DETERMINAZIONE 14 febbraio 2002 - Forme di pubblicita' adeguamento piano triennale - frazionamento incarichi di progettazione. (Determinazione n. 2/2002)

IL CONSIGLIO dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici

Premesso che

Con esposti presentati a questa Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici venivano segnalati da alcuni consiglieri comunali comportamenti di una amministrazione comunale che si assumevano contrastanti con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Tra le questioni segnalate assumono un particolare rilievo, in virtu' del loro interesse generale, quelle inerenti

1) le forme di pubblicita' da seguire per l'adeguamento dell'elenco dei lavori previsti nel piano annuale e nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge quadro; 2) l'affidamento ed il frazionamento degli incarichi di progettazione, con particolare riguardo alla possibilita' per un'amministrazione di affidare all'esterno solo una parte dei servizi.

Ritenuto in diritto.

  1. Per quanto concerne la prima questione, occorre preliminarmente far riferimento all'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni che prevede una forma di pubblicita' preventiva ed una successiva del programma triennale e dell'elenco annuale: al comma 2, ultimo periodo, si dispone che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici e al comma 11, secondo periodo, si dispone che i programmi e gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio che ne da' pubblicita'.

    Per quanto attiene l'adeguamento dell'elenco annuale, in particolare ai flussi di spesa, l'art. 8 del decreto ministeriale 21 giugno 2000 del Ministro dei lavori pubblici prevede un procedimento per fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

    In particolare, la disposizione in oggetto precisa che "al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilita' sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale".

    Con specifico riferimento al suddetto art. 8, il decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministro dei lavori pubblici precisa che gli adeguamenti al programma annuale che vengono...

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