DELIBERAZIONE 4 novembre 2010 - Modifiche al Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita'' della Corte dei conti, sottratti all''accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/2010/Del) (11A00661)

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli artt. 2 e 4;

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, e in particolare l'art. 23, comma 4;

Visto il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli articoli 1, comma 2, e 8

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (1/2001) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Visto il regolamento (1/2010) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio 2010;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del vigente Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/DEL del 17 luglio 1996)";

Sentiti il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione;

Delibera il seguente regolamento

Art. 1

Disposizioni integrative dell'art. 2, comma 1, del vigente regolamento n. 4/DEL

L'art. 2, comma 1, del vigente Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa (Deliberazione n. 4/DEL, del 17 luglio 1996) e' cosi' integrato:

Dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere:

m) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'amministrazione e la inerente corrispondenza;

n) i pareri legali relativi a controversie potenziali o in atto e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti adottati dall'amministrazione e siano in questi ultimi richiamati;

o) gli atti amministrativi e i relativi verbali aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali tra l'amministrazione e il personale dipendente.

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Art. 2

Abrogazione e sostituzione degli artt. 4, 5, 6, e 7 del vigente regolamento n. 4/DEL/1996

Gli artt. 4, 5, 6 e 7 del Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/DEL, del 17 luglio 1996) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 4. (Ambito di applicazione e responsabile del procedimento). Il diritto di accesso e' esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla Corte dei conti nei confronti dell'autorita' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La Corte dei conti non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni...

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