipotesi di cui al terzo comma, poi, il concorso di circostanze eterogenee darà luogo ad un giudizio di bilanciamento in grado di portare, al più, all'applicazione della pena edittale prevista dall'art. 624 bis c.p., non già a quella Page 769 indicata dall'art. 624 c.p., come avveniva in precedenza 10.

Si tratta, a questo punto, di stabilire se la voluntas legislatoris sia da rinvenire effettivamente nella necessità di espungere le due ipotesi del furto in abitazione e del furto con strappo dal novero delle ipotesi circostanziali di cui al primo comma dell'art. 625 c.p., elevandole a titoli autonomi di reato, ovvero di realizzare una mera operazione di cosmesi giuridica, di carattere meramente simbolico 11, per talune forme di micro-criminalità.

Appare ictu oculi che l'intervento del legislatore del 2001 si inserisce in una logica emergenziale, volta sicuramente a tranquillizzare i consociati attraverso un deciso, e non meramente ´gridatoª, inasprimento sanzionatorio, immunizzandolo dalla logica del bilanciamento.

Sennonché i propositi sanzionatori del legislatore sono stati spesso frustrati e giustiziati dalla prassi applicativa.

@2. La fossilizzazione giuridica del furto in abitazione nella pronuncia del Tribunale di Asti

- A questo punto della trattazione si rivela interessante ripercorrere i passaggi motivazionali della sentenza del Tribunale di Asti, in composizione monocratica, del 5 novembre 2002, che ha stimolato l'intervento nomofilattico della Suprema Corte 12.

Con tale pronuncia il Giudice di merito ha condannato l'imputato per essersi impossessato di un'autovettura sottraendola al legittimo proprietario, che la deteneva nel cortile adiacente alla propria abitazione. In particolare, verificata la sussumibilità del fatto contestato nell'alveo della più ampia fattispecie delittuosa di cui all'art. 624 bis comma primo c.p. 13, l'organo giudicante osservava come, ´circa la natura di circostanza aggravante o reato autonomo della fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p. ..., la stessa debba essere valutata alla stregua di circostanza aggravanteª. E sulla china di tale argomentazione il giudice di merito procedeva a giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante contestata.

Secondo tale iter argomentativo, dunque, la trasmigrazione dell'ipotesi di cui al previgente art. 625, comma primo n. 1), c.p. all'art. 624 bis c.p. 14 si risolverebbe in una mera operazione di parziale restyling della fattispecie sotto il profilo strutturale 15, senza incidere in alcun modo sulla natura giuridica dell'illecito 16, il quale continuerebbe a rivestire rilievo meramente circostanziale.

L'indulgenzialismo che impregna la pronuncia sopra esposta, sembra richiamare le vecchie posizioni dottrinali volte a modernizzare il sistema dei delitti contro il patrimonio, da tempo accusato di risultare anacronistico al cospetto dei principi penali-costituzionali 17 ed affetto da classismo congenito 18, in ragione dell'eccessivo rigore sanzionatorio che lo connota rispetto ad altre categorie delittuose poste a presidio di beni di maggiore spessore.

Come si avrà modo di osservare più avanti, un esame più attento dei due moduli descrittivi scolpiti dal legislatore evidenzia, in verità, un grado di incisività della sfera personale della vittima del reato tale da far sottostimare il carattere puramente patrimoniale dell'illecito 19.

La pronuncia sopra menzionata trova conforto, infine, in quella parte della dottrina, per il vero minoritaria, che riconosce la natura meramente circostanziale degli elementi specializzanti di cui all'art. 624 bis c.p. sulla base di due fondamentali rilievi. In primo luogo, è stato sottolineato 20 come l'esigenza di attenuare sensibilmente il significato criminoso dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto, sia stata avvertita dallo stesso legislatore, che in un primo momento, con la riforma del 1974 21 ha operato una incisiva modifica della disciplina del bilanciamento delle circostanze e, successivamente, ha modificato il regime di procedibilità del furto semplice, rendendolo perseguibile a querela della persona offesa 22. Di poi, è stata giustificata la rientranza nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. delle ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo, osservando come nel nostro ordinamento siano rintracciabili diverse ipotesi in cui, al fine di evitare un indebolimento della risposta repressiva in settori particolarmente nevralgici del diritto penale, il legislatore ha sottratto al meccanismo del bilanciamento talune circostanze aggravanti 23. Il legislatore, infatti, con riferimento alle due tipologie delittuose in esame, anziché limitarsi ad introdurre nell'art. 625 c.p. un comma volto ad inibire l'operatività del giudizio di bilanciamento in relazione alle circostanze di cui al comma primo n. 1) e 4), seconda ipotesi, ha inserito nella trama dell'ordinamento giuridico una disposizione normativa ad hoc (l'art. 624-bis c.p.) facendovi rifluire le figure criminose del furto in abitazione e del furto con strappo.

Anticipando sin d'ora la defaillance giuridica cui è incorso tale abbrivio giurisprudenziale, occorre, a questo punto, individuare i tratti salienti che caratterizzano queste due particolari tipologie criminose quali fattispecie autonome di reato e non quali mere figure circostanziate dell'ipotesi-base di furto, di cui all'art. 624 c.p.

@3. I criteri di individuazione degli elementi costitutivi specializzanti nell'ambito delle nuove figure del furto in appartamento e del furto con strappo

- Si rivela necessario, a questo punto, svolgere alcune considerazioni in ordine ai diversi criteri ermeneutici elaborati in dottrina, a fronte del silenzio serbato dal legislatore degli anni 1930 sul punto, per distinguere le figure autonome di reato dalle mere figure circostanziate.

Preliminarmente occorre individuare i tratti caratterizzanti gli elementi circostanziali del reato. Trattasi di elementi che, senza incidere in alcun modo sulla struttura del reato, interessano la quantità criminosa, aggravanto o attenuando la responsabilità del colpevole 24. Più precisamente, le circostanze influiscono sulla sanzione modificandone la misura. Quando, poi, le circostanze comportano una pena ´nuovaª, svincolata, nella sua cornice legale...

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