Il caso fortuito e la forza maggiore. Profili di comparazione e diversità tipologica: posizioni di dottrina e giurisprudenza

AutoreAntonio Leggiero

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Il caso fortuito e la forza maggiore sono due figure i cui contenuti dogmatici ed ontologici sono fra i più dibattuti nell’ambito del diritto penale.

Esse presentano indubbi profili comparatistici e di similitudine, tanto che l’art. 45 c.p. le accomuna nel suo disposto.

Tale articolo, infatti, recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore”.

Tuttavia, esistono profonde diversità strutturali fra le due figure, tanto che è controversa la stessa classificazione degli istituti a livello di teoria generale.

Infatti, una parte della dottrina tende ad annoverare il caso fortuito e la forza maggiore nella categoria della colpevolezza, segnatamente come fattori di esclusione della stessa; altri, per converso, catalogano gli istituti nell’ambito della causalità.

In linea generale, le due teorie che si contendono il campo sono le seguenti: la teoria oggettiva e la teoria soggettiva.

Per la prima impostazione, il caso fortuito costituisce una causa oggettiva di esclusione del reato, in special modo del legame di causalità fra condotta ed evento.1

All’interno di questo filone di pensiero, comunque si dipana un’ulteriore suddivisione fra un primo approccio che considera il caso fortuito come una causa sopravvenuta, rappresentando una sorta di pleonasmo delle cause sopravvenute di cui all’art. 41 comma 2.c.p.2

Per la seconda impostazione, la figura in oggetto rappresenterebbe un istituto autonomo rispetto a quello previsto dall’articolo sopra menzionato e regolerebbe non soltanto ipotesi di fattori sopravvenuti, ma anche preesistenti o concomitanti rispetto alla condotta.

In ogni caso, la teoria oggettiva in entrambe le sue articolazioni è stata oggetto di veementi critiche dottrinali, per una serie di argomentazioni.

In primo luogo, per motivi sistematici, dal momento che non si spiegherebbe il motivo di questa sorta di doppione fra articolo 41 ed articolo 45 del codice del 1930.

In secondo luogo, così impostata la questione, l’art. 45 c.p. si troverebbe ad operare nei soli reati di evento, quando invece è incontrovertibile che esso opera in tutte le tipologie di reati.

Per quello che concerne l’approccio di tipo soggettivo - sposato dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti - il caso fortuito andrebbe sussunto nel paradigma della colpevolezza.3

Infatti, lo stesso rappresenterebbe un elemento imprevedibile, che impedirebbe di formulare l’addebito di colpa in capo al soggetto agente.

Pertanto...

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