Ancora novità fiscali (inopportune) per gli amministratori di condominio

AutoreRino Enne
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Pare proprio che, sotto il profilo fiscale, per gli amministratori di condominio non vi sia pace nel senso che la loro posizione è paragonabile a quella dei «soggetti mutanti» e ciò a causa di una schizofrenia legislativa che non concede pause, invece indispensabili per consolidare il sistema.

Le ultime novità in ordine di tempo sono conseguenti all'approvazione della legge n. 342/2000 collegata alla finanziaria 2000 che, con l'art. 34, ha sostanzialmente stravolto il sistema della tassazione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa riferibili ad una serie variegata di soggetti fra i quali gli amministratori di condominio.

Ma cosa in realtà è successo, o meglio, cosa accadrà a partire dal 1° gennaio 2001?

Per dare una risposta al quesito occorre richiamare il contenuto delle, ormai vecchie, disposizioni compendiate nell'art. 49, secondo comma, lett. a), del T.U.I.R. che andava collegato con il dettato di cui all'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 633/1972, norme che ai fini ermeneutici vanno correlate con il sopra indicato art. 34 della novella 342/2000.

Come noto, il già citato art. 49 del T.U.I.R., al secondo comma, lett. a), disciplinava, ai fini impositivo-diretti, quella particolare categoria di redditi di lavoro autonomo derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, ivi comprendendo quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, redditi che venivano assimilati a quelli di lavoro autonomo tecnicamente intesi, con la conseguenza che gli stessi in virtù della assimilazione godevano di un particolare regime di tassazione che consentiva, fra l'altro, la detrazione forfettaria delle spese sostenute per la produzione del reddito 1.

Per completezza di trattazione si deve altresì ricordare che i redditi anzidetti avevano, per espresso assunto normativo, un contenuto intrinsecamente artistico o professionale, erano perciò tipologicamente simili alle attività di lavoro autonomo ma si differenziano dalle stesse in virtù delle modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative che presentavano dei particolari contorni inibenti l'inserimento tout court nel reddito di lavoro autonomo 2.

Così gli «assimilati», pur non avendo alcun vincolo di subordinazione, per essere considerati tali dovevano svolgere la loro attività nei confronti di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto continuativo, con una retribuzione prestabilita e senza impiego di mezzi organizzati.

Come noto nell'alveo professionale sopra descritto erano collocati anche gli amministratori di condominio, per i quali erano sorti problemi in relazione agli obblighi di tenuta delle scritture contabili ed al conseguente assoggettamento ad Iva delle prestazioni rese nei confronti di più condomini 3.

Prescindendo da tali questioni, in parte ancora irrisolte, che sono comunque superate dalla evoluzione del sistema, può affermarsi che a partire dal 1° gennaio 2001 il panorama tributario dei titolari di redditi assimilati al lvoro autonomo è cambiato radicalmente dato che il già citato art. 34 della legge collegata alla finanziaria 2000 ha modificato la tipologia reddituale e la figura dei collaboratori coordinati e continuativi che da titolari di redditi assimilati a lavoro autonomo, sono diventati titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente.

Il mutamento della classificazione reddituale ha, come vedremo nel prosieguo della trattazione, conseguenze sostanziali anche con riferimento agli obblighi tributari posti in testa ai soggetti che svolgono attività di amministratore, sindaco e/o revisore, fra i quali, come detto, devono essere inseriti gli amministratori di condominio.

Le variazioni inerenti la tipologia del reddito in argomento sono state attuate dal legislatore con una semplice operazione di maquillage legislativo dato che, dall'oggi al domani (per evidenti, discutibili, esigenze di cassa), è stato stravolto un collaudato sistema la cui struttura, senza una apparente logica, è radicalmente mutata.

Per fare ciò è bastato abrogare il secondo comma, lett. a), dell'art. 49 del T.U.I.R. ed inserire nell'art. 47 del già citato T.U.I.R., la lettera c bis) nella quale, con le opportune modifiche derivanti...

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